Omessa Dichiarazione IVA: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
L’omessa dichiarazione IVA è un reato tributario che può portare a conseguenze penali severe, inclusa la reclusione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione e le conseguenze di un ricorso presentato con motivi palesemente infondati. Analizziamo insieme questo caso per capire la posizione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Omessa Dichiarazione
La vicenda giudiziaria inizia con la condanna di un imprenditore da parte del Tribunale di Firenze. L’accusa è quella prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000: omessa presentazione della dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2016.
Secondo l’accertamento, l’imprenditore aveva realizzato operazioni imponibili per oltre 524.000 euro, generando un’IVA dovuta di circa 115.400 euro, che però non era stata né dichiarata né versata. Il Tribunale lo ha condannato a 2 anni e 3 mesi di reclusione, oltre a pene accessorie e alla confisca del profitto del reato, pari all’imposta evasa.
L’Appello e il Ricorso in Cassazione
La Corte di Appello di Firenze ha successivamente confermato integralmente la sentenza di primo grado. Nonostante la doppia condanna, l’imprenditore ha deciso di proseguire la sua battaglia legale, proponendo ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso erano principalmente due:
1. Errata valutazione del superamento della soglia di punibilità: La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero sbagliato nel calcolare l’imposta evasa, ritenendo non superata la soglia che fa scattare il reato.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava l’erronea applicazione della legge per non aver concesso le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto ridurre la pena.
Le Motivazioni della Cassazione sulla Omessa Dichiarazione IVA
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati entrambi manifestamente infondati, dichiarando di conseguenza il ricorso inammissibile.
Sul primo punto, la Suprema Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse motivato in modo logico e giuridicamente corretto il superamento della soglia di punibilità. Il dato di fatto, non contestato nel merito, era l’omessa presentazione della dichiarazione a fronte di un’IVA evasa di oltre 115.000 euro, importo ben superiore al limite di legge. Pertanto, il motivo di ricorso è stato considerato privo di qualsiasi fondamento.
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti, è stato respinto. La Corte ha sottolineato che la decisione dei giudici di merito di negare le attenuanti generiche era ben motivata dall’assenza di elementi favorevoli all’imputato. La concessione di tali attenuanti non è un atto dovuto, ma una valutazione discrezionale del giudice, che in questo caso era stata esercitata correttamente.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è inammissibile e non vi sono elementi per ritenere che sia stato proposto senza colpa, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro. La decisione finale della Cassazione rende quindi definitiva la condanna inflitta nei gradi di merito, con tutte le relative conseguenze penali e patrimoniali.
Per quale reato è stato condannato l’imputato?
È stato condannato per il reato di omessa dichiarazione, previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000, per non aver presentato la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2016, evadendo un’imposta di circa 115.402 euro.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso manifestamente infondati. Il superamento della soglia di punibilità era un dato di fatto non contestato e la decisione di non concedere le attenuanti generiche era stata adeguatamente motivata dalla Corte d’Appello con l’assenza di elementi favorevoli all’imputato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19376 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19376 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 14/02/1965
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 19 luglio 2024 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del 24 gennaio 2022 con cui il Tribunale di Firenze aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione, oltre pene accessorie ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 74 del 2000 ed alla confisca della somma di C 115.401,88 quale profitto del reato, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 5 del citato D.Lgs. n. 74 del 2000;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e l’inosservanza di legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto oltrepassata la soglia di punibilità relativamente all’art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000;
che con il secondo motivo di impugnazione eccepiva l’erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha argomentato il ritenuto superamento della soglia di punibilità penale in ordine al reato contestato dando rilievo alla circostanza, non messa in discussione in sede di merito, che l’imputato ha omesso di presentare la dichiarazione fiscale ai fini IVA per l’anno di imposta 2016, periodo in cui, ha effettuato operazioni imponibili in qualità di cedente per C 524.601,00 e quindi con IVA pari ad C 115.402,00 il cui importo non è stato da lui versato;
che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte fiorentina ha escluso la ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche rilevando l’assenza di elementi favorevoli alla loro concessione;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
NOMEil Preside te