Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9702 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9702 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della Corte d’appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; udita per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 maggio 2023 la Corte d’appello di Salerno ha respinto l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 31 ottobre 2022 del Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale lo stesso COGNOME era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 5 d.lgs. 74/RAGIONE_SOCIALE (perché al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava, essendovi obbligato in qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, la dichiarazione relativa ai redditi conseguiti nell’anno 2011 e alla relativa iva, pur avendo conseguito ricavi per euro 135.466,45), ed era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, con la confisca, in via diretta e per equivalente, del profitto del reato, pari alla somma di euro 118.626.78.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 516 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello indebitamente proceduto alla modifica della contestazione, rettificando la data di consumazione della condotta, pur trattandosi di potestà riservata al Pubblico Ministero e determinando ciò una modificazione del fatto ritenuto nella sentenza di primo grado.
2.2. Con un secondo motivo ha denunciato la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione per avere omesso il giudice dell’impugnazione di confrontarsi con le specifiche censure avanzate nell’atto di appello, in ordine alla sussistenza di una pluralità di elementi – quali la messa in liquidazione della società a conferma dell’insussistente redditività d’impresa, il mancato accertamento da parte della Guardia di Finanza dell’incasso di corrispettivi non fatturati, il mancato rinvenimento di fatture emesse – che consentirebbero di confutare quanto affermato nelle sentenze di merito, secondo cui i soli costi sostenuti per il personale sarebbero idonei a dimostrare il conseguimento di ricavi superiori a quelli fatturati.
2.3. Con un terzo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., con riferimento al mancato rilievo della intervenuta prescrizione del reato contestatogli, in quanto, considerando come dies a quo dal quale far decorrere il termine di prescrizione il 30 settembre 2012, come risultante dal capo di imputazione, il reato si sarebbe prescritto il 21 maggio 2023.
2.4. Infine, con un quarto motivo, ha lamentato la violazione dell’art. 578 bis cod. proc. pen., trattandosi di istituto non applicabile alle condotte, come quelle ascrittegli, poste in essere prima della sua entrata in vigore, trattandosi di disposizione di natura anche sostanziale, soggetta al divieto di applicazione retroattiva.
t.,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Per quanto riguarda il primo motivo, mediante il quale è stata eccepita la violazione dell’art. 516 cod. proc. pen., a causa della ritenutamente indebita modifica della data di consumazione del reato, va, anzitutto, ricordato come, da tempo, nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale sia stata riassunta l’ipotesi astratta prevista COGNOME dalla COGNOME legge, COGNOME così COGNOME da COGNOME determinare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione di tale principio non va esaurita nel mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di potersi difendere in ordine all’oggetto dell’imputazione così come ritenuta in sentenza (cfr. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205619; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 16900 del 04/02/2004, COGNOME, Rv. 228042; Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, COGNOME, Rv. 232423; Sez. 3, n. 35225 del 28/06/2007, COGNOME, Rv. 237517; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, COGNOME, Rv. 239866; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 03/02/2016, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 265946).
Quanto, poi, alla data di realizzazione del reato, va ricordato che la rettifica della data di consumazione della condotta non costituisce modifica dell’imputazione, se, come nel caso in esame, non incide sul sostanziale nucleo dell’addebito, poiché non preclude all’imputato l’agevole individuazione del fatto e il conseguente esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, n. 29405 del 04/04/2019, COGNOME, Rv. 276547; Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, L., Rv. 274159; Sez. 5, n. 4175 del 07/10/2014, COGNOME, Rv. 262844; Sez. 5, n. 48727 del 13/10/2014, Ranieri, Rv. 261229). 4 (
Ora, nel caso in esame, il ricorrente, nel denunciare la ritenuta illegittima modifica dell’imputazione che sarebbe stata compiuta dalla Corte d’appello, oltre a non prospettare alcun pregiudizio quale conseguenza di tale lamentata modifica, con la conseguente mancanza di interesse a dolersi di tale modifica, non ha considerato come la rettifica della data di consumazione del reato, contestato come commesso il 30/09/2012 e ritenuto come consumato il 30/12/2012, oltre a non aver inciso in alcun modo sul nucleo essenziale della condotta, che è rimasto
inalterato, è avvenuta applicando quanto stabilito dal secondo comma dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del RAGIONE_SOCIALE.
