Omessa Dichiarazione IVA: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza n. 6442/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità del ricorso per i reati tributari, in particolare per l’omessa dichiarazione IVA. La pronuncia conferma come la presentazione di motivi di ricorso non consentiti, come questioni nuove o la semplice riproposizione di argomenti già vagliati, conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. Questo caso evidenzia la necessità di una strategia difensiva attenta e tecnicamente ineccepibile sin dai primi gradi di giudizio.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di una contribuente da parte del Tribunale per il reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, ovvero per aver omesso di presentare la dichiarazione annuale IVA. La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello.
L’imputata, ritenendo errata la decisione dei giudici di merito, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi: la mancata assunzione di una prova che riteneva decisiva e un presunto travisamento delle prove già acquisite nel processo.
I Motivi del Ricorso: Prova Decisiva e Travisamento
La difesa ha articolato il ricorso su due fronti principali:
1. Mancata assunzione di prova decisiva: Si lamentava che i giudici non avessero ammesso una prova fondamentale per la difesa.
2. Travisamento delle prove: Si sosteneva che i giudici d’appello avessero interpretato in modo errato gli elementi probatori, giungendo a una conclusione ingiusta.
L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, dimostrando vizi procedurali e di valutazione da parte delle corti precedenti.
Omessa Dichiarazione IVA: L’Inammissibilità secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha dichiarati inammissibili per ragioni prettamente procedurali, senza entrare nel merito della colpevolezza dell’imputata. La decisione si fonda su principi consolidati del nostro ordinamento processuale penale.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha fornito una motivazione chiara e distinta per ciascuno dei motivi di ricorso.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla mancata assunzione di una prova, i giudici hanno rilevato che tale questione veniva sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Le regole processuali vietano di introdurre nel giudizio di Cassazione argomenti o eccezioni che non siano stati precedentemente sottoposti al giudice d’appello. Pertanto, il motivo è stato ritenuto inammissibile perché tardivo e proposto in una sede non competente a valutarlo per la prima volta.
Sul secondo motivo, concernente il travisamento delle prove, la Corte ha osservato che si trattava di una “doglianza riproduttiva”. In altre parole, la ricorrente si era limitata a ripetere le stesse censure già presentate e adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello. La sentenza impugnata, infatti, aveva già fornito una risposta esauriente, specificando che, indipendentemente dalla ricezione di un invito da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’imputata non aveva mai presentato la dichiarazione IVA, neppure tardivamente, né aveva mai tentato di saldare il debito. La semplice riproposizione di argomenti già confutati non costituisce un valido motivo di ricorso in Cassazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, è cruciale che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e non si limitino a riproporre questioni già decise o a sollevare per la prima volta nuove eccezioni.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che una questione è inammissibile se presentata per la prima volta davanti al giudice di legittimità, in quanto non è stata sottoposta al vaglio del giudice d’appello.
Ripetere gli stessi argomenti già respinti in appello è un valido motivo di ricorso in Cassazione?
No, la Cassazione ha chiarito che una doglianza che si limita a riprodurre una censura già esaminata e a cui è stata data esaustiva risposta nella sentenza impugnata è inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6442 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6442 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO/23
Rilevato che con sentenza in data 16 giugno 2023 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza in data 24 giugno 2022 del Tribunale di Avezzano che aveva condanNOME COGNOME NOME alle pene di legge per il reato dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000;
Rilevato che la ricorrente ha lamentato con il primo motivo la mancata assunzione di una prova decisiva e con il secondo motivo il travisamento delle prove;
Considerato, con riferimento al primo profilo, che si tratta di questione inammissibile perché presentata per la prima volta innanzi al giudice di legittimità e, con riferimento al secondo profil che si tratta di doglianza riproduttiva di censura che ha già trovato esaustiva risposta nell sentenza impugnata ove si è dato atto che, a prescindere dalla ricezione dell’invito dell’RAGIONE_SOCIALE delle entrate a presentare le scritture contabili, l’imputata non aveva mai presentato la dichiarazione IVA, neanche tardivamente, né si era attivata per provvedere ai pagamenti;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere dell spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023
Il Consigliere estensore