Omessa Dichiarazione Reddito: L’Ignoranza della Legge non Scusa
L’omessa dichiarazione di condizioni ostative per l’accesso a benefici statali, come il reddito di cittadinanza, costituisce un reato serio. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’ignoranza della legge non è una scusante valida, specialmente quando riguarda precedenti penali di grave entità. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne i dettagli e le implicazioni.
Il Fatto: Una Domanda e un’Omissione Fatale
Il caso riguarda una persona che, nel presentare domanda per un beneficio economico statale, ha omesso di dichiarare una precedente condanna definitiva per un reato di particolare gravità, specificamente quello di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
Questa omissione non è una semplice dimenticanza. La legge che istituisce il beneficio (D.L. n. 4/2019) prevede esplicitamente che la presenza di condanne per determinati reati, definiti ‘ostativi’, impedisca la concessione del sussidio. Di conseguenza, la richiedente è stata condannata nei primi due gradi di giudizio per il reato di indebita percezione del beneficio, causata proprio dalla falsa dichiarazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basandosi su due argomentazioni principali:
1. Vizio di motivazione sul dolo: Si sosteneva che la corte d’appello non avesse adeguatamente motivato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza e volontà di violare la legge. La difesa ha tentato di configurare una situazione di ‘ignoranza inescusabile’.
2. Violazione di legge sul trattamento sanzionatorio: Si contestava la pena inflitta, ritenendola eccessiva o non correttamente commisurata.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha respinto completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione impedisce un esame nel merito della questione, poiché i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati.
L’Ignoranza Inescusabile nell’Omessa Dichiarazione Reddito
Il punto centrale della decisione riguarda l’elemento soggettivo. I giudici hanno sottolineato come fosse impossibile invocare un’ignoranza scusabile. La ricorrente aveva una condanna per un reato gravissimo (416-bis c.p.), una circostanza che, secondo la legge vigente al momento della domanda (aprile 2019), era chiaramente indicata come ostativa alla percezione del beneficio.
La Corte ha affermato che la precedente condanna era un fatto noto alla richiedente e che la sua rilevanza ai fini della legge era chiaramente specificata. Pertanto, l’omissione non poteva essere frutto di una svista o di una non conoscenza della norma, ma di una condotta consapevole volta ad ottenere un beneficio a cui non si aveva diritto.
La Coerenza della Pena Inflitta
Anche la seconda doglianza, relativa alla pena, è stata rigettata. La Cassazione ha osservato che i giudici di merito avevano motivato in modo adeguato la sanzione. Anzi, avevano persino concesso le attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata recidiva, dimostrando di aver tenuto conto di tutti gli elementi del caso in modo equilibrato.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Cassazione sono radicate nel principio secondo cui chi richiede un aiuto allo Stato ha il dovere di informarsi e di fornire dichiarazioni veritiere e complete. La presenza di una condanna per un reato di stampo mafioso non è un dettaglio trascurabile, ma un elemento centrale che definisce l’affidabilità del richiedente e il suo diritto ad accedere a fondi pubblici. La Corte ribadisce che le norme che regolano l’erogazione di sussidi pubblici sono poste a tutela dell’intera collettività e la loro violazione, specialmente se consapevole, deve essere sanzionata con fermezza. L’inammissibilità del ricorso deriva dalla constatazione che le questioni sollevate erano già state trattate in modo esauriente e corretto dalla Corte d’Appello, rendendo il ricorso un tentativo dilatorio e privo di fondamento giuridico.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma la linea dura della giurisprudenza in materia di indebita percezione di benefici statali. Le conclusioni che possiamo trarre sono chiare: l’onere di conoscere i requisiti di legge ricade sul cittadino, e l’aver subito condanne per reati gravi rende impossibile sostenere la tesi dell’ignoranza incolpevole. La decisione sottolinea che il sistema giudiziario non tollera omissioni su elementi così cruciali. La condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende è la diretta conseguenza procedurale della declaratoria di inammissibilità e serve da monito sull’importanza della correttezza e trasparenza nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano stati già trattati in modo esauriente e corretto dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le argomentazioni relative alla mancanza dell’elemento soggettivo e all’errata applicazione della pena.
È possibile giustificare l’omessa dichiarazione di un precedente penale con l’ignoranza della legge?
No, secondo la Corte non è possibile. In questo caso, la ricorrente aveva una condanna definitiva per un reato molto grave (associazione mafiosa), che la legge indicava chiaramente come ostativo per ottenere il beneficio. L’ignoranza di una norma così specifica e rilevante è stata giudicata ‘inescusabile’.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso in Cassazione che viene dichiarato inammissibile?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29462 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29462 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
•
Rilevato che NOME COGNOME è stata condannata alle pene di legge per il reato dell’art. 7 d.l n. 4 del 2019 conv. nella I. n. 26 del 2019;
Rilevato che l’imputata lamenta con il primo motivo il vizio di motivazione per dif dell’elemento soggettivo e con il secondo motivo la violazione di legge in merito al trattamen sa nzionatorio;
Rilevato che entrambe le doglianze sono state già trattate in modo esauriente dalla Corte territoriale che ha ribadito l’impossibilità di configurare un’ignoranza inescusabile a carico ricorrente che aveva omesso di menzionare la precedente condanna per un reato ostativo ex art. 416-bis cod. pen., nonostante si trattasse di condizione ostativa alla percezione del beneficio, virtù dell’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, conv. con I. n. 26 del 2019, nella formulazione vigente marzo 2019 (presentazione della richiesta il successivo 3 aprile 2019) e ha adeguatamente motivato la pena inflitta per giunta riconoscendo le attenuanti generiche in misura prevalent sulla contestata recidiva;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere de spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente