Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18617 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18617 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
13 MA6, 2024 GLYPH Oggi,
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Sul ricorso proposto da:
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COGNOME NOME, nato ad Avellino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 28/06/2023 dalla Corte d’Appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28/06/2023, la Corte d’Appello di Napoli ha – per quanto qui rileva – confermato la sentenza emessa in data 19/01/2017 dal Tribunale di Nola, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione alla illecita detenzione di t.l.e. (la Corte territoriale aveva al parzialmente riformato la sentenza con riferimento alla condanna inflitta a COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., escludendo la recidiva e mitigando conseguentemente il trattamento sanzionatorio).
Ricorre per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Omessa motivazione in ordine ai motivi di appello. Si evidenzia l’assenza grafica di qualsiasi riferimento alle doglianze ritualmente presentate già nell’iniziale riepilogo dei motivi, dedicato al solo coimputato.
Mancata esclusione della recidiva. Si censura la mancata considerazione di quanto esposto a sostegno dell’inapplicabilità dell’art. 99 cod. pen., non essendo sufficiente il mero riferimento ai precedenti (peraltro modesti e remoti).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, ed assume rilievo assorbente in ordine alle altre censure prospettate.
Devono invero essere condivise le considerazioni critiche formulate dalla difesa ricorrente in ordine alla mancata disamina, da parte della Corte territoriale, dei motivi di appello proposti nell’interesse dell’odierno ricorrente con riferimento alla sussistenza della recidiva e al relativo giudizio di bilanciamento (non anche con riferimento all’affermazione di penale responsabilità): essendo il perc argomentativo dedicato alla valutazione delle doglianze proposte nell’interesse del coimputato.
Pur senza citarlo, la Corte d’Appello prende in considerazione la posizione del ricorrente limitandosi ad affermare che le già concesse attenuanti generiche non potevano essere valutate se non con giudizio di equivalenza, non sussistendo “alcun motivo, nemmeno evidenziato dalla difesa per valutare il beneficio con criterio di prevalenza” (pag. 4 della sentenza impugnata): deduzione all’evidenza collidente con l’oggetto del primo motivo di appello.
Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli per nuov giudizio sui motivi di appello proposti e per l’eventuale rideterminazion trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli
Così deciso il 28 marzo 2024
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