Omessa Dichiarazione IVA: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’omessa dichiarazione IVA è un reato tributario che può portare a conseguenze significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce due aspetti procedurali fondamentali per chi si trova ad affrontare un simile procedimento: il calcolo della prescrizione e i limiti della giustizia riparativa in sede di legittimità. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un contribuente che, dopo essere stato assolto in primo grado, veniva condannato dalla Corte d’Appello per due episodi di omessa dichiarazione IVA, relativi agli anni d’imposta 2012 e 2013. I reati si consideravano consumati rispettivamente il 30 dicembre 2013 e il 30 dicembre 2014.
Contro la sentenza di condanna, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali: l’avvenuta prescrizione del reato e la richiesta di applicazione della giustizia riparativa.
I Motivi del Ricorso: Prescrizione e Giustizia Riparativa
Il ricorrente sosteneva che il reato fosse ormai estinto per il decorso del tempo. Inoltre, faceva istanza per essere ammesso ai programmi di giustizia riparativa, una disciplina introdotta dalla recente normativa (d.lgs. n. 150 del 2022) che mira a mediare il conflitto generato dal reato.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Omessa Dichiarazione IVA
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambe le argomentazioni della difesa. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Il Calcolo della Prescrizione
I giudici hanno chiarito che, per i reati di omessa dichiarazione IVA, il termine di prescrizione da considerare è quello decennale. Analizzando le date di consumazione dei reati (30 dicembre 2013 e 30 dicembre 2014), la Corte ha rilevato che al momento della decisione d’appello (29 settembre 2023), tale termine non era ancora trascorso. Di conseguenza, il motivo relativo alla prescrizione è stato ritenuto infondato.
La Giustizia Riparativa in Sede di Legittimità
Per quanto riguarda la seconda istanza, la Cassazione ha affermato un principio procedurale cruciale: la richiesta di ammissione ai programmi di giustizia riparativa esula completamente dalla cognizione del giudice di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non di riesaminare i fatti o di accogliere istanze che attengono al merito della vicenda, come quella relativa alla giustizia riparativa.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su una rigorosa applicazione delle norme procedurali. In primo luogo, il calcolo della prescrizione è un’operazione matematica che non lascia spazio a interpretazioni: la Corte ha semplicemente verificato che il tempo necessario per estinguere il reato non era ancora passato.
In secondo luogo, e più significativamente, la decisione ribadisce la netta separazione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Corte di Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un organo che garantisce l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Le richieste, come quella di accedere a percorsi di giustizia riparativa, devono essere presentate nelle sedi competenti, ovvero nei gradi di giudizio di merito, e non possono trovare ingresso per la prima volta in Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. Innanzitutto, conferma che la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro. Questo sottolinea il rischio economico di presentare ricorsi basati su motivi infondati.
Inoltre, la decisione serve come monito sull’importanza di presentare le istanze procedurali, come quelle relative alla giustizia riparativa, nei tempi e nelle sedi corrette, evitando di proporle in una fase del giudizio, come quella di legittimità, che per sua natura non può accoglierle.
In un caso di omessa dichiarazione IVA, quando scatta la prescrizione del reato?
Secondo la decisione in esame, il termine di prescrizione per il reato di omessa dichiarazione IVA è decennale. Il calcolo parte dalla data in cui il reato si considera consumato.
È possibile richiedere l’applicazione della giustizia riparativa direttamente alla Corte di Cassazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di ammissione ai programmi di giustizia riparativa esula dalla sua cognizione, in quanto è un giudice di legittimità e non di merito.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25701 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a JESI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO/24
Rilevato che NOME COGNOME è stato condanNOME dalla Corte di appello di Ancona che ha ribaltato la sentenza di assoluzione del Tribunale di Ancona alle pene di legge per due violazioni dell’art. 5 d.igs. n. 74 del 2000;
Rilevato che il ricorrente ha lamentato il mancato proscioglimento per prescrizione e ha chiesto l’applicazione della giustizia riparativa secondo il d.lgs. n. 150 del 2022;
Rilevato che i reati sono relativi all’omessa presentazione della dichiarazione IVA degli anni 2012 e 2013, consumati al 30 dicembre 2013 e al 30 dicembre 2014, per cui al momento della decisione in data 29 settembre 2023 non era ancora decorso il termine decennale di prescrizione;
Rilevato che la richiesta di ammissione ai programmi di giustizia riparativa esula dalla cognizione di questo giudice di legittimità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente