Omessa Dichiarazione: La Cassazione Conferma la Condanna e Spiega il Dolo di Evasione
L’omessa dichiarazione dei redditi e dell’IVA è uno dei reati fiscali più comuni, ma le sue implicazioni possono essere complesse. Con l’ordinanza n. 47248/2023, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali su come viene valutato l’intento di evasione (dolo specifico) e sulle conseguenze in termini di pena e benefici di legge. Analizziamo questa decisione per capire i principi applicati dai giudici.
I Fatti del Caso: Omissione Reiterata e Condanna
Il caso riguarda un contribuente condannato in primo grado e in appello per il reato di omessa dichiarazione, previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000. L’imputato non aveva presentato le dichiarazioni annuali dei redditi e dell’IVA per due anni d’imposta consecutivi (2011 e 2012), evadendo imposte per importi superiori alla soglia di punibilità prevista dalla legge. La condanna era stata fissata a 1 anno e 4 mesi di reclusione.
Insoddisfatto della decisione, il contribuente ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Errata valutazione dell’elemento soggettivo: a suo dire, i giudici non avevano provato adeguatamente il suo reale intento di evadere le imposte.
2. Pena eccessiva e ingiusto diniego della sospensione condizionale: riteneva la pena troppo severa e contestava il mancato accesso al beneficio della sospensione.
L’Analisi della Corte: I Motivi dell’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato in ogni sua parte. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Suprema Corte.
Il Dolo di Evasione nell’Omessa Dichiarazione
Sul primo punto, la Corte ha sottolineato che le critiche del ricorrente erano semplici “doglianze in punto di fatto”, cioè contestazioni sulla ricostruzione dei fatti, che non possono essere riesaminate in sede di legittimità. Secondo i giudici, la Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sussistenza del dolo di evasione basandosi su elementi concreti:
* La reiterazione della condotta: non presentare la dichiarazione per due anni di fila è stato considerato un “elemento sintomatico” della precisa volontà di sottrarsi agli obblighi fiscali.
* L’elevato importo delle imposte evase: l’entità della somma dovuta al Fisco ha rafforzato la convinzione dei giudici circa l’intenzionalità del comportamento.
* L’assenza di giustificazioni concrete: il contribuente non aveva fornito spiegazioni plausibili per il suo inadempimento, limitandosi a difese generiche.
La Cassazione ha quindi confermato che, in casi di omessa dichiarazione ripetuta nel tempo, l’intento evasivo può essere desunto logicamente dal comportamento stesso del contribuente, a meno che non vengano fornite prove concrete che dimostrino una diversa realtà.
Pena e Sospensione Condizionale: La Decisione della Cassazione
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La pena di 1 anno e 4 mesi è stata giudicata congrua e non eccessiva, in quanto inferiore al valore medio previsto dalla legge per quel reato e giustificata dalla gravità dei fatti (importo evaso e condotta reiterata).
L’aspetto più interessante riguarda il diniego della sospensione condizionale della pena. La difesa sosteneva che un precedente reato, ormai estinto, non dovesse essere considerato un ostacolo alla concessione del beneficio. La Cassazione, richiamando la propria giurisprudenza consolidata (sent. n. 47647/2019 e n. 43835/2008), ha ribadito un principio fondamentale: l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 c.p. non cancella tutti gli effetti penali della condanna. Di conseguenza, il giudice può e deve tenere conto di tale precedente nel valutare la personalità del reo e decidere se concedere o meno la sospensione condizionale.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. In primo luogo, la condotta omissiva reiterata per più periodi d’imposta, unita all’entità significativa delle imposte evase, costituisce una prova logica sufficiente a dimostrare la finalità di evasione, superando le generiche contestazioni difensive. In secondo luogo, la Corte riafferma il principio per cui la valutazione per la concessione della sospensione condizionale della pena deve tenere conto di tutti gli elementi utili a formulare un giudizio prognostico sulla futura condotta del reo, inclusi i precedenti penali, anche se il reato è stato dichiarato estinto. L’estinzione, infatti, non elimina la storicità del fatto illecito e la sua rilevanza nella valutazione della personalità dell’imputato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione ribadisce alcuni punti fermi in materia di reati tributari. L’omessa dichiarazione non è un mero inadempimento formale, ma un reato che, se ripetuto, integra chiaramente il dolo specifico di evasione. Inoltre, la decisione conferma che l’accesso a benefici come la sospensione condizionale non è automatico e dipende da una valutazione complessiva della condotta del reo, nella quale anche i precedenti estinti mantengono una loro rilevanza. Per i contribuenti, questo significa che la coerenza e la regolarità nel tempo degli adempimenti fiscali sono essenziali per evitare non solo condanne penali, ma anche le loro più gravose conseguenze.
