Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36562 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36562 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
NOMEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOMENOMEXX
NOMEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 08/01/2025 della Corte d’appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati;
udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorsi, chiedendone l’accoglimento con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bari, con sentenza del 08/01/2025, ha parzialmente riformato la decisione del Gup del Tribunale di Trani, ad esito di rito abbreviato, del 16/04/2024, concedendo a tutti gli imputati la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. in regime di equivalenza alla recidiva e alle aggravanti contestate, così rideterminando la pena p e r
NOMENOMEXXXXXXXXXXX
XXXXper i delitti agli stessi rispettivamente ascritti ai capi a) e b) della rubrica (artt. 110, 629, comma secondo, in relazione all’art. 628, comma terzo, n.1 e 3quater cod. pen.; artt. 110, 628, comma terzo, n.1, cod. pen.).
2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione congiuntamente
ZNOMENOMEXXXXXXXXXX
XXXX, per mezzo del proprio difensore, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 629, 628, comma terzo, cod. pen.; i giudici di merito non hanno tenuto conto nella valutazione di responsabilità di plurime circostanze di fatto che militano per la assoluzione dei ricorrenti. Quanto al
XXXXXXXXla difesa ha rilevato come le dichiarazioni della persona offesa XXXXXXXXXsiano state del tutto travisate, essendosi la stessa limitata a prestare quaranta euro ai ricorrenti, senza essere sottoposta ad alcuna pressione e minaccia, come dimostra il
tratto di strada percorso e la libera determinazione di accedere al bancomat per consegnare la somma minima predetta; in tale circostanza la persona offesa avrebbe potuto chiedere aiuto ai familiari e al personale della banca. Quanto al XXXXXXX in relazione al capo b) allo stesso ascritto, si deve ritenere non solo totalmente omessa la motivazione, ma anche la ricorrenza di un errore materiale, atteso che il violento colpo sferrato era stato sferrato da NUMERO_CARTA e non dal XXXXXXX inoltre, la mancanza della idoneità della azione emerge dal fatto che i due avevano agito a volto scoperto, tale circostanza militava per l’oggettiva inoffensività in assenza di qualsiasi effetto intimidatorio. La difesa ha inoltre osservato, sempre quanto al XXXXXX, che, in ordine al capo b), nonostante le specifiche contestazioni introdotte con l’atto di appello la motivazione risultava totalmente omessa. Quanto aXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ł del tutto mancata la valutazione relativa alla effettiva partecipazione dello stesso alla condotta ascritta in concorso al capo a), mentre in concreto la sua presenza avrebbe ben potuto essere considerata come una mera passiva osservazione e non una condicio sine qua non della condotta; ricorre una motivazione ‘inaccettabile’ perchØ non chiarisce i termini della partecipazione e della condotta posta in essere nelle diverse fasi. Quanto a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmanca qualsiasi risultanza processuale per giungere ad una affermazione di responsabilità a carico dello stesso per il reato allo stesso ascritto al capo b) della rubrica; la sua conclamata situazione di alterazione non Ł stata in alcun modo valutata; la azione posta in essere, atteso il suo stato, non poteva essere considerata frutto di una scelta consapevolmente posta in essere; il ricorrente non si era effettivamente reso conto di quello che stava accadendo, atteso la sua condizione di astinenza ed agitazione, che rendeva evidente il suo bisogno di aiuto e la necessità di un percorso riabilitativo; manca qualsiasi considerazione dell’elemento soggettivo del delitto ascritto.
2.2.Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen.; il riconoscimento della attenuante in questione Ł stato negato con motivazione apodittica e il comportamento dei ricorrenti avrebbe potuto essere valutato come fatto rilevante successivo al reato; l’offerta risarcitoria era stata proposta nella fase delle indagini e i giudici di merito avrebbero dovuto tenerne conto per giungere alla concessione della attenuante in questione.
2.3.Violazione di legge e vizio della motivazione perchØ sostanzialmente omessa quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62bis cod. pen.; Ł mancata qualsiasi valutazione al fine di adeguare la pena al caso concreto in considerazione della scarsa offensività della condotta.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano rigettati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ł solo parzialmente fondato in relazione al capo b) della rubrica per le ragioni che seguono. Nel resto i ricorsi sono inammissibili perchØ proposti con motivi generici e non consentiti.
2.Quanto alla posizione di NOME in relazione al capo b) della rubrica, occorre osservare come la difesa nell’ambito del primo motivo di appello (pag. 3) avesse posto il tema della assoluta estraneità del ricorrente quanto al fatto imputato, che vedeva come persona offesa NUMERO_CARTA, osservando in senso critico come l’azione violenta non potesse essere in alcun modo ascritta al COGNOME, come già evidenziato dinnanzi al giudice di primo grado, che tuttavia sul punto secondo la difesa aveva proposto una argomentazione eccentrica, senza affrontare tale tema difensivo, poi riproposto in appello al fine di giungere ad una assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto.
