Omessa Dichiarazione e Ricorso in Cassazione: Quando è Inammissibile?
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 47242/2023, offre un’importante lezione sui limiti del ricorso in sede di legittimità per il reato di omessa dichiarazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore, confermando la sua condanna e chiarendo che non è possibile utilizzare il giudizio di cassazione per ottenere una nuova valutazione dei fatti già accertati nei gradi di merito.
I Fatti del Caso: L’Omissione Fiscale e le Condanne
Il caso riguarda un imprenditore, socio e amministratore di due società, condannato in primo grado e in appello per i reati di cui agli articoli 5 e 10 del D.Lgs. 74/2000. Nello specifico, gli veniva contestata l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2015 e l’occultamento di fatture e documentazione contabile.
Le indagini avevano ricostruito, non sulla base di criteri presuntivi ma attraverso verifiche concrete sulle registrazioni delle imprese coinvolte, un volume d’affari che aveva generato utili per oltre 260.000 euro. Tale somma, non dichiarata, aveva portato a un’evasione d’imposta di circa 93.000 euro, un importo quasi doppio rispetto alla soglia di punibilità di 50.000 euro prevista dalla legge per il reato di omessa dichiarazione.
Il Ricorso in Cassazione per Omessa Dichiarazione
La difesa dell’imprenditore ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte della Corte di Appello. Secondo il ricorrente, la corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato le sue argomentazioni, confermando il giudizio di colpevolezza in modo ingiusto. Tuttavia, il ricorso si limitava a riproporre temi già ampiamente discussi e superati nel giudizio di secondo grado, senza introdurre nuove e specifiche censure sulla legittimità della decisione.
La Decisione sulla Specificità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile proprio per la sua genericità. Gli Ermellini hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e coerente, evidenziando che l’imprenditore non poteva ignorare gli ingenti utili maturati né la conseguente e significativa evasione fiscale. La condotta dell’imputato, caratterizzata anche dall’occultamento della documentazione contabile, è stata interpretata come una chiara manifestazione della volontà di nascondere all’Erario l’effettivo volume d’affari.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Non è possibile, in questa sede, contrapporre una diversa interpretazione dei fatti a quella, razionalmente motivata, fornita dai giudici dei gradi precedenti. Il ricorso era, di fatto, un tentativo di ottenere un nuovo apprezzamento delle prove, attività preclusa alla Suprema Corte.
La decisione si fonda sulla solidità del ragionamento della Corte d’Appello, che aveva correttamente collegato l’omessa dichiarazione all’occultamento dei documenti, vedendo in quest’ultimo comportamento la prova della finalità evasiva. La ricostruzione degli utili non era basata su presunzioni, ma su elementi fattuali concreti, rendendo indifendibile la tesi di una presunta inconsapevolezza da parte dell’amministratore.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma che per contestare una condanna per reati fiscali in Cassazione, non è sufficiente riproporre le medesime doglianze respinte in appello. È necessario, invece, individuare specifici vizi di legittimità, come un’errata applicazione della legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. In assenza di tali elementi, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Quando un ricorso per cassazione per omessa dichiarazione è inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non è adeguatamente specifico e si limita a riproporre temi già affrontati e decisi dalla Corte di Appello, configurandosi come un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità.
Come è stata provata l’intenzione di evadere le imposte in questo caso?
L’intenzione è stata desunta da più elementi: l’omessa presentazione della dichiarazione a fronte di utili molto elevati, un’evasione d’imposta quasi doppia rispetto alla soglia di punibilità e, in modo determinante, il contestuale occultamento di fatture e documenti contabili, che ha reso palese la finalità di nascondere i reali introiti all’Erario.
È sufficiente superare la soglia di punibilità per essere condannati per omessa dichiarazione?
Sebbene il superamento della soglia sia un requisito oggettivo del reato, la condanna richiede anche la prova dell’elemento soggettivo (dolo). In questo caso, i giudici hanno ritenuto impossibile che l’imputato, data la sua posizione e l’entità degli utili, potesse ignorare di aver maturato un debito d’imposta così significativo, confermando così la sua piena consapevolezza e volontà di evadere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47242 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47242 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Trento del 28 ottobre 2022, che ha confermato la decisione del G.U.F. del Tribunale di Rovereto del 4 marzo 2021, con la quale, NOME COGNOME era state condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 10 di reclusione. ; in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 5 e 10 del d. Igs. n. 74 del 2 fatti accertati in Mori, rispettivamente, il 29 dicembre 2016 e il 19 settembre 2017.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce la violazione degli art. 5 e del d. igs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione rispetto alla conferma del giudizi colpevolezza, è inammissibile perché non adeguatamente specifico, limitandosi la difesa a riproporre sostanz:almente temi già efficacemente affrontati e superati dalla Corte di appello, che ; nella sentenza impugnata (pag. 10 ss.), ha evidenziato come fosse certo il fatto che nel caso di specie vi è stata l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2015 e che., a fronte di :aie condotta omissiva, l’imputato abbia percepito utili, in capo alle due soci di cui era socio e amministratore, per il non modesto ammontare di 260.900,49 euro, essendo stato accertato il volume di affari ricostruito non in base a criteri presuntivi, ma media adeouate verifiche delle registrazioni effettuate dalle imprese coinvolte. Di qui la coeren conclusione secondo cui il contribuente, in base agli elementi fattuali a sua disposizione, no potesse ignorare non soio che per l’anno 2015 fossero maturati utili nella misura indicata, ma anche che ciò avrebbe determinato un’evasione di imposta significativa come quella realizzata, per un importo pari quasi ai doppio (92.915 euro) della soglia di punibilità (50.000 euro) essendo stato a ciò aggiunto che il contestuale occultamento delle fatture e della documentazione rich:esta dagli operanti cella Guardia RAGIONE_SOCIALE rende palese, anche ai fini della .verifica circa conirieurabilità della parallela fattispecie ex art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, la f dell’imputato di nascondere all’Erario l’esatto compendio del volume di affari e gli effettivi int dell’attività commerciale, ciò proprio nell’ottica di evasione delle imposte dovute al Fisco.
Considerato che si è in presenza di una motivazione .sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa centrappone un differente apprezzamento di merito, che tuttavia non può trovare ingresso in sede dl legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilltà consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della C’essa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dela somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1’8 settembre 2023
Il Presidente