Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16476 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16476 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione;
letti i motivi aggiunti depositati in data 18/03/2024.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 10 luglio 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona del 15 gennaio 2016, con la quale COGNOME NOME è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (artt. 110, 628, comma 3, cod.pen. con l’aggravante dell’aver commesso il fatto in più persone riunite).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1. GLYPH Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in relazione agli artt. 125, 192, 546 lett. e), 585, comma 4, cod. proc. pen.; la difesa ha depositato telematicamente motivi nuovi, in cui veniva ampliata la trattazione dei motivi n. 2 e 3 dell’atto di appello, ciò nonostante, la Corte di appello ometteva del tutto di prenderli in considerazione. In sede di discussione il collegio evidenziava come non fossero stati inseriti nel fascicolo e la difesa ne produceva copia cartacea e, pur tuttavia, la Corte di appello non solo non ne dava alcun conto, ma neanche affrontava le tematiche introdotte con tali motivi nuovi, con ciò incorrendo in una evidente nullità della sentenza e della motivazione, totalmente omessa sul punto.
2.2. GLYPH Violazione di legge e vizio della motivazione, travisamento della prova in relazione alla affermata ricorrenza della aggravante delle più persone riunite; la motivazione della sentenza di primo grado sul punto era scarnissima, la Corte di appello non ha adeguatamente motivato a sua volta, non essendo stata adeguatamente provata la contemporanea presenza di più persone nel luogo e nel momento in cui la violenza è stata esercitata; la difesa ha in tal senso affermato che benché il COGNOME avesse ideato e programmato la rapina non aveva partecipato all’atto predatorio, anche considerato che non aveva in concreto esercitato alcuna violenza o minaccia verso la persona offesa che era la propria fidanzata. La Corte di appello ha ritenuto la sussistenza della aggravante solo ed esclusivamente a cagione della compresenza dei due correi sul luogo del delitto durante il suo svolgimento, ritenendo non necessaria la azione contestuale nel medesimo segmento di condotta. Di fatto la Corte di appello con tale argomentazione ha omesso di motivare sul punto.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
La difesa ha depositato motivi aggiunti con memoria del 18 marzo 2024
Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento dei residui motivi proposti dal ricorrente. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Dalla consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio dedotto, è infatti emerso, come puntualmente allegato dalla difesa, l’intervenuto deposito durante la fase di appello di motivi aggiunti, con regolare invio in data 29/03/2023 ore 15.49. Di tali motivi aggiunti, collegati a temi fondamentali nella ricostruzione della responsabilità dell’odierno ricorrente (quanto alla insussistenza della aggravante contestata), la Corte di appello non ha dato alcun conto in motivazione, né nell’ambito della intestazione della sentenza. Risulta, dunque, integrato il lamentato vizio per omessa motivazione sul punto, con ricorrenza della violazione di legge lamentata, atteso che i motivi proposti non possono essere ritenuti, proprio per gli argomenti introdotti, né manifestamente infondati, né altrimenti inammissibili, e, comunque, all’evidenza concernenti un punto decisivo (Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982-01), oltre ad aver ead oggetto i capi e i punti della decisione impugnata investiti dall’atto di impugnazione originario (Sez.2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980-01). Deve conseguentemente essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso il 3 aprile 2024.