Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43566 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43566 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Sabaudia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della Corte d’appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti con la quale COGNOME NOME era stato condannato, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in INDIRIZZO INDIRIZZO, al fine d evadere le imposte, ometteva di presentare la dichiarazione annuale RAGIONE_SOCIALE imposte ai fini Iva e Ires, relativa al periodo di imposta 2013, con evasione di imposta Ires di C 442.731,24 e Iva per C 338.085,69. In Patti il 30/09/2014
Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione della legge penale segnatamente l’ari:. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.
La società del ricorrente, soggetto senza stabile organizzazione, provvedeva ad incassare le somme pagate dai privati per il servizio ricevuto e a rigirarle al soggetto estero erogatore del servizio ) ovvero la RAGIONE_SOCIALE, sedente in Delaware, che effettuava il servizio di valutazione dell’autovettura sul portale estero, essendo il ricorrente un mero delegato per il pagamento. Dunque, il soggetto passivo d’imposta titolare del rapporti giuridici coi clienti fornitori e fisco italiano, ovvero il soggetto tenuto all’obbligo dichiarativo ) doveva essere individuato nella società straniera ovvero nel suo amministratore che aveva indicato di utilizzare un sito della società RAGIONE_SOCIALE, con sede in Estonia. Non potrebbe, dunque, ascriversi alcuna penale responsabilità alla società RAGIONE_SOCIALE e al suo amministratore il quale provvedeva semplicemente all’incasso RAGIONE_SOCIALE somme sul proprio conto corrente al fine di rigirarle ella società RAGIONE_SOCIALE.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla illogicità della motivazione della corte territoriale laddove giunge a sostenere l’ipotesi di esterovestizione della società RAGIONE_SOCIALE e conseguentemente ritenere sussistente il reato di omessa presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni ai sensi dell’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. Il soggetto passivo di imposta, tenuto conto che la società italiana era mera delegata al pagamento, dovrebbe essere individuato nella società straniera RAGIONE_SOCIALE e per essa il suo amministratore che utilizzava la piattaforma della società RAGIONE_SOCIALE, a cui il ricorrente rimetteva gli incassi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso che possono essere trattati congiuntamente attesa l’intima connessione, sono inammissibili, per la proposizione di censure meramente ripetitive di quelle già devolute al giudice dell’impugnazione e da quel giudice disattese con motivazione congrua, il che costituisce, già, causa di inammissibilità e sono anche diretti a richiedere una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti per sostenere la tesi giuridica difensiva c:he non è invocabile nel caso in esame.
Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella prec:edente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735).
Ciò premesso, l’imputato,, quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Patti, è stato ritenuto responsabile del reato di omessa presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali, art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere svolto attività produttiva di redditi (servizio di pratiche auto) nello Stato, cui l’obbligo di presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e di pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte nello Stato.
La sentenza impugnata ha disatteso l’assunto difensivo, che denunciava l’assenza di un’organizzazione territoriale della società, secondo i requisiti di cui all’art. 162 del TUIR, sicchè non sarebbe tenuto al pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte nello Stato e, a fortiori, ad alcun obbligo dichiarativo, sulla scorta dell’accertamento di fatto non qui rivisitabile, in quanto fondato sugli accertamenti della G. di F. di Pat e sulle dichiarazioni resa dal AVV_NOTAIO, in sede di rinnovazione ex art 603 cod.proc.pen., ed ha ritenuto che, non solo, tutte le attività imprenditoriali erano svolte in RAGIONE_SOCIALE con rapporti intercorrenti con cittadini dimoranti in RAGIONE_SOCIALE
corrispondevano il prezzo per la prestazione, ma anche la transazione avveniva integralmente in RAGIONE_SOCIALE, con palese produzione di redditi in capo alla società RAGIONE_SOCIALE interamente in RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 5).
