Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8140 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8140 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Grottaglie il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/11/2022 della Corte di appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, AVV_NOTAIO NOME, in sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME .
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 novembre 2023, la Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto ha confermato – quanto alla responsabilità penale – la sentenza del 19 maggio 2022, con la quale il Tribunale di Taranto aveva condannato COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 5 del d.lgs.
74 del 2000, per avere, quale titolare di quote di partecipazione della RAGIONE_SOCIALE e di redditi di capitali della RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere l’imposta sul reddito delle persone fisiche, omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno 2012, evadendo la suddetta imposta per euro 74.877,00 (in Taranto in data 29 dicembre 2013).
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denunciano la carenza, la contraddittorietà, la manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte d’appello ritenuto sussistente il delitto basando la propria motivazione sulla presunzione tributaria del c.d. “spesometro”, contro i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’accertamento del fatto non può esau-irsi nel ricorso a tali presunzioni, che rivestirebbero solamente natura indIllaria, dovendosi individuare anche riscontri della verificazione della condotta evasiva.
2.2. In secondo luogo, si lamentano vizi della motivazione quanto al diniego delV circostanze attenuanti generiche e alla valutazione complessiva necessaria a determinare la pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché basato su doglianze formulate in modo non specifico.
3.1. Quanto alla prima doglianza, è necessario premettere che le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire ex se fonte di prova della commissione dell’illecito, assumendo il v3re di dati liberamente valutabili dal giudice penale unitamente a elementi di riscuntro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa. Il riscontro pul’s. essere fornito da distinti elementi di prova o anche da altre presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (ex plurimis, Sez. 3, n. 42916 del 21/09/2022, Rv. 283705; Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Rv. 277581).
ricorrente non adduce elementi in grado di intaccare il costrutto argomentativo posto alla base del provvedimento impugnato perché non prospetta elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa in tale senso, limi:andosi a riportare la motivazione della sentenza, oltre ai già richiamati principi giurisprudenziali in punto di prova. Non sottopone, dunque, ad adeguata critica il nude() essenziale del provvedimento impugnato, il quale evidenzia che la determinazione del reddito è avvenuta non solo sulla base dell’applicativo
“Sp2sometro integrato”, ma trova il suo fondamento anche nelle comunicazioni di sognetti terzi che avevano rapporti con le società dell’imputato; con la conseguenza che il calcolo delle fatture attive non si fonda su mere presunzioni o su – :teri meramente fiscali, ma sulla base di operazioni riscontrate, riportate nell’avviso di accertamento, non contestate dalla difesa né in sede fiscale né in sede penale. Né il ricorso prospetta Ccon-t-estit conteggi alternativi o contesta l’affermazione secondo cui non sono stati addotti ulteriori costi non documentati, mentre il costo del lavoro è stato determinato prendendo in considerazione sia l’imponibile previdenziale sia la sua percentuale di incidenza nell’anno precedente.
3.2. Del tutto generica è anche la censura riferita alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Quanto al primo profilo, la difesa non contesta l’affermazione secondo cui nessun motivo era stato addotto a supporto deli2, relativa richiesta, come del resto nessun motivo è dedotto con il ricorso per cassazione; quanto al secondo profilo, il ricorrente non considera che la pena edittale è stata comunque applicata nel minimo.
nl. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto con:n della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato cht:ty nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quei° del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
-Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spee. processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle am m ende.
*josì deciso il 29/11/2023
Il Consigliere estensore