Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34405 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34405 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cirò il DATA_NASCITA
Avverso la sentenza emessa in data 07/07/2023 dalla Corte di Appello di
Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 07/07/2023, la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Crotone, in data 13/05/2021, nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto in qualità di l rappresentante della RAGIONE_SOCIALE P_IVA con riferimento all’anno di imposta 2012.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato. Si censura la sentenza per non avere la Corte considerato i rilievi mossi in appello in ordine alla mancanza di autonoma valutazione, da parte del giudice penale, dell’accertamento induttivo operato in sede di indagini, non emergendo alcun riferimento ai componenti negativi del reddto indicati dalla difesa, e per non aver considerato il rilievo liberatorio che si sarebbe dovuto attribuire alla dichiarazione integrativa presentata. Si censura altresì la mancata considerazione del fatto che l’accertamento induttivo doveva ritenersi precluso in quanto una dichiarazione seppure in bianco – era stata presentata, e poi corretta con quella integrativa. Sotto altro profilo, la difesa censura il percorso logico svolto per disattendere le critiche all’applicazione del c.d. lenzuolometro, essendo rilievo di comune esperienza, e non apodittico, quello per cui per rifare un letto occorrono due lenzuola, ed essendo onere dell’accusa provare compiutamente la tesi accusatoria.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo. Si lamenta la mancata considerazione di quanto dedotto in appello a sostegno della buona fede del COGNOME, ed il carattere congetturale RAGIONE_SOCIALE considerazioni svolte anche in ordine alla dichiarazione integrativa presentata.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo correttamente motivate, dalla Corte territoriale, le questioni sollevate con l’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Per ciò che riguarda le doglianze proposte con il primo motivo, deve osservarsi che esse appaiono in parte reiterative RAGIONE_SOCIALE censure correttamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, con un percorso argomentativo del tutto in linea con quello tracciato dal giudice di primo grado (ciò che impone una valutazione congiunta RAGIONE_SOCIALE motivazioni RAGIONE_SOCIALE due sentenze di merito, secondo i noti principi in tema di “doppia conforme”), ed in parte prive della necessaria specificità.
In particolare, in relazione ai rilievi imperniati sul mancato apprezzamento dei costi, va evidenziato che la Corte territoriale ha posto in rilievo il fatto – rimas privo di adeguata confutazione – che “non sono stati prospettati costi detraibili che possano ricondurre sotto soglia le imposte non pagate, né calcoli smentiti da documentazione contabile, finendo la difesa per applicare a sua volta un metodo
induttivo presuntivo non asseverato da nessuna prassi legge o regolamento” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Devono poi essere integralmente condivise le argomentazioni svolte dalla Corte d’Appello in ordine alla dichiarazione, completamente in bianco, presentata nei termini dal COGNOME per l’anno di imposta 2012: dichiarazione che per un verso, proprio alla luce di tale assoluta assenza di contenuti, non poteva ritenersi ostativa agli accertamenti di tipo induttivo posti in essere dall’Amministrazione finanziaria (accertamenti peraltro eseguiti “in senso favorevole all’odierno imputato, avendo operato nei calcoli degli arrotondamenti per difetto nonchè avendo preso in considerazione solo otto mesi dell’annualità 2012, escludendo le mensilità di settembre – ottobre – novembre – dicembre per le quali l’Agenzia non disponeva di fatture”: cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado). Altrettanto condivisibile, pe altro verso, risulta l’esclusione di ogni rilievo liberatorio alla “dichiarazi integrativa” – peraltro presentata a tre anni dalla scadenza dei termini – dovendo piuttosto parlarsi di “dichiarazione sostitutiva” della precedente, totalmente in bianco, come tale certamente inidonea a fungere da causa di esclusione della punibilità (cfr. pag. 5 seg. della sentenza impugnata).
Quanto poi alla valutazione degli esiti degli accertamenti relativi al c.d. lenzuolometro (che hanno consentito di accertare il superamento della soglia di punibilità dell’omessa dichiarazione, basandosi sul numero di lenzuola fatte lavare dall’hotel riferibile alla società del RAGIONE_SOCIALE, numero a sua volta determinato in base alle fatture emesse dalla società di servizi di lavanderia), il ricorrente ha insistit sulla erroneità del calcolo dei ricavi dell’albergo così impostato, dal momento che il numero di lenzuola (e quindi di clienti dell’albergo) doveva essere dimezzato, essendo notorio che per rifare un letto occorrono due lenzuola.
Si tratta di un argomento suggestivo, che peraltro non tiene conto di quanto specificamente osservato dalla sentenza impugnata (pag. 7) non solo in ordine alla “benevolenza” dei criteri di calcolo (riduzione del numero RAGIONE_SOCIALE lenzuola considerando la possibilità di lavaggi interni, di soggiorni di maggior durata e a tariffe più vantaggiose; ricavi calcolati su una media ridotta per difetto RAGIONE_SOCIALE tariff indicate sui siti specializzati), ma anche in ordine al fatto che “il numero RAGIONE_SOCIALE lenzuola è stato considerato come riferito al completo letto (per lenzuolo intendendosi la parte superiore della copertura del letto, mentre ‘gli angoli’ si riferiscono alla parte inferiore”).
La precisazione della Corte territoriale necessitava di una specifica confutazione, che nella specie è mancata: di qui il difetto di specificità del motivo di ricorso.
La residua censura è manifestamente infondata.
L’insussistenza dell’elemento soggettivo, nella prospettazione del ricorrente, dovrebbe ricavarsi dal fatto che, tre anni dopo la scadenza dei termini, è stata presentata dal COGNOME una dichiarazione “integrativa” (rectius “sostitutiva”).
Al di là della intrinseca illogicità di una prospettazione volta a sostenere il difetto del dolo di evasione, quanto alla condotta di omessa dichiarazione, sulla base di una iniziativa presa a distanza di tre anni dalla scadenza dei termini, appare dirimente l’assoluta assenza di concrete allegazioni idonee a supportare la tesi per cui la dichiarazione in bianco sarebbe frutto di un disguido, di un errore materiale, ecc.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 28 giugno 2024
Il Consig GLYPH estensore
Il Presidente