Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34163 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso, con rinvio, limitatamente al semestre dal 31/01/2017 al 30/07/2017, e dichiararsi l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 28 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha accolto parzialmente il reclamo proposto da NOME COGNOME contro il provvedimento emesso in data 15 febbraio 2023 dal magistrato di sorveglianza, che aveva respinto la sua istanza di concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri 31/01/2011-30/01/2012; 31/01/2013-30/01/2014; 31/01/2015-30/01/2016; 31/07/2016-30/01/2017, ed aveva omesso di valutare la richiesta in relazione al semestre 31/1/201730/07/2017.
Il Tribunale ha concesso la liberazione anticipata per i semestri 31/07/201130/01/2012 e 31/01/2013-30/07/2014, mentre ha confermato il diniego per gli altri semestri contestati ritenendo rilevanti, in senso dimostrativo della non meritevolezza del beneficio, le condotte consistite nel rifiutare in data 22/02/2011 il trasferimento in udienza adducendo scuse pretestuose, nel tentare di introdurre in carcere beni proibiti, nascondendo il 21/07/2015 del lievito nei flaconi di sapone, nell’avere in data 01/12/2015 colluttato con un altro detenuto, e nell’avere offeso e minacciato un operatore della polizia penitenziaria, il 10 e il 12/10/2016, al fine di indurlo ad accogliere alcune sue richieste.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen..
L’ordinanza impugnata è del tutto priva di motivazione in relazione al diniego del beneficio per il semestre 31/01/2017-30/07/2017. Il ricorrente aveva lamentato l’omessa motivazione, sul punto, da parte del magistrato di sorveglianza, il cui provvedimento non menzionava quel periodo né tra quelli per i quali la liberazione anticipata era concessa, né tra quelli per i quali era negata, benché l’istanza originaria lo comprendesse. Anche l’ordinanza impugnata nulla ha detto sul punto, incorrendo in un inammissibile “non liquet”.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego del beneficio per i semestri indicati, avendo il Tribunale illogicamente ritenuto che le condotte del ricorrente dimostrino la mancata partecipazione al percorso di recupero. Per il semestre 31/01/2011-30/07/2011 la condotta è stata erroneamente valutata come diretta a creare disagio, mentre egli soffriva realmente di un principio di claustrofobia che lo indusse a rifiutare l’accompagnamento in udienza, e che poteva essere alleviato mediante il collegamento a distanza con la sede del processo. Per il semestre dal
30/01/2015 al 30/07/2015 il mero occultamento di tre bustine di lievito poteva essere valutato come un fatto non grave, conformemente ad altre situazioni di pari disvalore. Per il semestre dal 31/07/2015 al 30/01/2016 il Tribunale non ha tenuto conto della difficoltà di ricostruzione dell’episodio avvenuto in data 01/12/2015, che doveva perciò essere interpretato in senso favorevole all’istante. Per il semestre 31/07/2016-30/01/2017 la condotta offensiva è stata valutata diversamente in relazione ad altri periodi, mentre il Tribunale non ha tenuto conto degli elementi ulteriori indicati con le memorie difensive.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio, limitatamente al primo motivo di ricorso, e la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento del magistrato di sorveglianza lamentando l’omessa motivazione in ordine al semestre compreso tra il 31/01/2017 e il 30/07/2017, in relazione al quale la richiesta di concessione della liberazione anticipata non era stata esaminata, non venendo concesso il beneficio ma non essendovi neppure alcuna motivazione per il mancato accoglimento dell’istanza. Il, Tribunale di sorveglianza, nella parte iniziale dell’ordinanza impugnata, richiama esplicitamente tale doglianza, ma poi non decide su di essa, limitandosi a valutare l’accoglibilità o meno delle altre istanze, relative all’esplicito diniego del beneficio in relazione ad altri semestri.
L’omessa decisione su una delle domande proposte costituisce il vizio dell’assenza di motivazione; in questo caso, poi, l’assoluto silenzio in ordine a tale domanda impedisce anche di ritenerla implicitamente respinta, non potendosi estendere ad essa la decisione relativa agli altri semestri citati, e risultando che la stessa non è stata neppure presa in esame.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto sul punto, con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari.
Il secondo motivo deve, invece, essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Tribunale ha confermato il diniego della liberazione anticipata in relazione ai quattro semestri indicati dal ricorrente, ricostruendo le condotte da lui tenute nel corso di ciascun periodo, e valutandole gravi e tali da dimostrare la mancata adesione al programma rieducativo. Il ricorrente non nega il verificarsi dei
singoli episodi, e censura solo la valutazione effettuata dal Tribunale, sostenendo la loro scarsa gravità o la necessità di un approfondimento.
Il ricorso in cassazione per vizi motivazionali, però, è consentito solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria. La decisione di diniego,. invece, è stata motivata in modo ampio e approfondito, in quanto basata su una completa ricostruzione dei singoli episodi, nonché in modo logico e non contraddittorio, deducendo la mancata adesione al programma rieducativo dalle condotte tenute, oggettivamente tali da dimostrare un atteggiamento di opposizione e di non accettazione delle regole carcerarie, trattandosi di un’azione pretestuosa idonea a creare disservizio all’interno del carcere, di aggressioni contro altri detenuti, di un tentativo di introdurre in carcere beni proibiti e d offese e minacce verso un agente penitenziario. La motivazione dell’ordinanza impugnata, pertanto, risulta logica, nonché fondata su elementi certi e riscontrati.
Il ricorrente, di fatto, chiede a questa Corte una diversa valutazione della gravità dei predetti episodi, ma costituisce un principio consolidato quello secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà …, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che ‘attaccano’ la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenz probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944).
Questo motivo di ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, non sussistendo, nel resto dell’atto impugnato, alcuno dei vizi motivazionali deducibili.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza, limitatamente al semestre 31 gennaio 2017-30 luglio t.1.1 Z GLYPH o GLYPH 2017, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari. o GLYPH 6 – ) < –o O .4 < Nj Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. o
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