Omessa Dichiarazione: La Cassazione Conferma che l’Alta Evasione Dimostra il Dolo
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di reati tributari: l’entità dell’imposta evasa può essere un elemento decisivo per provare l’intento fraudolento del contribuente. Il caso analizzato riguarda un’omessa dichiarazione di notevole importo, dove la Corte ha ritenuto che l’evasione di una somma diciassette volte superiore alla soglia di legge fosse una prova schiacciante del dolo specifico. Analizziamo insieme la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Caso
Un contribuente veniva condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di omessa dichiarazione, previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000. L’accusa si fondava sull’aver omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali, sottraendo al fisco un importo molto elevato.
L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali:
1. Carenza del dolo specifico: Sosteneva che la motivazione della sentenza d’appello fosse errata nel ritenere provato l’elemento soggettivo del reato, ossia l’intenzione specifica di evadere le imposte.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Lamentava il fatto che i giudici non avessero concesso le attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva, nonostante la sua richiesta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la condanna. I giudici hanno ritenuto entrambi i motivi di ricorso infondati e, in parte, non ammissibili per come erano stati formulati.
Nello specifico, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione tipica per i ricorsi giudicati inammissibili.
Le Motivazioni: Analisi del Dolo Specifico nell’Omessa Dichiarazione
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha respinto le argomentazioni della difesa. Per quanto riguarda il primo motivo, la Cassazione ha chiarito che non si trattava di un vero e proprio vizio di motivazione, ma del tentativo di riproporre questioni già ampiamente discusse e correttamente risolte dalla Corte d’Appello.
I giudici di legittimità hanno ribadito un orientamento consolidato: nel reato di omessa dichiarazione, la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta da elementi fattuali, e uno dei più rilevanti è proprio l’ammontare dell’imposta evasa. Nel caso specifico, l’imposta non versata era pari a “oltre diciassette volte la soglia di rilevanza penale”. Un dato di tale portata, secondo la Corte, non lascia spazio a dubbi sull’intenzionalità della condotta e rende la tesi difensiva della mancanza di dolo del tutto implausibile.
Anche il secondo motivo, relativo alle circostanze attenuanti, è stato giudicato manifestamente infondato. La giurisprudenza costante afferma che, per negare la prevalenza delle attenuanti, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi. In questo caso, la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato il diniego facendo leva sull’enorme entità del danno causato all’erario, dimostrando così di aver ponderato adeguatamente tutti gli elementi a disposizione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre due importanti spunti di riflessione:
1. La prova del dolo nei reati tributari: Viene confermato che, di fronte a un’evasione fiscale di dimensioni macroscopiche, l’onere per l’imputato di dimostrare l’assenza di un’intenzione fraudolenta diventa estremamente arduo. L’entità dell’imposta evasa non è un semplice numero, ma un indice presuntivo forte della volontà di sottrarsi ai propri obblighi fiscali.
2. Il bilanciamento delle circostanze: La decisione sottolinea l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel bilanciare le circostanze aggravanti e attenuanti. La gravità del reato, misurata anche attraverso il danno economico prodotto, è un fattore preponderante che può legittimamente giustificare una risposta sanzionatoria più severa e il diniego di benefici come la prevalenza delle attenuanti generiche.
Come si prova il dolo specifico nel reato di omessa dichiarazione?
Secondo la Corte di Cassazione, il dolo specifico di evasione può essere provato attraverso elementi di fatto, come l’entità dell’imposta evasa. Un importo significativamente superiore alla soglia di punibilità (nel caso di specie, oltre 17 volte) è considerato un forte indicatore della volontà di evadere le imposte.
Perché il ricorso sulle attenuanti generiche è stato respinto?
Il ricorso è stato ritenuto infondato perché, secondo la giurisprudenza consolidata, il giudice non è tenuto a fornire una motivazione analitica sul perché non concede la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva. È sufficiente un riferimento a elementi decisivi, come l’entità del danno erariale, per giustificare la decisione, come avvenuto nel caso in esame.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a riproporre censure già esaminate?
Se un ricorso ripropone questioni già adeguatamente valutate e respinte dal giudice del merito con argomenti giuridicamente corretti, viene dichiarato inammissibile. Non è compito della Cassazione riesaminare il merito dei fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37804 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37804 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME NOMENOME che contesta la correttezza della motivazione postà , base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione al dolo specifico del reato, inammissibile perché riproduttivo di prqfilo di censura già adeguatamente vagliata e eo4At disattesa con argomenti giuridicirdal giudice del merito ( si vedano, in particolare, pag. 12) e corretti sul piano del diritto, là dove costoro hanno ritenuto dimostrata l prova dell’elemento soggettivo del reato desunta dall’entità dell’imposta evasa pari ad oltre diciassette volte la soglia di rilevanza penale in conformità dei dictum dell giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, Rv. 267022 – 01).
Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto nei termini prevalenti, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevan come è avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 15). Infatti, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 – 01). Non di meno, in presenza di specifica richiesta, non sussiste il denunciato vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata abbia argomentato il diniego di prevalenza, come nel caso in esame, sul rilievo, dell’entità del danno in ragione dell’imposta evasa (cfr. pag. 15).
Rilevato c GLYPH pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024
Il Consigl estensore
Il Presidente