Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7803 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7803 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 4 mar che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Firenze il 29 ottob ridetermiNOME in anni uno e mesi sei di reclusione la pena a carico di NOME COGNOME ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 , per aver omesso rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul va di presentare le dichiarazioni relative a dette imposte per l’anno di imposta commesso in Firenze il 29/12/2016.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di co dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 sotto il du vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infon quanto espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di dedu adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di m scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una riv alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda (v. pag. 3, 4 e 5 della impugnata), chiarendo che l’RAGIONE_SOCIALE aveva ricostruito il reddito dell’imp metodo induttivo, sulla base a) dello spesometro integrato, b) del bilancio di 31/12/2015, c) della documentazione societaria acquisita presso il curatore fallimenta atto che le fatture di vendita acquisite presso il curatore presentavano dei salti di che il loro ammontare era inferiore ai ricavi indicati nel bilancio di verifica del 3 anche a quanto dichiarato dai clienti della RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ri spesometro, mentre l’imputato non aveva prodotto la documentazione contabile neanche in dibattimentale; contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, erano stati ricostruiti i base di dati certi, vale a dire sulla base RAGIONE_SOCIALE rimanenze del 2014, a cui erano stat acquisti del 2015 e detratte le rimanenze finali, applicando sul risultato RAGIONE_SOCIALE operazi di ricarico determiNOME sulla base della media del settore, così individuando l’imponi fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, sia ai fini dell’IVA, senza che l’imputato abbia indicato spese non considerate: tanto in conformità all’insegnamento di legittimità secondo cui di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo p espressione l’art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi RAGIONE_SOCIALE risultanze de accertamenti, sebbene induttivi, compiuti dagli Uffici finanziari o dalla Guardia di Fina determinazione dell’imposta dovuta, anche attraverso il ricorso ad una verifica RAGIONE_SOCIALE p di ricarico attraverso una indagine sui dati di mercato, ferma restando l’autonoma va degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall’art. 192, comma 1, cod (così, tra le tante, Sez. 3, n. 38503 del 01/10/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 3, 20/11/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 16538 del 25/02/2022, COGNOME mass.; Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581; e Sez. 3, n. 28 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
19/04/2017 Mantellini, Rv. 270476), nonché degli elementi accertati attraverso la consultazion della banca-dati, comunemente indicata come “spesometro”, accertamento quest’ultimo avente un contenuto “materiale”, essendo fondato su dati “reali” e non meramente presuntivi (cfr., tal senso, Sez. 3, n. 39646 del 13/06/2024, Gualano, non mass.).
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, perta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di mer che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601): l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, ricordare, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazio essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verific l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; la mancanza e la manifest illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugNOME, sicc dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedim manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazion degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbi coordiNOME logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi at prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903).
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declarat dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento de spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’ar comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 6 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissi stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.