Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13127 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13127 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. 285/2025
NOME COGNOME
UP Ð 18/02/2025
NOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. 37944/2024
NOME COGNOME
Alessandro COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Bologna il 18/07/1979
avverso la sentenza del 21/06/2024 della Corte dÕappello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica della difesa con cui si insiste nellÕaccoglimento del ricorso e chiede la dichiarazione di prescrizione del reato.
Con sentenza del 21 giugno 2024, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, ha assolto lÕimputato dal reato di cui allÕart. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con riguardo allÕomessa presentazione della dichiarazione fiscale a fini Ires, e ha confermato lÕaffermazione di responsabilitˆ penale del ricorrente in relazione al reato di cui allÕart. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione allÕomessa presentazione della dichiarazione fiscale a fini Iva, relativa allÕanno di imposta 2013, con evasione di detta imposta per € 117.013,00, ed ha ridotto la pena inflitta nella misura di anni uno di reclusione. Conseguentemente ha ridotto lÕammontare della disposta confisca del profitto del reato.
Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso lÕimputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto lÕannullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso.
Violazione di cui allÕart. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione allÕerronea applicazione della legge penale art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in punto elemento oggettivo del reato e vizio di motivazione. La sentenza impugnata dopo aver accolto la tesi difensiva e assolto lÕimputato dal reato di omessa dichiarazione a fini dellÕimposta Ires, per il mancato superamento della soglia di punibilitˆ, avrebbe invece disatteso la medesima censura con riguardo alla dichiarazione a fini Iva. In presenza di regolari comunicazioni annuali Iva e modello 770, il conteggio della Corte d’appello sarebbe errato e smentito dallÕaccertamento dellÕAgenzia delle entrate che, in presenza di registri iva e fatture, aveva riconosciuto in detrazione lÕimposta Iva per € 60.071,56, sicchè detraendo dalla somma di € 117.013, la somma di 60.071,56, non sarebbe superata la soglia di punibilitˆ.
Violazione di cui allÕart. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione allÕelemento soggettivo del reato in punto consapevolezza del superamento della soglia di punibilitˆ, elemento della fattispecie penale, in un contesto nel quale lÕimputato era stato assolto per mancato superamento di detta soglia con riguardo alle imposte indirette.
Violazione di cui allÕart. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione allÕillogicitˆ della motivazione in punto elemento soggettivo del reato in presenza di delega al professionista. Ferma la natura personale dellÕobbligo dichiarativo, la motivazione della corte territoriale sulla sussistenza del dolo specifico sarebbe carente e non avrebbe reso alcuna motivazione sull’incidenza del ruolo del professionista nella vicenda complessiva, ritenendo responsabile l’imputato, a tutto concedere, per colpa in vigilando.
Violazione di cui allÕart. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla declaratoria di prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di appello in presenza di ricorso ammissibile.
Violazione di cui allÕart. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, omessa motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile.
In relazione al primo profilo di doglianza, ed in particolare in ordine al superamento della soglia di punibilitˆ del reato di cui allÕart. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, il giudice dellÕimpugnazione, nel richiamare il percorso argomentativo seguito dal primo giudice, che aveva determinato le imposte evase (sia Ires che Iva) sulla scorta degli accertamenti dellÕAgenzia delle entrate, dei documenti
contabili della societˆ e delle testimonianze ivi compreso il consulente di parte, ha evidenziato che i costi dedotti erano in gran parte inesistenti e che, con riferimento allÕIva, la difesa non aveva obiettato nulla (cfr. pag. 4) e inoltre che, anche nellÕipotesi di un ricalcolo favorevole allÕimputato, era comunque superata la soglia di punibilitˆ ( € 82.297,66 in luogo di quella accertata di € 117.013,00 dal primo giudice) in un contesto nel quale la comunicazione Iva, presentata dal contribuente se non vale a ritenere soddisfatto lÕadempimento dellÕobbligo dichiarativo, costituisce piena prova contro di sŽ.
Questa Corte di legittimitˆ ha chiarito che si configura il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva anche quando il contribuente abbia regolarmente provveduto alla comunicazione annuale Dati Iva di cui allÕarticolo 8bis del DPR 322/1998, applicazione ratione temporis allÕanno di imposta 2013. Si tratta di adempimenti non equipollenti e che rispondono a diverse finalitˆ. Infatti, la alla base dellÕinvio della comunicazione è di fornire all’amministrazione finanziaria i dati Iva sintetici, che costituiscono una prima base di calcolo per la determinazione delle risorse proprie che lo Stato deve versare al bilancio comunitario. La presentazione della comunicazione, pertanto, non incide affatto sugli elementi oggettivi e soggettivi previsti dal delitto di cui all’articolo 5 del D.lgs n. 74/2000 (Sez. 3, n. 7135 del 17/12/2020, Raso, Rv. 281323 Ð 01; Sez. 3, n. 44433 del 01/10/2013, Scrivano, Rv. 257377). Del resto, è chiaro il tenore della disposizione che Òfa salviÓ gli adempimenti dichiarativi dei soggetti passivi di imposte.
Nel resto la censura è non solo manifestamente infondata, ma è anche priva di pertinenti rilievi censori in relazione alla determinazione dellÕimposta evasa a cui è pervenuto, in favor rei, il giudice dellÕimpugnazione.
Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchŽ privo di confronto specifico con le ragioni della decisione a pag. 6. La sentenza impugnata ha argomentato il dolo specifico di evasione in ragione del fatto che lo stesso contribuente aveva presentato la dichiarazione Iva, dalla quale emergeva ictu oculi il debito di Iva che con mera somma algebrica superata la soglia di punibilitˆ. Omesso confronto che si traduce nellÕinammissibilitˆ del motivo per genericitˆ.
Per la stessa ragione risulta manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso. La conoscenza del debito iva in capo allÕimputato per effetto della comunicazione annuale iva, è elemento valorizzato dal giudice del merito per argomentare lÕelemento soggettivo in capo al medesimo pur in presenza di una delega al commercialista che, come è noto, l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilitˆ penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione
e l’inoltro telematico dell’atto (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421 Ð 01) e quanto alla prova del dolo specifico in capo al contribuente pu˜ desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontˆ preordinata di non presentare la dichiarazione (Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Rv. 278966 Ð 01), mancato pagamento dellÕimposta di cui lÕimputato era pienamente consapevole, per le ragioni di cui sopra, e che dimostra lÕevidente finalitˆ di evasione.
Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. pag. 8) in ragione della ricorrenza di due precedenti specifici e della prognosi negativa di astensione futura dalla commissione di reati proprio in ragione dei precedenti. Il vizio di omessa pronuncia è, pertanto, manifestamente infondato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.
LÕinammissibilitˆ del ricorso per manifesta infondatezza o per altra causa non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilitˆ di rilevare e dichiarare le cause di non punibilitˆ a norma dell’art. 129 cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, COGNOME) cosicchŽ è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, COGNOME, Rv. 263119).
In ogni caso, tenuto conto che il reato si perfeziona dopo il decorso di novanta giorni dalla scadenza del termine del 30/09/2014, al 29/12/2024 e che occorre tenere conto di giorni 151 di sospensione del corso della prescrizione per istanza di rinvio del difensore, il reato si prescrive il 29/05/2025.
Il quarto motivo di ricorso risulta pertanto manifestamente infondato.
Alla dichiarazione di inammissibilitˆ consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dellÕart. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Cos’ deciso il 18/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME