Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6132 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6132 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/4/2025 della Corte d’appello di Roma lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 aprile 2025 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza de1111 marzo 2019 del Tribunale di Roma, con la quale lo stesso COGNOME era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, con l’applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 12 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, la pubblicazione della sentenza e la confisca, in via diretta e per equivalente, del profitto di tale reato, pari a eu 563.750,00.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a due motivi.
2.1. In primo luogo, ha denunciato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, per la lesione del diritto di difesa dell’imputato, conseguente alla mancata partecipazione del suo difensore di fiducia alle udienze del 18/1/2019, 19/2/2019 e 11/3/2019, in quanto il difensore, successivamente alla sua astensione dalla attività di udienza, anziché assumere informazioni dal difensore d’ufficio con cui era stato sostituito, si era recato nella cancelleria de Tribunale laddove aveva appreso che il processo a carico del ricorrente era stato rinviato al 5/6/2019, apprendendo successivamente che tale giudizio era stato definito in primo grado all’udienza dell’11/3/2019, con la condanna dell’imputato. Tale disguido, non imputabile, al difensore del ricorrente, aveva pregiudicato il diritto di difesa dell’imputato, precludendo la citazione dei testimoni a discarico già indicati e lo svolgimento di ogni altra attività difensiva, e ciò avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello a rinnovare l’istruttoria, disponendo l’assunzione delle prove richieste dalla difesa non assunte in primo grado.
2.2. In secondo luogo, ha denunciato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione, nella parte relativa alla conferma della affermazione di responsabilità, non essendo stato considerato quanto emergente dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, da cui si ricaverebbe che una parte rilevante del ricavato della vendita del complesso immobiliare appartenente alla società amministrata dal ricorrente era stata utilizzata per estinguere debiti nei confronti delle banche, con la conseguente erroneità del calcolo dell’effettivo reddito imponibile, che spetta esclusivamente al giudice penale determinare, in quanto da esso avrebbero dovuto essere dedotte le passività.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando la manifesta infondatezza del primo motivo, sottolineando che la mancata partecipazione all’udienza da cui il difensore del ricorrente si era astenuto non implicava la necessità di comunicare la data del rinvio al difensore (che avrebbe avuto contezza della data del rinvio se avesse interloquito col sostituto nominato in udienza e certamente a conoscenza della relativa data), e la genericità del secondo.
Con memoria pervenuta il 9 gennaio 2026 il difensore del ricorrente ha replicato a tali richieste, ribadendo la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso sottolineando l’errore determinato dalle informazioni fornite dalla cancelleria del Tribunale, alla quale il difensore dell’imputato si era rivolto per conoscere la data della udienza successiva a quella alla quale non aveva partecipato per l’adesione alla astensione proclamata dalla RAGIONE_SOCIALE professionale di appartenenza, e anche l’erroneità del calcolo dell’Ires dovuta, in quanto una frazione rilevante (pari a euro 1.350.000,00) del prezzo di vendita (pari a euro 2.050.000,00) era stata corrisposta alle banche creditrici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata una violazione del diritto di difesa dell’imputato, a causa della omessa comunicazione della data dell’udienza successiva a quella alla quale il difensore dell’imputato si era astenuto dal partecipare, avendo aderito alla astensione dalle attività di udienza proclamata dalla sua RAGIONE_SOCIALE, data che sarebbe anche stata indicata erroneamente dalla cancelleria del Tribunale, è manifestamente infondato, alla stregua del consolidato e univoco principio interpretativo secondo cui quando, come nel caso in esame, il difensore di fiducia non sia comparso e abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire all’astensione dalle udienze proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE, non è dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell’udienza fissata dal giudice nell’ipotesi, come quella in esame (secondo quanto risulta dagli atti che il Collegio ha esaminato), in cui il difensore d’ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiari la propr volontà di aderire all’astensione forense, essendo sufficiente l’avviso orale a quest’ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facol della difesa (Sez. 2, n. 34474 del 06/06/2019, COGNOME, Rv. 276973 – 01, richiamata anche dal AVV_NOTAIO Generale; v. anche, nel medesimo senso, in precedenza, Sez. 6, n. 20398 del 09/05/2014, COGNOME, Rv. 261478 – 01).
Non sussisteva, dunque, alcun obbligo di comunicazione a carico della cancelleria, essendo stato dato avviso della data della nuova udienza al difensore presente in udienza, in sostituzione, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., di quello di fiducia astenutosi, con la conseguente irrilevanza anche delle informazioni, asseritamente erronee, che il difensore del ricorrente avrebbe direttamente assunto presso la cancelleria del Tribunale (peraltro relative ad altro giudizio, come spiegato dalla Corte territoriale sulla base dei documenti prodotti dallo stesso ricorrente, e dunque irrilevanti).
Altrettanto corrette risultano, poi, alla luce del carattere non giustificato dell assenza del difensore del ricorrente, la revoca della ammissione dei testi della difesa, decaduta dal diritto di esaminarli proprio a causa di tale mancata comparizione, e, per la medesima ragione, il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, peraltro formulata in modo generico, senza la prescritta e ineludibile illustrazione delle ragioni della indispensabilità delle prove di cui è stata chiest l’assunzione.
Il secondo motivo, mediante il quale è stato, peraltro genericamente, denunciato un vizio della motivazione nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato, essendo volto a censurare la ricostruzione dell’ammontare dei ricavi dell’impresa amministrata dal ricorrente e delle relative imposte, cui la Corte d’appello è pervenuta in modo pienamente logico, sulla base degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, da cui è emersa la conclusione della compravendita del complesso immobiliare di proprietà di detta impresa al prezzo di euro 2.050.000,00, di cui euro 1.300.000,00 mediante accollo di mutui fondiari gravanti su detti immobili, evidentemente senza alcuna incidenza sui ricavi della società.
Non è stato, poi, in alcun modo chiarito come l’esistenza di tali debiti abbia potuto incidere sui ricavi e sul reddito d’impresa, non essendo stata illustrata la situazione patrimoniale e finanziaria della società (come sottolineato anche dalla Corte d’appello), con la conseguenza che non vi sono elementi per escludere il superamento della soglia di punibilità o erronea la determinazione del profitto assoggettato a confisca (evenienze peraltro neppure prospettate nel ricorso).
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di entrambi i motivi ai quali è stato affidato.
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla
decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, COGNOME, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, COGNOME, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, COGNOME Scalora, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, COGNOME, Rv. 268966).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 13/1/2026