Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35314 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35314 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME, nato a Casagiove il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 12-07-2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato,
che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 luglio 2023, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del 14 gennaio 2021, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato NOME COGNOME alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 5 d. Igs. n. 74 del 2000, reato a lui contestato perché, quale legale rappresentan della “RAGIONE_SOCIALE“, al fine di evadere l’imposta sui redditi e sul valore aggiu ometteva di presentare, essendovi obbligato, la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2012, evadendo così l’Iva per l’ammontare di 143.009 euro; fatto commesso in Casagiove nell’anno 2013.
Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, COGNOME, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevato un unico motivo, con cui la difesa deduce il difetto assoluto di motivazione della pronuncia impugnata rispetto alla richiesta difensiva finalizzata alla declaratoria estinzione per prescrizione del reato contestato, richiesta formalizzata nel conclusioni scritte presentate ex art. 23 bis della legge n. 176 del 2020.
2.1. Con memoria trasmessa l’8 aprile 2024, il difensore dell’indagato, nel replicare alle considerazioni dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha insistito nell’accogliment del ricorso, ribadendone le argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
In via preliminare, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Rv. 272739), secondo cui l’omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logic giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all’oggetto del giudizio. Si è al precisato (cfr. Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766) che, in tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame, da parte del giudice di merito, di un memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso p cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il
collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenz contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata.
Ne consegue che il silenzio motivazionale della sentenza impugnata rispetto alla richiesta difensiva contenuta nelle conclusioni scritte trasmesse vista della definizione del giudizio di appello è destinato a rimanere privo rilievo, atteso che l’istanza volta alla declaratoria di estinzione del contestato per prescrizione era del tutto priva di fondamento giuridico.
Né rileva la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiv alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l’inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazion la valida instaurazione dell’ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Rv. 266172).
In conclusione, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2024