Quando la ripetuta omessa dichiarazione fiscale integra il dolo di evasione?
Secondo la Corte, la reiterazione della condotta omissiva per due anni consecutivi, unita a importi evasi significativi, costituisce un elemento sintomatico sufficiente a dimostrare la finalità del contribuente di evadere le imposte, a meno che non vengano fornite giustificazioni concrete e plausibili.
Un reato precedentemente estinto può impedire la concessione della sospensione condizionale della pena?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che l’estinzione di un reato ai sensi dell’art. 167 del codice penale non elimina tutti i suoi effetti penali. Pertanto, un giudice può legittimamente tenere conto di tale precedente per negare la concessione della sospensione condizionale della pena.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se contesta la valutazione dei fatti?
Il ricorso in Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte può valutare solo se la legge è stata applicata correttamente (vizi di diritto), ma non può riesaminare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove già effettuate dai giudici di primo e secondo grado, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia manifestamente illogica o contraddittoria. Le contestazioni sui fatti, definite “doglianze in punto di fatto”, rendono il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47248 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47248 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SURBO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Lecce del 6 giugno 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Lecce del 21 settembre 2018, con la quale NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, perché ritenuto colpevole di due episodi del reato di cui all’art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso in Surb rispettivamente i: 30 dicembre 2012 (capo A) e il 30 dicembre 2013 (capo B).
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezz dell’imputato sotto il duplice profilo del vizio di motivazione in punto di elemento soggettiv dell’erronea appiicazione dell’art. 43 cod. pen., è manifestamente infondato, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, non confrontandosi adeguatamente la censura difensiva con le considerazioni deiia sentenza impugnata, nella quale (pag. 2) sono stati richiamati gli accertamenti deila Guardia di Finanza di Lecce e dell’RAGIONE_SOCIALE, da cui è emerso che Parco non ha presentato la dicniarazione annuale sui redditi e sull’iva rispetto agli anni di impos 2011 (capo A) e 2012 (capo 3), risultando le imposte evase superiori alla soglia di punibilità costituendo la reiterazione RAGIONE_SOCIALE condotte omissive elemento sintomatico della finalità di COGNOME di evadere le imposte, per importi peraltro molto elevati, senza che siano emerse giustificazioni concrete rispetto all’inadempimento dell’obbligo preliminare di presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni, risultando le deduzioni difensive su questo aspetto generiche e sostanzialmente assertive.
Osservato che pure il secondo motivo, con cui la difesa si duole dell’eccessività della pena inflitt e dei diniego della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, dovendosi considerare, guanto al primo profilo, che la pena irrogata (anni 1 e mesi 4 di reclusione) non può ritenersi incongrua, sia perché complessivamente inferiore al medio edittale vigente all’epoca dei fatti’ sia perché, in ogni caso, i giudici di merito hanno ragionevolmente rimarcato l’impor significativo RAGIONE_SOCIALE imposte evase, la ripetizione per due anni consecutivi della condotta omissiva illecita e l’assenza di elementi positivi volti a giustificare una mitigazione del tratta sanzioNOMErio’ mentre, quanto al secondo aspetto, la sentenza impugnata, in modo pertinente, ha richiamato l’affermazione della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Rv. 277457 e Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Rv. 241685), secondo cui l’estinzione del reato a norma dell’art. 167 cod.·pen. non comporta l’estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.
Considerato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla dec aratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere de pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammisstile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese proce deka somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 settembre 2023
NOME estensore
Il Presidente