Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1298 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1298 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Cosenza il 03/04/1963
avverso l’ordinanza del 10/10/2024 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordina impugnata; sentito l’Avvocato NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME che insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Catanzaro h rigettato l’appello presentato nell’interesse di NOME COGNOME e ha confe l’ordinanza del Tribunale, emessa a seguito di annullamento con rinvio della Co di cassazione (Sez. 5, n. 24287 del 26/03/2024), che aveva respinto l’ istan revoca della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di partecip ad associazione mafiosa rilevando la mancata valutazione delle dichiarazioni NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito en nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per manca valutazione, da parte del provvedimento impugnato, delle dichiarazio dibattimentale, allegate nella memoria difensiva depositata il 4 ottobre 2024, da: a) NOME COGNOME, soggetto apicale del gruppo RAGIONE_SOCIALE, all’udienza 9 maggio 2024 in cui aveva affermato che COGNOME si era limitato ad indicare il indirizzo a persone di Cerignola senza conoscere nè loro, né i motivi dell’inco e che il riferimento all’autodemolizione di NOME COGNOME riguardava sol denominazione del luogo in cui avvenivano gli incontri; b) NOME COGNOME n corso del controesame aveva confermato di non avere mai nominato COGNOME; c) NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME, all’udienza del 4 luglio 2024 ave menzionato solo l’episodio dell’informazione sull’indirizzo, la conoscenza di Ca per motivi lavorativi e l’incontro in compagnia di NOME COGNOME alla Asl; d) COGNOME, componente del gruppo COGNOME, all’udienza del 12 settembre 2024 ave escluso che COGNOME facesse parte di associazioni mafiose di certo sino al 20 capo di imputazione invece ne indica la partecipazione dal 2012) e la disponibi era limitata a fornire pezzi di ricambio di auto o demolizioni.
Si tratta di dichiarazioni tali da comprovare l’assoluta estraneità del ric non soltanto al gruppo criminale Banana ma a qualsiasi tipo di dinami associativa.
2.2. Con il secondo deduce violazione di legge e vizio di motivazione c riferimento alla gravità indiziaria in quanto a fronte di un’imputazione nella COGNOME viene ritenuto partecipe del gruppo dei Banana, dalle dichiarazioni re NOME COGNOME era emerso, al contrario, che fosse vicino a quello degli “RAGIONE_SOCIALE riconducibile a NOME COGNOME che all’udienza del 30 maggio 2023 aveva esclus che COGNOME fosse stato mai coinvolto in dinamiche associative, come ulteriorme
comprovato dalla testimonianza del maggiore dei Carabinieri COGNOME che non aveva annoverato il ricorrente come partecipe del gruppo degli Italiani.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla gravità indiziaria in quanto le dichiarazioni rese in dibattimento da NOME COGNOME circa l’estraneità del ricorrente sia dal gruppo degli Italiani che da quello dei Banana, per come confermate dal maggiore dei Carabinieri COGNOME e da NOME COGNOME non venivano meno a seguito della revoca del programma di collaborazione di COGNOME.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nei termini di travisamento dei fatti in quanto l’intercettazione telefonica, valorizzata dal provvedimento impugnato (numero 18329 del 14 marzo 2019 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME), menzionava “COGNOME” con riferimento al luogo della autodemolizione e non con riferimento alla persona alla luce delle dichiarazioni di NOME COGNOME.
2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria in ordine alla partecipazione associativa in quanto le univoche e consolidate dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nel corso del dibattimento, circa il mancato coinvolgimento di COGNOME nelle dinamiche del gruppo Banana, imponevano una rivisitazione degli elementi legittimanti l’originario provvedimento restrittivo.
2.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. e 273 e 299 cod. proc. pen. in quanto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, unico elemento su cui si fonda la misura cautelare disposta, sono discordanti e non idonee a dimostrare la partecipazione del ricorrente a qualsiasi sottogruppo del sistema ipotizzato dall’imputazione.
Inoltre, oltre a mancare l’affectio societatis non risultano elementi investigativi capaci di dimostrare che COGNOME fosse destinatario di somme di denaro, per i servizi svolti a favore dell’associazione, non bastando la frequentazione o le conversazioni con esponenti della criminalità organizzata nei termini delineati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione
2.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari in quanto l’esclusione da parte dei collaboratori di giustizia della partecipazione del ricorrente da qualsiasi dinamica associativa ha mutato il quadro cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili in quanto volti a sollecitare la Corte di legittimità ad un rinnovato esame degli elementi probatori mediante un confronto diretto con essi.
