Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22188 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22188 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MIRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto:
–che la Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 11/06/2024, ha confermato la sentenza de Tribunale di Udine del 30/05/2022 di condanna di COGNOME NOME, rappresentante legale dell omonima ditta individuale, per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per non aver, di evadere le imposte sui redditi, in_o_n( presentato le dichiarazioni per le annualità 2015 e 2 con conseguente evasione di imposta IRPEF;
–che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo con un primo motivo l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge in relazione all’art. 53 Cost., 39, comma 41 d.P.R. 600 del 1973 nonché in ordine agli artt. 56, 83, 109, comma 4, del d.P.R. 917/1986 alla circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 32/E/2006 per aver la Corte ritenuto che l’impu avrebbe dovuto allegare elementi analitici, documentali e/o fattuali e quindi non merament presuntivi suscettibili di provare l’esistenza e la quantificazione dei costi della propria a
–che, con un secondo motivo, lamenta l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge i relazione all’art. 24 Cost. per non aver la Pubblica amministrazione, a fronte di determinazione del reddito evaso a mezzo di accertamento induttivo puro, proceduto d’ufficio alla ricostruzione dei costi dell’attività, anche nel caso in cui non fossero stati annota scritture contabili;
–che, con un terzo motivo, lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità del motivazione in ordine al mancato riconoscimento e applicazione del criterio induttivo determinazione dei costi e della relativa base imponibile con riguardo all’omessa valutazione prove fornite dalla difesa, posto che la difesa avrebbe prodotto le risultanze di un sovrapponibile a quello di specie ove l’RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto al calco dell’incidenza media dei costi sui ricavi nella percentuale del 56,62% relativa ad impr esercenti la medesima attività del ricorrente e che se fossero state vagliate dalla Corte di app applicando l’identico meccanismo di calcolo, avrebbero determinato una diminuzione dei valori di evasione contestati al ricorrente al di sotto RAGIONE_SOCIALE soglie di configurabilità del reato di c 5 d.lgs. 74 del 2000;
–che il ricorso è inammissibile perché appare volto, in contrasto con i principi più volti af da questa Corte (cfr Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, dep. P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893 a pretendere una rilettura degli elementi probatori già correttamente e logicamente valutati giudice d’appello che, sul punto della configurabilità del reato, ha correttamente valorizza deposizione della teste COGNOME nonché l’assenza di prove fornite dal ricorrente in ordine costi asseritamente sostenuti e da ultimo la circostanza che lo sforannento della soglia nel 20 è tale da non consentire, in mancanza di elementi fattuali relativi ai costi che l’imputato av potuto fornire, di ritenere l’imposta evasa sarebbe sotto la soglia di euro 50.000;
–che tale motivazione, in quanto logica ed esaustiva, non è qui sindacabile;
–che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
–che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non pote escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 1
segue l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di eur
tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
102_5
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio r3325P3