Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36026 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36026 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME PATERNO’ RADDUSA NOME DI COGNOME OMBRETTA DI GIOVINE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte di appello di Catanzaro – Sez. minorenni visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento in parte con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Sulla base delle concordi sentenze di merito, emerge che l’imputato – all’epoca dei fatti minorenne – nel tentativo di sottrarsi ad un controllo da parte delle forze dell’ordine, mentre si trovava alla guida di un’autovettura pur non avendo conseguito la patente, si dava ad una pericolosa fuga, assumendo una condotta di guida tale da porre in pericolo l’incolumità personale degli operanti e degli altri utenti della strada.
Nell’interesse del ricorrente Ł stato formulato un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’omessa motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità prevista dall’art. 27 D.P.R. n. 448 del 1988 e della sospensione condizionale della pena.
Rappresenta la difesa che, pur avendo espressamente dedotto tali motivi con l’appello, la sentenza impugnata non affrontava in alcun modo le questioni dedotte.
Il ricorso Ł stato trattato con rito cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Il motivo di ricorso concernente l’omesso riconoscimento dell’irrilevanza del fatto ex art. 27 D.P.R. n.4488 del 1988 Ł fondato.
I giudici dell’appello hanno omesso qualsivoglia motivazione sull’applicabilità o meno del predetto istituto, non potendosi neppure sostenere che vi sia una motivazione implicita, non potendosi desumere l’esclusione dell’irrilevanza del fatto dalla mera descrizione della condotta.
Premesso che l’irrilevanza del fatto presuppone necessariamente la sussistenza dei
presupposti costitutivi del reato, per potersi pervenire all’esclusione dell’istituto occorreva necessariamente una valutazione degli specifici presupposti richiesti dalla norma invocata, non potendosi inferire che la condotta sia connotata da una offensività non marginale sulla base della mera descrizione in fatto.
Risulta parimenti fondata l’ulteriore doglianza sollevata dalla difesa.
La sentenza impugnata, pur avendo dato atto del motivo di appello proposto dall’imputato in relazione alla sospensione condizionale della pena, ha totalmente omesso di fornire una motivazione in ordine alle ragioni che hanno condotto, per il tramite della conferma della sentenza di primo grado, al rigetto dell’impugnazione su tale aspetto.
Deve rilevarsi, peraltro, che il motivo di appello non poteva ritenersi inammissibile, avendo la difesa formulato specifici rilievi in merito all’applicabilità della sospensione condizionale al caso di specie.
A fronte di un motivo di appello ammissibile, la Corte di appello avrebbe dovuto quanto meno succintamente – fornire un’adeguata risposta.
Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente agli aspetti oggetto del ricorso per cassazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio su tali punti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della disciplina della irrilevanza del fatto e della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della corte di appello di catanzaro Così Ł deciso, 08/10/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.