Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14872 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14872 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
SORGENTONE NOME,nato San Benedetto del Tronto il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 17/3/2022 della Corte di appello di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, in persona del sostituto AVV_NOTAIO generale, AVV_NOTAIO,che ha chiestdVannullannento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello competente;
letta la memoria con annesse conclusioni scritte trasmessa a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila, qualificava il fatto di truffa contestato e ritenuto in primo grado come appropriazione indebita, confermava integralmente la sanzione irrogata in primo grado, come pure la condanna al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita. Restavano neglette le richieste attenuanti generiche e la rideterminazione del danno da risarcire, che il Tribunale aveva quantificato in misura largamente superiore al valore (al nuovo) della bicicletta (usata) oggetto di appropriazione.
1.1. Nel giudizio di merito erano rimasti accertati i fatti, così co favorevolmente qualificati e la relativa responsabilità soggettiva.
1.2. Sui punti negletti la difesa aveva articolato puntuali, ancorché sintetic motivi di gravame, cui la Corte territoriale non aveva graficamente offerto risposta.
Avverso tale pronuncia propone ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo a motivo di doglianza il difetto di motivazione, graficamente omessa (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc pen.) in ordine alla richiesta valutazione di sussistenza delle circostanze attenuanti generiche ed alla sproporzione della misura risarcitoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo unico di ricorso;ad oggetto duplice, è fondato.
Si denunzia -a giusto titolo- la omessa motivazione (nel senso della assenza del tratto grafico) in ordine alle specifiche richieste di valutazione nel merito d riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della dedotta occasionalità della condotta, della modesta offensività che il fatto palesa, della giovane età dell’agente e della sua condizione di sostanziale incensuratezza; mentre quanto a misura risarcitoria era stata dedotta l’aperta sproporzione tra il valore della res oggetto di interversione e l’entità della condanna al risarcimento. Trattasi di argomenti decisivi a fronte dei quali la Corte di merito null’altro opposto, se non un mesto silenzio, dal che consegue la patologia dedotta con i motivi di ricorso (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 267723 – 01). Sul punto la Corte di legittimitàlneppure può svolgere opera di supplenza, trattandosi di tipica discrezionalità riconosciuta dalla legge al giudice del merito.
Pertanto, fermo restando l’accertamento della responsabilità, la sentenza impugnata deve essere annullata, in ordine alla mancata verifica di merito circa la valutazione di sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio che va disposto, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. c), cocl. proc. pen.,ad altr
h
Corte d’appello viciniore (Perugia), per nuovo esame sui punti (circostanze attenuanti generiche ed entità della condanna civile) in ordine ai quali la motivazione è stata omessa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla liquidazione del danno e rinvia per nuovo giudizio sui punti alla Corte d’appello di Perugia. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21febbraio 2023.