Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17196 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17196 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 21/06/2023 dal Giudice di Pace di Teramo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha
chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 26 giugno 2023 il Giudice di Pace di Teramo giudicava l’imputato NOME colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 (art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – T.U. imm.) e 2 (artt. 110, 56, 81, secondo comma, 633 cod. pen).
Conseguiva al giudizio di responsabilità la condanna di NOME alle pene dell’ammenda di 3.000,00 euro per il reato di cui al capo 1 e della multa di 5.000,00 euro di multa per il reato di cui al capo 2.
L’imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.
I fatti di reato contestati a NOME COGNOME ai capi 1 e 2 venivano accertati a Martinsicuro 11 dicembre 2021 e riguardavano l’irregolare presenza sul territorio italiano dell’imputato e il suo tentativo di occupare abusivamente, unitamente ad altri soggetti, per i quali si procedeva separatamente, l’abitazione di NOME COGNOME.
Gli accadimenti criminosi sono incontroversi e non sono contestati nella loro consistenza materiale in questa sede, nella quale il ricorrente si limita a invocare l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e la concessione delle circostanze attenuanti generiche, così come richieste nel giudizio di merito.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive.
Con il primo motivo si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere il Giudice di pace di Teramo dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano, a fronte della particolare tenuità dei fatti di reato contestati a NOME, il riconosciment dell’esimente di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, che si imponeva alla luce della ricostruzione degli accadimenti criminosi posta a fondamento della decisione censurata.
Con il secondo motivo si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che non permettevano, in via subordinata al mancato riconoscimento dell’esimente dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, la concessione delle attenuanti generiche, che si giustificavano alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui si erano concretizzati i fatti di reato e del loro modesto disvalore penale.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso, emergente dal verbale dell’udienza del 26 giugno 2023, che la difesa di NOME, a conclusione del dibattimento celebrato davanti al Giudice di pace di Teramo, aveva presentato una memoria, con cui chiedeva, in via principale, l’assoluzione dell’imputato dai reati ascrittigli ai capi 1 e 2, in subordinata, il riconoscimento dell’esimente dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 ovvero il contenimento della pena nel minimo edittale, con la concessione delle attenuanti generiche. Tale memoria difensiva, datata 26 giugno 2023, ai fini dell’autosufficienza, veniva allegata all’atto di impugnazione introduttivo del presente procedimento.
Tuttavia, sebbene la memoria difensiva risulti allegata al verbale di udienza del 26 giugno 2023, il Giudice di Pace di Teramo non forniva alcuna motivazione in ordine il riconoscimento dell’esimente dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 e alla concessione delle attenuanti generiche, nonostante le esplicite richieste che erano state effettuate dalla difesa dell’imputato a conclusione dell’istruttoria dibattimentale.
Né è possibile ipotizzare che, sulle richieste formulate dalla difesa di NOME, il Giudice di Pace di Teramo si sia pronunciato implicitamente, richiamando altri passaggi del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione impugnata.
Non può, in proposito, non rilevarsi che nella motivazione della sentenza censurata non vi è alcun riferimento, diretto o indiretto, alla gravità delle condotte illecite di NOME, dal quale potere desumere un giudizio idoneo a escludere il riconoscimento dell’esimente dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 e alla concessione delle attenuanti generiche. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui non è «censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata» (Sez. 3, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 – 01).
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio del procedimento per un nuovo giudizio al Giudice di Pace di Teramo, in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al Giudice di Pace di Teramo, in diversa composizione fisica. Così deciso il 25 gennaio 2024.