Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1112 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1112 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 13/09/1965
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 luglio 2023, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Napoli il 16 ottobre 2020, con la Presutto era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto riten colpevole del reato ex art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso in Napoli il 30 settembre 20
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del colpevolezza dell’imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, peraltro in termini non specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a front ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel richiamare gli esiti della verif compiuta dalla Guardia di Finanza di Napoli, hanno evidenziato che COGNOME, in assen necessarie autorizzazioni, aveva adibito un locale a sala giochi, realizzando, q dell’attività, un guadagno complessivo pari a 996.000 euro mai dichiarato in sede di di dei redditi, con evasione dell’irpef per l’ammontare di 72.508 euro, essendo stato dall’incasso complessivo la quota restituita ai giocatori e ad altri soggetti della fi
Considerato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da argomentazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti e generici apprezzamenti di merito, che non s consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 settembre 2024.