Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32033 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32033 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 09/08/1972 avverso la sentenza del 04/10/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito il difensore, avv. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 ottobre 2024, la Corte d’appello di Napoli ha confermato quanto alla responsabilità penale, rideterminando la pena in diminuzione, la sentenza emessa in data 29 maggio 2017, con cui il Tribunale di Napoli Nord aveva condannato l’imputato, in relazione al reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, quale titolare di una ditta individuale, a fini evasione, omesso di presentare le dichiarazioni relative agli anni 2010 e 2011,
così omettendo di versare l’Iva per l’anno 2010, pari a euro 153.498,00, e l’Iva per l’anno 2011, pari a euro 92.425,00; con recidiva reiterata.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano vizi della motivazione in relazione alla responsabilità penale, su rilievo che il reddito della ditta sarebbe stato quantificato attraverso la sommatoria delle operazioni attive e passive effettuate sul conto corrente, sulla base di un’operazione meramente presuntiva, vietata nel giudizio penale. Si sarebbe effettuata una sovrapposizione fra presunzione tributaria e prova del reato, senza accertare che la ditta avesse effettivamente e concretamente percepito i ricavi di cui al capo di imputazione, mancando un riscontro tra le dichiarazioni IVA e le operazioni del conto corrente. Secondo la prospettazione difensiva, le operazioni di addebito e accredito erano riconducibili a prestiti realizzati in ambito familiare e non all’attività della ditt
2.2. In secondo luogo, si lamenta la violazione degli artt. 99 e 157 e ss. cod. pen., sul rilievo che il termine prescrizionale, per entrambi gli anni di imposta, doveva intendersi decorrente dal 30 settembre dell’anno successivo; con la conseguenza che – in presenza di 70 giorni di sospensione della prescrizione e dovendosi disapplicare la recidiva, in mancanza di precedenti specifici e di una pericolosità del soggetto – i reati sarebbero prescritti.
2.3. Si denuncia, in terzo luogo, il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti e alla determinazione della pena. Mancherebbe una motivazione in ordine alla non allarmante personalità dell’imputato, vista la modesta entità dei fatti in contestazione e vista la finalità educativa che il trattamento sanzionatorio dovrebbe avere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
3.1. La prima censura del ricorrente è formulata in modo non specifico, perché la difesa non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, sostanzialmente ribadendo una prospettazione fattuale basata sulla pretesa natura di prestiti familiari delle movimentazioni bancarie. Sul punto, è sufficiente richiamare la corretta motivazione della sentenza impugnata, la quale – in totale continuità con quella di primo grado evidenza l’assoluta vaghezza dei rapporti di prestito richiamati dalla difesa, in
mancanza di qualsivoglia causale o documento giustificativo, oltre che di chiare qua ntificazion i.
3.2. Quanto alla prescrizione dei reati, deve qui rilevarsi che il più risalente di essi è stato commesso il 30 dicembre 2011 e che, a partire da tale data, devono computarsi otto anni, in forza dell’applicazione dell’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, cui deve essere aggiunto l’aumento di due terzi per la recidiva reiterata, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. pen., giungendosi così ad un termine complessivo di 13 anni e 4 mesi, a cui devono aggiungersi i 70 giorni di sospensione ai quali la stessa difesa fa riferimento. Il termine di prescrizione per il primo reato andrà, dunque, a scadere il 9 luglio 2025, ovvero in una data successiva sia alla pronuncia della sentenza impugnata, sia alla pronuncia della presente sentenza.
3.3. Del tutto generica è la doglianza relativa alle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza anziché di prevalenza sulla recidiva e al trattamento sanzionatorio. Contrariamente a quanto asserito della difesa, l’imputato risulta, secondo la corretta valutazione dei giudici di merito, caratterizzato da rilevante e crescente pericolosità, sia per la significatività degl importi oggetto di evasione, sia per la presenza di ben tre precedenti condanne irrevocabili oltreché che dell’avvenuta sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L’entità dei fatti e la personalità del soggetto rendono, dunque, del tutto logica l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza e non di prevalenza sulla recidiva reiterata, a fronte di un trattamento sanzionatorio addirittura rideterminato in diminuzione dal giudice di secondo grado e complessivamente assai modesto rispetto.
Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2025