2.1.Sul punto la Corte di appello – pur avendo dato atto del motivo in tal senso proposto (pag. 7) e descritto nella parte introduttiva gli elementi di prova valutati dal giudice di primo grado sulla base dei quali Ł stata affermata la responsabilità del XXXXXX per il capo b) della rubrica (pag. 5) – ha omesso di motivare. La lettura della sentenza (pag. 9) evidenzia come il giudice di appello abbia specificamente affrontato la censura relativa alla posizione di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXin ordine al capo b), mentre risulta del tutto omessa la considerazione della posizione del XXXXXX rispetto alla condotta imputata. La Corte di appello dovrà, dunque, nell’ambito della propria piena discrezionalità valutativa, colmare tale lacuna motivazionale, anche considerato che dal complesso delle argomentazioni proposte in motivazione la deduzione specifica proposta dalla difesa in ordine al ruolo e responsabilità del COGNOME in ordine al capo b) non può ritenersi neanche implicitamente disattesa (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593-01; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01).
3 . G l i a l t r i m o t i v i d i r i c o r s o , p r o p o s t i p e r
NOMEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quanto al capo a) e
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXquanto al capo b) sono generici e non consentiti, sicchØ ne consegue l’inammissibilità del ricorso con affermazione di responsabilità irrevocabile sul punto.
3.1.Con particolare riferimento al capo a) occorre evidenziare come le censure proposte si caratterizzino per essere del tutto reiterative dei motivi di appello al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01); in tal senso assolutamente univoche le considerazioni della Corte di appello a pag. 8 e 9 seg. della sentenza impugnatasulla scorta dalle attendibili dichiarazioni rese dalla parte offesa, la quale ha chiaramente ricostruito la dinamica dei fatti, l’accerchiamento posto in essere dai ricorrenti e la costrizione che aveva subito a causa dell’atteggiamento minaccioso posto in essere in concorso, tanto che si determinava a prelevare la somma di denaro oggetto della richiesta estorsiva e la consegnava ai ricorrenti. Il ruolo dei singoli ricorrenti, l’azione congiunta e la intenzionalità della stessa sono state ricostruite specificamente dai giudici di merito e le dichiarazioni della persona offesa sono state ritenute attendibili con una motivazione logica ed articolata del tutto immune da illogicità. I ricorrenti non si sono confrontati con la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che quando si verte in un caso in cui Ł necessario esaminare l’attendibilità della persona offesa, non Ł obbligatoria la ricerca di conferme rispetto a quanto dichiarato. Questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza della parte offesa attraverso l’individuazione di conferme esterne al dichiarato, si Ł sempre espressa in termini di opportunità e non di necessità, lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01 Sez. 1, n. 29732 del 24/06/2010, COGNOME, Rv. 248016-01). A ciò si deve aggiungere che costituisce principio incontroverso l’affermazione che la valutazione dell’attendibilità della parte offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, circostanza assolutamente non ricorrente nel caso in esame (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, COGNOME, Rv. 257241-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, COGNOME, Rv. 239342-01).
3.2.Nell’ambito dello stesso primo motivo Ł stato posto il tema della erronea valutazione della sentenza di appello nel confermare la responsabilità di NUMERO_CARTA per il concorso nella azione imputata al capo b) della rubrica in relazione alle sue condizioni di salute, caratterizzate dall’affermato abuso nel consumo di sostanze alcooliche. Anche su questo punto il motivo non Ł consentito perchØ totalmente reiterativo del motivo di appello, oltre che generico ed aspecifico per non essersi effettivamente confrontato sul punto con la decisione della Corte di appello, che ha chiarito, in modo incensurabile, come tale allegazione difensiva risultasse del tutto sfornita di elementi a supporto, con particolare riferimento a documentazione sanitaria che fosse indicativa di una effettiva condizione di incapacità di intendere e di volere di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4.Il secondo motivo di ricorso, relativo alla omessa concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n.6, cod. pen. non Ł consentito perchØ totalmente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello (pag. 10) che ha evidenziato come tale allegazione della difesa si caratterizzasse per evidente genericità, essendosi la parte ricorrente limitata a richiamare l’esistenza di una lettera inviata dagli imputati alle persone offese. La difesa dei ricorrenti non solo non ha contestato la ratio decidendi della Corte di appello sul punto, ma anche in questa sede ha introdotto il motivo di ricorso in violazione del principio di specificità e autosufficienza in difetto di qualsiasi allegazione, avendo semplicemente richiamato l’esistenza di una proposta risarcitoria allegata alla istanza di scarcerazione, ma non avendo allegato l’atto richiamato al ricorso (Sez. n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-02; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, COGNOME, Rv. 280419-01; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01).
5.Anche il terzo motivo proposto, con il quale Ł stata contestata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che reiterativo, Ł totalmente generico nella sua formulazione. La Corte di appello ha esplicitamente rilevato la assenza di elementi positivamente valorizzabili in tal senso dopo aver specificamente ricostruito la condotta in termini di decisa gravità. A fronte di tale motivazione i ricorrenti si limitano ad affermare che non Ł stata posta in essere alcuna valutazione per adeguare la pena al caso concreto, senza richiamare, neanche in astratto, gli elementi positivamente valorizzabili, non considerati dalla Corte di appello, che avrebbero potuto condurre alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. In tal senso si deve ricordare che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62bis , disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non Ł piø sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610-01 Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia).
6 . L a i n a m m i s s i b i l i t à d e i r i c o r s i d i NOMEXXXXXXXXXXXXXXXXimpone la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX limitatamente al capo b) della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra
sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l’affermazione di responsabilita’ in ordine al capo a) della rubrica.
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NOMEXXXXXXXXXXXXXXX che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 16/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.