2.1. Il ricorrente ha censurato l’ordinanza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME e da NOME COGNOME entrambi collaboratori di giustizia, tali da incidere sulla gravità indiziaria circa l’appartenenza di COGNOME al c.d. gruppo Banana, come indicato dall’assunto accusatorio.
Infatti, COGNOME aveva ritenuto il ricorrente vicino al diverso gruppo degli “Italiani” riconducibile a NOME COGNOME che, all’udienza del 30 maggio 2023, aveva escluso il suo coinvolgimento in dinamiche associative – sia dal gruppo degli Italiani che da quello dei Banana -, come ulteriormente riscontrato dalla testimonianza del maggiore dei Carabinieri COGNOME che non aveva annoverato il ricorrente come partecipe del gruppo degli Italiani.
Il provvedimento impugnato ha congruamente motivato l’inidoneità delle dichiarazioni menzionate a disarticolare il quadro indiziario, fondato su convergenti dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia (NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME) che avevano confermato l’adesione al sodalizio dell’odierno ricorrente, riscontrato dall’univoco materiale intercettivo, tanto da non modificare il giudizio di gravità indiziaria espresso con l’ordinanza genetica.
In ordine, specificamente, alle menzionate dichiarazioni di COGNOME e COGNOME, il Tribunale, non illogicamente e comunque in piena corrispondenza con la sentenza di questa Sezione n. 25851 dell’8/05/2024 emessa su identica censura dal medesimo ricorrente, ha ritenuto: a) che la contiguità di COGNOME al gruppo degli Italiani, riferito da COGNOME, di per sé non escludesse la sua partecipazione al c.d. gruppo Banana; b) che l’estraneità del ricorrente da qualsiasi contesto criminoso, riferita da COGNOME, non era confortata da riscontri alle sue dichiarazioni, nei termini indicati anche dall’ordinanza cautelare n. 322 del 20 giugno 2024 e dall’intervenuta la revoca del programma di collaborazione tale da incidere sull’ attendibilità del dichiarante.
Si tratta di elementi posti a fondamento della decisione impugnata dei quali, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è preclusa la rilettura in forza di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti perchè maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (tra le tante Sez. 6, n. 5456 del del 4/11/2020, F., Rv. 280601).
2.2. Negli stessi termini deve essere esclusa la chiesta rivalutazione del materiale intercettivo, acquisito all’interno dell’autodemolizione in cui si svolgevano gli incontri oggetto della contestazione, non essendo consentito
proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (tra le tante Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, COGNOME, Rv. 282337).
3. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il vizio di omessa motivazione quanto alla valutazione degli elementi sopravvenuti alla sentenza rescindente, tali da escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di NOME COGNOME trova riscontro nella lettura dell’ordinanza impugnata.
A fronte delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME rese nel corso del dibattimento, successivamente alla sentenza rescindente e precedenti al provvedimento impugnato – depositate con memoria del 4 ottobre 2024 -, i giudici di merito, dopo avere dato atto che sulla posizione di COGNOME è intervenuto il giudicato cautelare, a seguito di pronuncia resa dal Tribunale in sede di riesame confermata dalla Corte di cassazione, hanno escluso che le menzionate dichiarazioni fossero «tali da determinare un apprezzabile mutamento del fatto, nei termini richiesti dalla Suprema Corte» (pag. 2).
Nella piena consapevolezza che il Tribunale del riesame non possa anticipare il giudizio finale in ordine alle prove acquisite e alla responsabilità dell’indagato atteso che l’elemento di novità addotto dalla difesa è costituito sostanzialmente dal contenuto dell’istruttoria dibattimentale in corso, non può non rilevarsi che la motivazione, cumulativa, sia solo apparente non consentendo al giudice di legittimità di operare alcun controllo di coerenza nei termini richiesti dal ricorrente e circa la decisività di quelle dichiarazioni ai fini della conferma o de ridimensionamento del quadro indiziario a carico di COGNOME.
L’ordinanza impugnata, dunque, deve essere annullata per omessa motivazione sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine alla partecipazione di NOME COGNOME alla confederazione oggetto dell’imputazione.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento delle censure contenute negli ulteriori motivi (quinto, sesto e settimo) relativi all’inidoneità delle condotte ascritte all’imputato ad integrare la partecipazione all’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. e al riflesso di tali valutazioni s
esigenze cautelari in quanto queste postulano la previa determinazione del quadro indiziario contestato al ricorrente.
Alla luce degli argomenti che precedono il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio, per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro limitatamente alle questioni sopra evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 310, co.2, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18 dicembre 2024
La Consigliera estensora