Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47901 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47901 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA GLYPH
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Pula il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della Corte d’appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Letta la memoria del difensore che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo con la quale NOME era stato condannato, alla pena di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui all’art 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere le imposte, ometteva di presentare la dichiarazione annuale RAGIONE_SOCIALE imposte ai fini Iva, relativa al periodo di imposta 2011, con evasione di imposta Iva per C 197.182,00. In Montevarchi il 30/12/2012.
Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 157-161 cod.pen., eccepisce il ricorrente la prescrizione del reato che è maturata al 31/12/2022.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 192 cod.proc.pen., all’erronea applicazione della legge penale segnatamente l’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e vizio di motivazione.
La corte territoriale con motivazione contraddittoria avrebbe confermato la responsabilità penale là dove, pur rilevando lo smarrimento della documentazione contabile che, in tesi difensiva, avrebbe impedito e reso impossibile la presentazione della dichiarazione, e avrebbe escluso la rilevanza, ai fini dell’esclusione della responsabilità penale, ma non le ritiene idonee ad escludere la responsabilità dell’imputato per l’omessa presentazione della dichiarazione. Le cause e le circostanze che avevano portato allo smarrimento della documentazione contabile (lasciata in deposito sul fondo ove aveva sede la società, confidando sul fatto che il proprietario lo avrebbe avvisato prima dello smaltimento) avrebbero influito sia sull’elemento oggettivo del reato che su quello soggettivo sussistendo la buona fede in capo all’imputato che non era stata avvertito dello smaltimento della documentazione, situazione che ha impedito, per cause a lui non imputabili, la presentazione della dichiarazione fiscale.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione dell’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. La Corte d’appello non avrebbe valutato correttamente le risultanze processuali che la difesa aveva esposto che se correttamente valutate avrebbero portato a ritenere che il comportamento del ricorrente non integrava il precetto penale. L’errata valutazione si sarebbe tradotta in un travisamento del fatto.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione dell’art. 530 cod.proc.pen.
La corretta valutazione RAGIONE_SOCIALE doglianze svolte nei motivi di appello avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello a pronunciare sentenza di assoluzione quantomeno con la formula dubitativa essendo contraddittoria la prova del reato e per il principio del favor rei.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione dell’art.133 cod.pen. Un più ponderato uso del potere discrezionale avrebbe dovuto condurre alla applicazione dì una pena meno afflittíva e al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Va anzitutto rilevato che la prescrizione del reato di cui all’art. 5 d.lgs 1 marzo 2000, n. 74, commesso il 30/12/2012, è maturata al 30/12/2022, dopo la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Firenze in data 13/12/2022, sicchè può essere dichiarata in questa sede solo in presenza di ricorso fondato e/o non manifestamente infondato, in quanto l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizion intervenuta nelle more del procedimento di legittimità.
Passando ai motivi di ricorso (secondo, terzo e quarto) che attengono al merito dell’affermazione della responsabilità penale del ricorrente in relazione al reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, che stante la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, rileva, il Collegio, la manifesta infondatezza degli stessi perché contrari agli indirizzi interpretativi di legittimi anche in parte diretti a censurare il merito e la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, lamentando il travisamento del fatto, che non è consentita in questa sede.
Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato sotto tutte le prospettazioni difensive.
Va, in primo luogo, rammentato che il d.Lgs. n. 74/2000, art. 5, punisce, com’è noto, la mancata presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti a questa tenuti. Trattasi di reato omissivo proprio, essendo soggetti attivi del reato coloro che sono obbligati alla presentazione di taluna RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni annuali previste dalla disposizione (Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009, Lombardi, Rv. 246208 – 01; Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, COGNOME, Rv. 265087 – 01).
Nel caso in esame, non è in discussione l’omissione da parte del ricorrente della presentazione della dichiarazione annuale iva per l’anno 2011, né che questi fosse tenuto all’obbligo dichiarativo.
La difesa prospetta una tesi difensiva secondo cui lo smarrimento della documentazione contabile, per cause al medesimo non imputabili, avrebbe impedito l’adempimento dell’obbligo dichiarativo.
Tale prospettazione appare manifestamente infondata. La condotta omissiva non è certamente stata impedita, dal punto di vista materiale, dallo smarrimento della documentazione contabile non imputabile al ricorrente, quand’anche dimostrata.
