Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5992 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 5992  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 del TRIBUNALE di VERCELLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunal RAGIONE_SOCIALE con la quale il ricorrente è stato condanNOME al pagamento di euro 300,00 di am pena sospesa ai sensi dell’art. 164, comma primo, cod. pen., per il reato di cui all’ar settimo, L. 628/1961 perché, in qualità di amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE non forniva all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che gliene aveva fatto r documentazione inerente i rapporti di lavoro instaurati con la dipendente NOME NOME fatto lo svolgimento dell’attività di vigilanza. In particolare, al r contesta la mancata esibizione al suddetto organo di vigilanza delle lettere di assun libretto unico del lavoro, della documentazione comprovante la corresponsione delle retrib documentazione concernente la dipendente COGNOME, nonché la mancata esibizione dei contr di appalto relativi ai servizi resi presso l’RAGIONE_SOCIALE e i registri Iva acquisti
2. Il ricorrente affida il ricorso a tre motivi.
2.1. GLYPH Con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di legge in ordine alla man notifica dell’avviso di accertamento all’imputato, rappresentando di non essere v conoscenza delle richieste e delle prescrizioni avanzate dall’RAGIONE_SOCIALE. alla comunicazione asseritamente notificata presso il suo indirizzo, in data 23/09/20 mani del portiere dello stabile, evidenzia che il giudice di merito, erroneamente, ha che la notifica effettuata mediante ritiro della raccomandata da parte del portiere del non richiede, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.20/11/082, n.890, l’invio raccomandata informativa, contenente l’avviso di deposito, trattandosi di atti amministr proposito, l’imputato rappresenta che le Sezioni Unite civili hanno affermato il principio secondo il quale, ai fini della regolarità della notifica, qualora non effettuata perso destinatario, sia necessario l’invio di tale raccomandata, senza fare alcuna distinzi amministrativi e atti giudiziari.
2.2. GLYPH Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge in alla affermazione della responsabilità sotto il profilo soggettivo, posto che il giudice accertata la conoscenza, da parte dell’imputato, della prima comunicazione inoltrata dagl dell’autorità di vigilanza alla casella pec della società RAGIONE_SOCIALE. Tale case elettronica certificata, tuttavia, era stata sottoposta a sequestro nell’ambit procedimento penale concernente reati tributari a far data dal 15/07/2020. In ogni ca può essere mosso al ricorrente alcun rimprovero a titolo di dolo né, tantomeno, a titolo in quanto la richiesta di esibizione della documentazione non era neppure “conosc dall’imputato, posto che la prima comunicazione è stata inoltrata alla società – e amministratore e rappresentante legale -, mentre le successive sono pervenute in una di posta elettronica il cui accesso, a quella data, era inibito a causa del provv
sequestro disposto con decreto della Procura della Repubblica.
2.3.  GLYPH Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente si duole in ordine all’ome riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., stante la lieve dell’addebito, contestato con decreto penale di condanna, in considerazione dell’esiguità danno e del pericolo; inoltre, erroneamente, il giudice ha considerato la notifica di ben verbali di prescrizione, sebbene sia stata contestata una sola violazione, e non una pluralit violazioni avvinte dal vincolo della continuazione.
Infine, rappresenta che i medesimi vizi della motivazione ricorrono in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiara l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si premette che il reato di cui all’art. 4 legge 22 luglio 1961, n. 628, si c nell’ipotesi di omessa esibizione di documentazione, necessaria all’RAGIONE_SOCIALE per vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contr collettivi di categoria. Il reato si consuma, qualora nella richiesta sia previsto un termine per l’adempimento, alla scadenza di detto termine e si protrae per tutto il tempo in cui il d omette volontariamente di adempiere.
