Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29401 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29401 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Brescia del 4 luglio 2023 che, quanto all’impugnazione sollevata dall’imputato, ha confermato I,a decisione resa in sede rito abbreviato dal Tribunale di Mantova il 2 marzo 2021, con cui NOME era sta condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di mesi 8 di reclusione, in quanto rite colpevole del reato ex art. 5 del d. 1gs. n. 74 del 2000, commesso il 29 dicembre 2016 i Castiglione delle Stiviere. In accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore genera venivano applicate le pene accessorie di cui all’art. 12 del d. Igs. n. 74 del 2000 e veniva a disposta la confisca del profitto del reato ex art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000.
Letta la memoria trasmessa l’8 maggio 2024 dall’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato, che, ribadita l’ammissibilità dei motivi di ricorso, ha chiesto che il ri assegnato alla Sezione competente.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il rigetto dell’eccezi incompetenza per territorio, è manifestamente infondato, avendo i giudici di meri correttamente ritenuto competente il Tribunale di Mantova, posto che l’impresa amministrata dall’imputato, come da questi riconosciuto in un accertamento amministrativo non sfociato i una notizia di reato, aveva la sua sede effettiva in Castiglione delle Stiviere, in provi Mantova, essendo stato operato in tal senso buon governo del principio elaborato da questa Corte (Sez. 3, n. 27606 del 14/09/2020, Rv. 280275)’ secondo cui, in tema di reati tributari competenza territoriale per i delitti in materia di dichiarazione riguardante le imposte r alle persone giuridiche si determina, ex art. 18, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con riferimen luogo in cui queste ultime hanno il domicilio fiscale, che, di regola, coincide con quello dell legale, ma che, ove questa risulti avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in si trova la sede effettiva dell’ente, come appunto nel caso di specie, in cui, all’esito di un di fatto che, in quanto non illogico, non è suscettibile di essere messo in discussione in qu sede, è stato accertato che la sede dichiarata di Lonato del Garda costituiva un mero recapito
Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui, sotto il duplice profilo dell’inosse della legge penale (art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 e 350 cod. proc. pen.) e del vi motivazione, si censura la conferma del giudizio di colpevolezza, è manifestamente infondato, quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a dell’adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizza accertamenti della Guardia di Finanza di Castiglione delle Stiviere, da cui è emerso, analizza i dati relativi alle chiusure del registratore di cassa, le entrate del P.O.S. e gli estrat correnti, che COGNOMECOGNOME COGNOME legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, nel 2 non ha presentato la dichiarazione annuale Irpef e Iva, a fronte di ricavi per oltre 500.000 e risultando le imposte evase superiori alla soglia di 50.000 euro, calcolati gli elementi pos
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negativi di reddito ed escluse le fatture passive che, come peraltro riconosciuto dallo ste NOME in sede di verifica fiscale, erano relative a operazioni inesistenti.
Evidenziato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non s consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 28060
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.