La sentenza impugnata con motivazione del tutto congrua e corretta sul piano del diritto ha ritenuto dimostrata la responsabilità dell’imputato sul riliev della produzione di redditi derivanti dall’attività svolta integralmente in RAGIONE_SOCIALE da società del ricorrente, avente sede in RAGIONE_SOCIALE, non potendo avere ingresso, in questa sede, ogni diversa valutazione dei fatti (la prospettazione difensiva secondo cui la società era meramente delegata all’incasso del corrispettivo della prestazione che avrebbe versato a società sedenti all’estero in presenza di indimostrati rapporti con queste).
5. La difesa muove da un indimostrato presupposto di fatto (l’assenza di una stabile organizzazione in RAGIONE_SOCIALE) da cui trae una conclusione sul piano del diritto che, tuttavia, non è pertinente al caso in esame.
Non appartiene al caso gesame un’ipotesi di esterovestizione della società che, come è noto, ricorre nel caso di una costituzione di una società con sede all’estero allo scopo di “esterovestire” un’attività gestita in RAGIONE_SOCIALE al fine di eva le imposte, situazione che realizza un fenomeno di dissociazione tra sede reale intesa come centro di imputazione degli interessi dell’impresa e quella formaQ . , all’estero, da cui la necessità della verifica della stabile organizzazione in Ital (Sez. 3, n. 10098 del 27/11/2019, COGNOME, Rv. 278536 – 01; Sez. 3, n. 7080 del 24/01/2012, COGNOME, Rv. 252102 – 01).
Secondo l’accertamento di fatto, la società del ricorrente aveva sede legale in RAGIONE_SOCIALE, i servizi resi, e per i quali sono state rivenute ben n. 8124 “ricevut erano interamente espletate in RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 4 e 5), nessuna rimessa diretta era stata effettuata dai conti della società alla società straniera statunitense. Secondo il narrato del teste maresciallo della Guardia di Finanza gli incassi RAGIONE_SOCIALE prestazioni erano versati sul conto corrente della società italiana, mentre risultavano movimentazioni ulteriori verso altra società rappresentata dall’imputato e ubicata a Tallin. Ma ciò non integra un’ipotesi di esterovestizione.
Dal coacervo di tali elementi i giudici territoriali hanno tratto dimostrazione, oggetto di doppio conforme accertamento, della produzione di redditi riferibili ad attività direttamente svolta dalla società italiana RAGIONE_SOCIALE, da cui l’obbligo in caso all’imputato, legale rappresentante della stessa, della presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni Ires e Iva sussistendo il superamento della soglia di punibilità (neppure contestata)
Non è pertinente il richiamo alla esterovestizione e alla necessaria verifica della “stabile organizzazione” in RAGIONE_SOCIALE della società avente residenza fiscale all’estero, che ricorre anche quando la società straniera abbia affidato, anche di
fatto, la cura dei propri affari in territorio italiano ad altra struttura munita o m di personalità giuridica, prescindendosi dalla fittizietà o meno dell’attività svol all’estero dalla società medesima, che, all’evidenza, presuppone, in primo luogo, l’individuazione della società estera, dimostrazione rimasta sul mero piano RAGIONE_SOCIALE generiche affermazioni (società statunitense), mentre è dimostrato che la società RAGIONE_SOCIALE aveva sede legale in RAGIONE_SOCIALE nel Comune di Patti.
Infatti, l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all’estero, la cui omissione integra il reato previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sussiste se detta società abbia stabile organizzazione in RAGIONE_SOCIALE, il che si verifica quando si svolgano in territor nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell’espletamento dei servizi(Sez. 3, Sentenza n. 7080 del 24/01/2012, COGNOME, Rv. 252102 – 01) il che presuppone l’individuazione del soggettivo giuridico avente residenza fiscale all’estero che, però, ha una stabile organizzazione in RAGIONE_SOCIALE. Situazione non ricorrente nel caso in esame nel quale la società del ricorrente espraveva sede legale ed effettiva in Patti e svolgeva l’attività di impresa integralmente sul territorio italiano senza alcun collegamento con società estere (fantomatica società del Delaware) di cui non era “stabile organizzazione”
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 12/09/2023