Si richiama inoltre, con riguardo alla prima doglianza formulata dal ricorrente, il con orientamento giurisprudenziale secondo il quale la richiesta di fornire informazioni si c legalmente data quando è inviata all’indirizzo pec della società indicato nel registro trattandosi di un mezzo legale di comunicazione per le società, che offre gara accertamento sulla data di spedizione e di ricevimento da parte del legale rappresentante n. 1561 del 16/01/2018; Sez. 3, n. 12923 del 20/02/2008, COGNOME, Rv. 239353; Sez. 3, n. 28701 del 25/05/2004, COGNOME, Rv. 229432).
Nel caso in disamina, risulta, in punto di fatto, dalla sentenza impugnata ed affermato co giudizio insindacabile in questa sede e neppure contestato dal ricorrente, che è st regolarmente notificata alla società RAGIONE_SOCIALE, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, una prima richiesta di esibizione della documentazione inerente il rapporto di lavo instaurato con la lavoratrice NOME COGNOMECOGNOME Per l’esattezza, la richiesta è stata inoltrata v all’indirizzo di posta certificata della società e regolarmente accettata e consegnata in 29/06/2020.
Il teste della difesa NOME COGNOME, ragioniere della società RAGIONE_SOCIALE affermato dì essere venuto a conoscenza di tale richiesta, proveniente dall’RAGIONE_SOCIALE del lav e pervenuta via pec alla società, ma tuttavia di non aver mai esibito la documentazione richies
poiché essa si trovava in locali non più in possesso della società RAGIONE_SOCIALE; a seguito dell di un ramo di azienda, tali locali erano nella disponibilità della società RAGIONE_SOCIALE, medio tempore, era stata sottoposta a sequestro penale. Il teste ha, quindi, dichiarat aver nulla comunicato all’RAGIONE_SOCIALE e di non aver dato alcun riscontro alla richiesta.
E’, dunque, pacificamente accertato – e mai contrastato neppure dal ricorrente scadere del termine assegNOME, in data 13/07/2020, non sia pervenuta alcuna comunicazi
Sotto il profilo soggettivo, si osserva che, correttamente, la richiesta di trasmis documentazione è stata notificata alla società via pec presso l’indirizzo di posta certi società, in quanto il datore di lavoro è la società RAGIONE_SOCIALE Di nulla dolersi il rappresentante legale, amministratore unico della società, che era piename condizione di conoscerla e di ottemperare a quanto richiesto, anche semplicemente for all’organo richiedente risposta circa l’impossibilità di fornire la documentazione r spiegandone le ragioni.
Inoltre, il giudice di merito ha precisato, con riferimento all’argomento difensivo il quale anche l’indirizzo di posta elettronica certificata della società sarebbe stat sequestro dalla Procura di Roma – che il sequestro è stato disposto con decreto del 01/ è stato notificato il 15/07/2020, mentre la richiesta di documentazione è stata con accettata dalla casella di posta elettronica della società e, quindi conosciuta dalla s ha dichiarato il teste COGNOME, in data antecedente, ovvero il 29/06/2020. Il giudice ha quindi precisato che il provvedimento di sequestro dei dati informatici concerne investigazione temporalmente non sovrapponibile al momento in cui è stata comunicat prima richiesta di documentazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
Ne segue che, quantomeno la prima comunicazione è stata portata a conoscenza de società e che, allo scadere del termine assegNOME, ovvero in data 13/07/2 contravvenzione si era consumata. Successivamente, comunque, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE inviato una nuova richiesta, notificata in data 21/07/2020, con assegnazione dell’ termine per l’adempimento, anch’esso inutilmente decorso il 03/08/2020.
In ordine alla notifica all’imputato del verbale di prescrizione del 10/08/2020, presso il suo indirizzo di residenza mediante servizio postale in INDIRIZZO in Roma (d conosciuto a seguito di ricerche anagrafiche), il ricorrente, nel ricorso, lamenta notifica della c.d. raccomandata informativa, in quanto la notifica è stata effettuata del portiere.
