Omessa Dichiarazione: La Responsabilità Penale Resta del Contribuente
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione riafferma un principio fondamentale in materia di reati tributari: la responsabilità per omessa dichiarazione è personale e non può essere scaricata sul professionista incaricato. Anche se ci si affida a un commercialista per la gestione degli adempimenti fiscali, il dovere di presentare la dichiarazione rimane in capo al contribuente, con tutte le conseguenze penali del caso. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un contribuente che ha presentato ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo condannava per il reato di omessa dichiarazione. La sua difesa si basava principalmente sull’argomento di aver affidato a un professionista l’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione dei redditi, sostenendo quindi di non avere colpa per l’inadempimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna del contribuente. I giudici hanno respinto le argomentazioni della difesa, ritenendole generiche e infondate. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Responsabilità Personale nell’Omessa Dichiarazione
Il punto centrale della motivazione riguarda la natura della responsabilità penale per l’omessa dichiarazione. La Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato: l’affidamento dell’incarico a un professionista non esonera il soggetto obbligato dalla propria responsabilità. La normativa tributaria considera l’obbligo di presentazione della dichiarazione come un dovere strettamente personale e indelegabile.
Cosa significa concretamente? Significa che è possibile delegare al commercialista o al consulente la parte tecnica, ovvero la compilazione materiale della dichiarazione e il suo invio telematico. Tuttavia, la responsabilità giuridica di assicurarsi che tale adempimento venga effettivamente portato a termine resta del contribuente. Egli ha un dovere di vigilanza sull’operato del professionista scelto. Delegare non significa abdicare alla propria responsabilità.
Le Motivazioni: Il Diniego delle Attenuanti e la Conferma della Recidiva
Il ricorrente si lamentava anche del fatto che i giudici di merito non gli avessero concesso le circostanze attenuanti generiche e avessero applicato la recidiva. Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha sottolineato che il nutrito curriculum criminale dell’imputato, analizzato dettagliatamente nella sentenza d’appello, giustificava pienamente sia il diniego di una mitigazione della pena sia la constatazione di una sua accresciuta capacità a delinquere, che legittima l’applicazione della recidiva.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza serve come un importante monito per tutti i contribuenti. La scelta di un professionista qualificato è fondamentale, ma non è sufficiente. È essenziale mantenere un ruolo attivo e vigile, accertandosi che gli adempimenti fiscali vengano correttamente e tempestivamente eseguiti. In caso di omessa dichiarazione, la giustificazione “è colpa del commercialista” non ha, di per sé, alcuna efficacia per escludere la responsabilità penale. Il contribuente è e rimane il garante finale del corretto adempimento dei propri obblighi fiscali.
Se affido la mia dichiarazione dei redditi a un commercialista, sono esente da responsabilità penale in caso di omessa dichiarazione?
No. Secondo la Corte, l’obbligo di presentare la dichiarazione è un dovere personale e indelegabile del contribuente. Affidare l’incarico a un professionista non esonera dalla responsabilità penale, poiché si delega solo la compilazione e l’invio telematico, non il dovere giuridico di adempiere.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro.
Perché la Corte ha negato le attenuanti generiche e confermato la recidiva?
La Corte ha ritenuto che il nutrito curriculum criminale dell’imputato fosse ostativo alla concessione di attenuanti e, al contrario, giustificasse l’applicazione della recidiva, in quanto i gravi fatti commessi erano espressivi di un’accresciuta capacità criminale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37054 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37054 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CUTRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che deduc vizio di motivazione con riguardo all’affermazione della penale responsabilità, è inammissibi perché deduce censure in punto di fatto, peraltro generiche e riproduttive di profili di cen già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merit quale, nel confutare la peraltro fumosa versione dell’imputato, ha correttamente ribadito principio secondo cui l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e present la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabil penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera com personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l’inoltro telematico dell’atto (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421 – 01);
rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego d circostanze attenuanti generiche e all’esclusione della ritenuta recidiva, è inammissibil quanto la Corte di merito, con logica motivazione, ha ritenuto che il nutrito curriculum criminale dell’imputato, analiticamente analizzato alle pp. 10 e 11 della sentenza impugnat per un verso è ostativo a una mitigazione di pena ex art. 62-bis cod. pen., e, per altro verso giustifica l’applicazione della recidiva, in quanto i gravi fatti oggetto del presente process chiaramente espressivi di una accresciuta capacità criminale;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.