Omessa Motivazione: Quando il Silenzio del Giudice Causa l’Annullamento della Sentenza
L’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è un pilastro fondamentale del nostro sistema giuridico. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 30707/2024) lo ribadisce con forza, annullando una condanna a causa di una grave omessa motivazione da parte della Corte d’Appello. Questo caso evidenzia come il diritto di difesa non si esaurisca nella possibilità di presentare le proprie argomentazioni, ma includa anche il diritto a ricevere una risposta motivata dal giudice.
I Fatti del Caso
Un uomo veniva condannato in primo e secondo grado alla pena di quattro mesi e dieci giorni di reclusione per il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341-bis del codice penale. Tramite il suo difensore, l’imputato aveva presentato una richiesta specifica durante il processo d’appello: la sostituzione della pena detentiva con la pena del lavoro di pubblica utilità. Tale richiesta, formalizzata con motivi aggiunti e ribadita durante la discussione orale, non veniva in alcun modo presa in considerazione dalla Corte territoriale nella sua sentenza.
Di fronte a questo silenzio, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando proprio la totale assenza di motivazione su un punto cruciale del processo, che incideva direttamente sulla modalità di esecuzione della sua pena.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Omessa Motivazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, giudicandolo fondato. Gli Ermellini hanno constatato che, effettivamente, la sentenza impugnata aveva completamente ignorato la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva. Questo vizio procedurale, noto come omessa motivazione, rappresenta una violazione del diritto di difesa e dell’obbligo costituzionale per ogni giudice di esplicitare l’iter logico-giuridico che ha portato alla sua decisione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è netta e concisa. Il collegio ha rilevato che la Corte d’Appello aveva l’obbligo di pronunciarsi sulla richiesta formulata dall’imputato. Non è sufficiente che il giudice decida, ma è necessario che spieghi perché ha deciso in un determinato modo, specialmente quando una parte processuale avanza una specifica istanza. L’aver ignorato la richiesta di sostituzione della pena ha privato l’imputato del suo diritto a conoscere le ragioni del rigetto, impedendogli di contestarle efficacemente. Per questo motivo, la sentenza è stata annullata, ma con una precisazione importante: l’annullamento è avvenuto ‘con rinvio’. Ciò significa che il processo non è concluso, ma deve tornare davanti a un’altra sezione della Corte d’Appello di Milano, la quale dovrà riesaminare esclusivamente la richiesta di pena sostitutiva e, questa volta, fornire una risposta adeguatamente motivata.
Le Conclusioni
Questa sentenza è un importante monito sul dovere di motivazione che grava su ogni organo giudicante. L’omessa motivazione non è una mera formalità, ma un vizio che inficia la validità stessa della decisione. Per i cittadini, ciò si traduce in una garanzia fondamentale: ogni richiesta avanzata in un processo merita una risposta chiara e argomentata. Per gli avvocati, sottolinea l’importanza di formulare richieste precise e di vigilare affinché il giudice si pronunci su ognuna di esse. Il caso dimostra che anche un’istanza apparentemente secondaria, come quella sulla modalità di esecuzione della pena, se ignorata, può portare all’annullamento di una sentenza di condanna.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d’appello?
La sentenza è stata annullata perché la Corte di Appello ha omesso completamente di motivare in merito alla richiesta dell’imputato di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
Cosa accadrà adesso nel processo?
Il caso è stato rinviato ad un’altra Sezione della Corte di Appello di Milano, che dovrà celebrare un nuovo giudizio limitatamente alla questione della richiesta di sostituzione della pena, fornendo questa volta una motivazione adeguata alla sua decisione.
È sempre obbligatorio per un giudice rispondere a ogni richiesta delle parti?
Sì, la sentenza conferma che il giudice ha l’obbligo di pronunciarsi su tutte le istanze formalmente presentate dalle parti. Ignorare una richiesta costituisce un vizio di omessa motivazione che può portare all’annullamento del provvedimento.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30707 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30707 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Milano il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 13 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen.
Deduce l’omessa motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, richiesta con il mot aggiunto trasmesso il 27 settembre 2023 con allegata la procura speciale espressamente conferita al difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Risulta, infatti, che la sentenza impugnata ha omesso di motivare in ordine alla richiesta, formulata dall’imputato con i motivi aggiunti e reiterata dal difensore, alla presenza dell’imputato, nel corso della discussione orale dinanzi alla Corte di appello.
Sulla base di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso il 23 maggio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Pr sidente