Tuttavia, il giudice a quo, esaminando la relata di notifica, ha affermato che tale notif è stata effettuata personalmente al destinatario e che è priva di fondamento la tesi secondo cui la raccomandata sarebbe stata ritirata da un terzo soggetto, concludendo che non era necessaria la comunicazione di avvenuto deposito, non ricevuta dall’imputato.
Ed effettivamente, dall’esame degli atti processuali emerge che la raccomandata consegnata nelle mani di NOME NOME. Ne segue che è inconferente e manifestame infondata la doglianza, sollevata con il ricorso per cassazione, relativa all’omesso invio
o CAN, posto che la notifica è avvenuta nelle mani dell’imputato e che egli avrebbe dov avesse voluto disconoscere la firma apposta nella relata di notifica, chiedere la perizia e non lamentare l’omesso invio della raccomandata informativa.
Altrettanto inconferente è il richiamo all’orientamento giurisprudenziale (si veda n.36330 del 30/06/2021; Sez. 3, n. 15237 del 13/01/2023, Rv. 284325) secondo cui procedimento notificatorio, non sia sufficiente la notifica per compiuta giacenza, posto caso in disamina, non vi è stata alcuna notificazione per compiuta giacenza.
2.  E’ manifest a mente infondata anche la seconda doglianza, con cui il ricorrente ded che .non gli può essere mosso un rimprovero, neppure a titolo di colpa, in quanto la ri esibizione della documentazione non era “conoscibile” dall’imputato, posto che la comunic del 10/08/2020, è pervenuta in una casella di posta elettronica il cui accesso era inib del provvedimento di sequestro.
In proposito, si precisa che il reato ha natura di contravvenzione, onde rilevano s che la colpa, che sono titoli soggettivi dell’imputazione dell’illecito alternati equiparabili, sicché anche la colpa rileva come titolo di integrazione del reato.
Nel caso in disamina sussiste quantomeno la violazione del dovere di diligenza, es onere dell’ amministratore accedere e riscontrare le comunicazioni inviate e ricevute all e quantomeno fornire una giustificazione alla omessa esibizione della documentazione rich Si ricorda che la notifica del 29/06/2020 è stata effettuata via pec presso l’indiri elettronica certificata della società e che quella del 23/09/2020 è avvenuta nelle destinatario, odierno imputato. Al riguardo, il giudice di merito ha affermato che, a ripetute richieste e della duplice notifica effettuata sia via pec alla società che alla presso l’indirizzo di residenza, il ricorrente nulla ha comunicato all’RAGIONE_SOCIALE neppure fornendo alcuna giustificazione in ordine alla impossibilità asserita di tras documentazione, in quanto custodita presso i magazzini di una società cui l’azienda e ceduta.
La terza doglianza è manifestamente infondata, in quanto generica e meramen assertiva. Il ricorrente, in sede di legittimità si è limitato a rappresentare, in te astratti, teorici e generici, l’istituto della tenuità dell’offesa di cui all’art. senza indicare i presupposti legittimanti della richiesta né specificare per quali ragio in disamina, l’offesa avrebbe dovuto qualificarsi come tenue. Al riguardo, si preci determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non della particolare tenuità del fatto sono insindacabili in cassazione ove siano motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle rag decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ri adeguata, avendo il giudice a quo ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento de causa di non punibilità, in considerazione delle modalità di manifestazione della condott che vi è stata una condotta di totale inerzia da parte dell’imputato a fronte di ben
che hanno impedito di svolgere l’attività di vigilanza cui è deputata, e in ragione de dell’elemento soggettivo del reato.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzioNOMEri insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuri caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi a avendo il Tribunale fatto riferimento all’assenza di elementi utili alla concess circostanze attenuanti generiche, considerato che lo stato di incensuratezza, di per giustifica il riconoscimento. Al riguardo, costituisce ius receptum il principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimam motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conve modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato NUMERO_DOCUMENTO del 08/06/2022, Rv. 283489).
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla decla dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’one spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente