Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34830 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34830 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Volturino (Fg), il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 2988/2024 della Corte di appello di Bari 27 giugno 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
letta, altresì, le due memorie illustrative redatte nell’interesse del ricorrent dall’AVV_NOTAIO, del foro di Foggia, con la quale si è insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza pronunziata in data 27 giugno 2024, ha solo parzialmente riformato la sentenza con la quale, il precedente 22 settembre 2022, il Tribunale di Foggia – dichiarata la penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione al reato a lui contestato, riguardante l’avvenuta violazione dell’art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere, in qualit di socio unico della RAGIONE_SOCIALE e di socio di maggioranza della RAGIONE_SOCIALE, omesso, al fine di evadere le imposte, la presentazione della dichiarazione dei redditi da RAGIONE_SOCIALE quanto all’anno di imposta 2013, in tale modo evadendo le imposte”’ . le persone fisiche in misura pari ad euri 459.525,00, quindi superiore alla soglia di punibilità prevista per legge – lo aveva condannato, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, alla pena, sospesa, di anni 1 e mesi 4 di reclusione, disponendo, altresì, la confisca, anche per equivalente, del profitto da lui conseguito pe effetto del reato ascrittogli.
La Corte di merito, in particolare, confermata la affermazione della penale responsabilità del prevenuto e ribadita la entità della sanzione e della misura di sicurezza di carattere patrimoniale, ha, modificando la sentenza di primo grado, affiancato alla sospensione condizionale della pena anche il beneficio della non menzione della sentenza di condanna, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Avverso la predetta decisione ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, il COGNOME, affidando le proprie censure a 2 motivi di impugnazione.
Un primo motivo avente ad oggetto il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta contraddittorietà del ragionamento con il quale è stato rigettato il motivo di gravame avente ad oggetto la ritenuta violazione della corrispondenza fra il fatto contestato e quello per il quale è intervenuta la sentenza di condanna; ha, infatti, lamentato il ricorrente che il NOME è stato dichiarato responsabile di un fatto, cioè l’omessa dichiarazione dei redditi prodotti dalle due società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE delle quali il COGNOME era rispettivamente socio unico e socio di maggioranza, mentre la contestazione a lui mossa era relativa alla omessa presentazione della propria dichiarazione dei redditi.
Il secondo motivo di ricorso attiene alla ritenuta mancanza di motivazione della sentenza di appello, la quale è limitata alla mera
riproposizione dei contenuti già presenti nella sentenza di primo grado, senza un esame critico dei motivi di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con le conseguenze che saranno di seguito segnalate.
Non è, invero, fondato, il primo motivo di impugnazione.
Con esso il ricorrente ha lamentato la contraddittorietà della motivazione sulla base della quale la Corte territoriale ha rigettato il motivo di ricorso lui formulato con la memoria depositata di fronte alla Corte di merito in data 11 giugno 2024 e con il quale egli aveva censurato la sentenza messa dal Tribunale dauno che, a suo avviso, era relativa alla affermazione della penale responsabilità del NOME per un fatto diverso rispetto a quello che era stato oggetto della imputazione a lui contestata.
Si tratta di motivo di impugnazione privo di pregio.
Dalla lettura della sentenza emessa dalla Corte di appello emerge con chiarezza che la contestazione mossa al NOME concerne la omessa dichiarazione del proprio reddito, conseguito attraverso la partecipazione del medesimo al capitale, in un caso quale socio totalitario ed in un altro caso quale socio di riferimento (circostanze questa, d’altra parte non contestate dal ricorrente) delle due compagini societarie di cui al capo di imputazione e, conseguentemente, agli utili prodotti dalle due società RAGIONE_SOCIALE Constructìon ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In tale senso risulta essere, infatti, inequivocabilmente redatta anche la sentenza della Corte di appello.
La circostanza che l’entità del reddito sottratto alla esazione fiscale sia emersa a seguito della attività ispettiva compiuta in relazione alle predette società non è fattore che possa fare ritenere che il fatto accertato sia sta diverso da quello contestato.
Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.
Osserva, infatti, il Collegio che, a fronte di motivi di gravarne aventi ad oggetto la effettiva esistenza dei redditi maturati dalla due società della quali il COGNOME era in un caso socio totalitario ed in altro caso socio di riferiment nella misura del 50% del capitale – redditi, pertanto, transitati, quali redditi
partecipazione, nel patrimonio dell’imputato e da questo non dichiarati – la Corte di appello non ha fornito alcuna effettiva risposta»
Essa si è, infatti, limitata, in termini sostanzialmente ripetitivi di quant affermato dal Tribunale e senza tenere conto del fatto che tali rilievi erano stati oggetto di censure in sede di formulazione dei motivi di gravame: ad evocare il rilevante volume di affari delle due società in questione; a contestare, escludendola in termini non argomentati, la utilità e la sufficienza delle censure formulate dalla difesa del ricorrente; a segnalare il vano spirare del termine per la presentazione della denunzia dei redditi da parte dell’imputato (fattore che, ove non sia dimostrato l’ammontare dei redditi non dichiarati ed il fatto che lo stesa”; non abbia determinato una evasione superiore alla soglia di punibilità prevista dal legislatore, non è, di per idoneo ad integrare la responsabilità penale dell’omittente); a richiamare le dichiarazioni del teste COGNOME, accertatore della Guardia di Finanza, il quale, però, in sede di esame testimoniale, ha riportato di non avere svolto accertamenti relativi alla società RAGIONE_SOCIALE (cosa che rende, quanto meno in relazione ai redditi eventualmente prodotti da quest’ultima ad al conseguente accertamento del complessivo superamento della soglia di punibilità irrilevanti le dichiarazioni del teste predetto).
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso rende necessaria la verifica della perdurante rilevanza penale della condotta ascritta al prevenuto; la collocazione temporale del fatto costituente reato (cioè il 29 dicembre 2014) ed il relativo regime prescrizionale, tale da comportare, pur in presenza di fattori interruttivi della prescrizione, l’estinzione del reato ove non si perveng ad un definitivo accertamento della responsabilità penale entro il termine di 10 anni dalla sua commissione, in uno con la indifferenza del reato contestato alle modifiche in pejus del regime prescrizionale intervenute in un momento successivo alla commissione del reato in esame, fa sì che ad oggi il reato contestato al NOME sia estinto per prescrizione, di tal che, visto l’art. 1 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione.
Trattandosi di fatto commesso anteriormente alla entrata in vigore dell’art. 578-bis cod. proc. pen., norma che, pertanto, non trova applicazione nella attuale fattispecie, la presente pronunzia travolge anche la previsione relativa alla confisca per equivalente disposta a carico dell’imputato (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 31 gennaio 2023, n. 4145, rv 284209).
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente