Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41167 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41167 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1654/2024
ALDO ACETO
Relatore –
UP – 08/10/2024
NOME COGNOME
R.G.N. 15167/2024
COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MODICA il 11/01/1948
avverso la sentenza del 13/12/2023 della Corte d’appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore letta la memoria del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso
Generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso; chiedendo lÕaccoglimento del ricorso.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento della sentenza del 13 dicembre 2023 della Corte di appello di Catania che ha confermato la condanna alla pena di un anno di reclusione (oltre pene accessorie) irrogata con sentenza del 3 marzo 2020 del Tribunale di Ragusa, pronunciata allÕesito di giudizio ordinario e da lui impugnata, per il reato di cui allÕart. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 a lui ascritto
perchŽ, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE al fine consentire alla societˆ di evadere lÕimposta sul valore aggiunto, ometteva di presentare la relativa dichiarazione annuale per lÕanno di imposta 2013 a fronte di unÕimposta dovuta pari ad euro 65.357,00.
1.1.Con il primo motivo deduce lÕerronea applicazione della legge penale.
Lamenta la mancanza di un autonomo accertamento dellÕimponibile che ha completamente trascurato le grandi difficoltˆ economiche dellÕimpresa ritenute inconsistenti da entrambi i Giudici di merito ma in realtˆ decisive ai fini della sussistenza dellÕelemento oggettivo e soggettivo del reato sotto il profilo sia del mancato superamento della soglia di punibilitˆ che del dolo specifico di evasione. Non è stato valutato, in particolare, se gli elementi positivi di bilancio, presenti nelle scritture contabili, fossero stati considerati dagli organi accertatori come assoggettabili alla voce ÒcreditiÓ. LÕanalisi certosina delle fatture attive e passive avrebbe permesso di verificare in concreto lÕincasso effettivo di quelle attive e il reale importo dellÕimposta dovuta. Non si è tenuto conto del progetto di concordato preventivo predisposto a favore della societˆ e presentato nello stesso periodo di accertamento che costituisce sintomo di una evidente situazione di difficoltˆ economica dellÕazienda, di una altrettanto evidente impossibilitˆ di far fronte alle obbligazioni assunte con i creditori, di una situazione di incapacitˆ economica dovuta, spesso e volentieri, a crediti non riscossi, a fatture, cioè, emesse e non saldate.
1.2.Con il secondo motivo deduce la manifesta contraddittorietˆ della motivazione e la sua carenza in relazione allÕelemento soggettivo del reato.
La sentenza impugnata afferma che il primo motivo di impugnazione relativo alla insussistenza del dolo di evasione è fondato salvo poi contraddirsi allorquando conferma quella di primo grado. Non si tratta, afferma, di un mero errore materiale perchŽ le ragioni indicate a sostegno della fondatezza dellÕappello sono assolutamente coerenti con tale conclusione.
La motivazione, inoltre, è carente con riferimento al secondo motivo di appello
( :
lettera B del primo motivo).
1.3.Con il terzo motivo deduce lÕerronea applicazione della legge penale in relazione alla concedibilitˆ del beneficio della sospensione condizionale della pena ingiustamente negata a fronte di precedenti penali risalenti allÕanno 2010, a fronte di elementi di indubbia valenza prognostica positiva quali le condizioni economiche dellÕimpresa (che costituiscono circostanze agevolatrici del reato), lÕetˆ dellÕimputato, la cessione dellÕazienda.
2.Con memoria del 26 settembre 2024 il difensore, Avv. NOME COGNOME ha replicato alla richiesta del PG di declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso insistendo per lÕammissibilitˆ e fondatezza del ricorso stesso.
3.Il ricorso è inammissibile.