Secondo tale disposizione, ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis della stessa, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine, ossia entro il 30 dicembre (o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto), cosicché correttamente la consumazione del reato è stata collocata al 30 dicembre 2012, facendo applicazione della disposizione che consente utilmente di presentare la dichiarazione omessa fino a tale data, per cui anche sotto tale profilo la rettifica della data di consumazione, oltre a non aver determinato una apprezzabile modificazione del fatto contestato nel senso anzidetto, risulta essere stata compiuta applicando il criterio stabilito dalla legge per individuare il termine ultimo per la utile presentazione della dichiarazione: tale termine dilatorio concesso al contribuente per la presentazione della dichiarazione rappresenta un ulteriore termine per adempiere all’obbligo dichiarativo, alla scadenza del quale può ritenersi consumato il reato di omessa dichiarazione (Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, COGNOME, Rv. 276884 – 01; Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017, COGNOME, Rv. 269635 – 01).
3. La correttezza della collocazione cronologica della consumazione del reato al 30 dicembre 2012 comporta anche la manifesta infondatezza dei rilievi fatti valere con il terzo e il quarto motivo di ricorso, da esaminare, in ordine logico, preliminarmente, attenendo alla prescrizione del reato, il cui termine massimo, pari a 10 anni, ai sensi dell’art. 17, comma 1 bis, d.lgs. n. 74 del RAGIONE_SOCIALE, non era decorso al momento della pronuncia della sentenza impugnata, essendo scaduto il 22 agosto 2023, tenendo conto di 235 giorni di sospensione per rinvio d’udienza dal 4/3/201 al 25/10/2021, riconosciuti anche dal ricorrente, con la conseguente manifesta infondatezza della doglianza di mancato rilievo della estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente e anche di indebita applicazione dell’art. 578 bis cod. proc. pen., non essendo stata fatta applicazione di tale disposizione, posto che al momento della decisione della impugnazione da parte della Corte d’appello di Salerno e di conferma della confisca del profitto del reato non era decorso il termine massimo di prescrizione del reato.
Va aggiunto, in ogni caso, che anche volendo considerare il reato come commesso il 30/09/2012, il relativo termine decennale di prescrizione, tenendo conto della suddetta sospensione, non era comunque decorso alla data di pronuncia della sentenza impugnata, ossia al 2/5/2023, essendo scaduto, considerando quale data iniziale il 30/9/2012 e la sospensione, il 23 maggio 2023, successivamente alla pronuncia di detta sentenza, con la conseguente manifesta infondatezza anche sotto tale profilo dei rilievi del ricorrente.
4. Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale è stato denunciato un vizio della motivazione, con riferimento all’elemento oggettivo del reato, la cui sussistenza sarebbe stata confermata senza il prescritto confronto con quanto esposto nell’atto d’appello, nel quale erano stati indicati una serie di elementi (la messa in liquidazione della società, il mancato accertamento da parte della Guardia di Finanza dell’incasso di corrispettivi non fatturati, il mancato rinvenimento di fatture emesse) idonei a dimostrare l’insussistenza di ricavi superiori a quelli fatturati, di ammontare tale da determinare il superamento della soglia di punibilità, è manifestamente infondato, essendo volto a censurare un accertamento di fatto, in ordine ai ricavi conseguiti, adeguatamente giustificato.
Tale doglianza risulta, anzitutto, generica, in quanto consiste nella mera elencazione di una serie di elementi di fatto, priva della illustrazione della loro decisività nell’accertamento dei ricavi conseguiti dall’impresa del ricorrente e di confronto critico con la motivazione RAGIONE_SOCIALE concordi sentenze di merito, nelle quali l’accertamento dell’esistenza di detti ricavi non fatturati è stato giustificato, modo logico, applicando massime di comune esperienza in ordine al rapporti tra costi d’impresa (in particolare per il personale) e ricavi.
Essa, inoltre, è volta a censurare la valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, proponendone una non consentita rivisitazione, allo scopo di pervenire a una loro lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, non consentita, in presenza di motivazione sufficiente e non manifestamente illogica (fondata nel caso in esame su una logica applicazione di massime di comune esperienza circa il rapporto tra costi e ricavi), nel giudizio di legittimità, nel quale resta esclusa, dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la possibilità di una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato.
L’inammissibilità del ricorso esclude la rilevanza dell’eventuale prescrizione intervenuta posteriormente alla sentenza di secondo grado (posto che questa, e… 2 /
come evidenziato al par. 3, sarebbe comunque maturata successivamente alla pronuncia di tale sentenza anche considerando come data di consumazione del reato il 30/9/2012, tenendo conto della sospensioni di detto termine), poiché tale inammissibilità preclude l’instaurazione di un valido rapporto processuale d’impugnazione in sede di legittimità e impedisce di rilevare una causa di estinzione del reato eventualmente intervenuta dopo l’emissione del provvedimento impugnato (Sez. un., 22 novembre RAGIONE_SOCIALE, n. 32, COGNOME, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, COGNOME, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, COGNOME Scalora, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966).
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 17/1/2024