Come ben evidenziato dai giudici territoriali, il ricorrente aveva denunciato lo smarrimento della documentazione contabile solo nel 2015, in occasione della
verifica fiscale. Mai, prima, aveva denunciato lo smarrimento, neppure dopo che la documentazione era stata ritrovata, 1’08/03/2013, dai Vigili Urbani perché smaltita dai nuovi affittuari del fondo ove aveva sede la società dell’RAGIONE_SOCIALE. Né l’RAGIONE_SOCIALE aveva preso alcuna iniziativa per la ricostruzione del volume degli affari così da presentare comunque una dichiarazione seppur con dati parziali e incompleta. Tra l’altro, sottolinea la corte territoriale che la documentazione contabile fu rivenuta dopo un anno (2013) dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione fiscale del 29/12/2012, e che il ricorrente sapeva di avere lasciato la contabilità sul fondo ove vi era la sede della società e, non solo, evidenzia che egli si era messo d’accordo con i nuovi affittuari di procedere allo smaltimento dei rifiuti, da cui la manifesta della prospettazione difensiva secondo cui lo smarrimento avrebbe impedito di assolvere all’obbligo dichiarativo.
Né a diversa conclusione si perviene, come correttamente argomentato dalla corte territoriale, con riguardo all’elemento soggettivo del reato tenuto conto che quanto al dolo del reato, questa Corte di legittimità ha affermato che, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in esame, la cui struttura materiale è rimasta immutata a seguito del d.lgs n. 158/2015, è necessaria la rappresentazione e volizione della omessa dichiarazione e del superamento della soglia di punibilità (dolo generico) e il dolo specifico di evasione in quanto contribuente deve perseguire il “fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”.
La corte territoriale nel rilevare che l’COGNOME aveva dichiarato di avere smarrito la documentazione contabile solo nel 2015, in occasione della verifica fiscale cui fu sottoposto, che mai prima aveva denunciato lo smarrimento della contabilità nemmeno dopo che la stessa fu ritrovata, 1’08/03/2013, in una strada provinciale in sacchi di plastica, e che mai aveva assunto iniziative volte a ricostruire l’attività di impresa e il reddito, anche attraverso l’interlocuzione co clienti e fornitori, ha argomentato che una dichiarazioni pur con dati parziali e incompleti era possibile presentare e che comunque la documentazione contabile TARGA_VEICOLO, venne rivenuta an anno dopo la scadenza, nel marzo 2013, sicchè non corrispondeva al vero che l’imputato non potesse utilizzarla per la compilazione della dichiarazione il cui termine scadeva nel dicembre 2012.
Del resto, non ha mai contestato, il ricorrente, di averla lasciata sul fondo ove c’era la sede della società, dove avrebbe potuto comunque trovarla prima dello smaltimento per il quale si era accordato con il nuovo affittuario (cfr. pag.4).
Inoltre, deve rilevarsi che il ricorrente non ha mai contestato la produzione di reddito di tal chè’indiscusso il consapevole mancato adempimento all’obbligo di presentazione della dichiarazione che grava sull’imprenditore in conseguenza di operazioni commerciali soggette a tale imposta. Il fine di evasione di detta
imposta, come indicato dai giudici terrioriali, è perseguito proprio dal mancato adempimento all’obbligo di presentazione sanzionato dall’art. 5 cit. in un contesto nel quale, si badi, nel periodo di imposta e fino alla scadenza del termine, la documentazione contabile giaceva sul fondo e non era ancora stata smaltita. Anche il dolo specifico era ritenuto sussistente sulla scorta di argomenti logici.
Dal coacervo di tali elementi, che non appaiono manifestamente illogici, la corte territoriale ha disatteso le censure difensiva anche in relazione all’elemento soggettivo del reato, che ora il ricorrente ripropone sollecitando una diversa valutazione del compendio probatorio là dove nel terzo motivo deduce il travisamento del fatto, e genericamente invoca una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 530 comma 2 cod.proc.pen.
Anche il motivo sulla pena è inammissibile perché generico. Deve rilevarsi che, in ogni caso la corte territoriale ha confermato il trattamen sanzionatorio rilevando che la corretta valutazione dei criteri di cui all’art. 1 cod.pen. avrebbe dovuto condurre ad una pena ben più afflittíva di quella irrogata nel minimo edittale e che ora il ricorrente genericamente censura al pari del diniego di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE 62 bis cod.pen. nei confronti di un soggetto gravato da precedenti penali anche specifici.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’ 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità al 10 gennaio 2015 (Sez. 2, n, 28848 del V08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 10/10/2023