4.Osserva il Collegio:
4.1.il primo motivo deduce lÕerronea applicazione della legge penale ma in realtˆ lamenta il malgoverno delle prove delle quali nemmeno allega il travisamento, cos’ introducendo, nella sostanza, un vizio di motivazione del quale non viene specificato nemmeno il profilo rilevante ai sensi dellÕart. 606, lett. e), cod. proc. pen., compito non delegabile alla Corte di cassazione;
4.2.il motivo è altres’ generico e perplesso;
4.3.lÕimposta evasa è stata determinata tenendo conto della differenza tra le operazioni attive e passive poste in essere dalla societˆ del ricorrente nel medesimo periodo di imposta tenuto altres’ conto della corretta tenuta della contabilitˆ; in particolare, dallÕammontare delle operazioni attive è stato detratto lÕammontare delle operazioni passive;
4.4.il primo Giudice aveva anche dato atto della correttezza del calcolo dellÕimposta evasa siccome coincidente con quella verificata dal testimone a discarico, NOME COGNOME che aveva assistito il ricorrente nella redazione del progetto di concordato preventivo poi rinunziato;
4.5.il dolo di evasione è stato ritenuto in considerazione del mancato pagamento dellÕimposta e della irrilevanza della crisi di impresa che, affermava il primo Giudice, costituiva piuttosto il movente della condotta;
4.6.non si comprende, dunque, donde il ricorrente tragga il convincimento dellÕindebito utilizzo, nel processo penale, delle presunzioni tributarie e perchŽ si lamenti che non si sia tenuto conto dei ÒcreditiÓ (peraltro senza nemmeno indicare quali);
4.7.nŽ rileva la circostanza, genericamente dedotta (ed esposta persino in maniera perplessa), del mancato incasso delle fatture attive considerato che, ai sensi dellÕart. 6, d.P.R. n. 633 del 1972, generalmente le cessioni di beni mobili e le prestazioni di servizi si considerano effettuate, ai fini imponibili, al momento della consegna del bene mobile o del pagamento del corrispettivo del servizio prestato e che, tuttavia, tale momento pu˜ essere anticipato dal contribuente mediante emissione della fattura, a prescindere dal successivo incasso del corrispettivo per le prestazioni effettuate;
4.8.in ogni caso, ai fini della sussistenza oggettiva del reato di cui allÕart. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, è necessaria la violazione dellÕobbligo di presentazione delle dichiarazioni annuali di cui agli artt. 1 (per le imposte dirette) e 8 (per lÕIVA) d.P.R. n. 322 del 1998, non essendo richiesto il mancato versamento dellÕimposta che costituisce il fine dellÕomissione, non lÕelemento strutturale della condotta, nŽ lÕeffettivo incasso dellÕIVA. La dichiarazione deve
essere presentata anche da chi non ha effettuato operazioni imponibili essendo esonerati soltanto coloro che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dallÕimposta ai sensi dellÕart. 10 d.P.R. n. 633 del 1972 o operazioni intracomunitarie o coloro esonerati in base a specifiche normative (art. 8, primo comma, d.P.R. n. 322 cit.);
4.9.la Òcrisi di impresaÓ (o di liquiditˆ) non è indicata quale causa di esonero dallÕobbligo di presentare la dichiarazione annuale sicchŽ non si vede quale sia la rilevanza di questo argomento ai fini della oggettiva sussistenza della violazione dellÕobbligo;
4.10.lÕinsistita deduzione della omessa valutazione del Òdato fattuale realeÓ rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano lÕordinamento fiscale sconta la mancata indicazione di quale sia questo Òdato fattuale realeÓ in tesi negletto;
4.11.per quanto sia vero che, con riferimento allÕelemento soggettivo del reato, la Corte di appello abbia affermato che il relativo motivo è fondato, è altrettanto vero che si tratta, allÕevidenza, di mero errore materiale non corrispondendo a veritˆ che la sentenza sviluppi argomenti in contrasto con la decisione finale;
4.12.la Corte di appello, infatti, dopo aver riportato la giurisprudenza della Corte di cassazione, ha poi escluso che la crisi di liquiditˆ possa costituire causa di forza maggiore che esclude il dolo di evasione, dovendo la causa di forza maggiore (nemmeno dedotta) essere valutata come causa dellÕomissione e non del mancato pagamento successivo dellÕimposta;
4.13.è un dato di fatto che lÕimposta non è mai stata pagata e che non sono state allegate, nei gradi di merito, spiegazioni sulle ragioni per le quali, per esempio, il ricorrente non ha mai esercitato la facoltˆ di chiedere la rateizzazione degli importi iscritti a ruolo nei termini e modi previsti dallÕart. 19 d.P.R. n. 602 del 1973 in caso di obiettiva difficoltˆ del contribuente;
4.14.del tutto infondato e generico è lÕultimo motivo;
4.15.la Corte di appello ha negato il beneficio osservando che era stato giˆ concesso al ricorrente per ben quattro volte;
4.16.il dato oggettivo non è dedotto come travisato, sicchŽ non hanno rilevanza alcuna le considerazioni sulla meritevolezza del beneficio e sulla risalenza nel tempo dei precedenti penali.
5.Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ,
introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 08/10/2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME