Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39646 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39646 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Torricella (Ta) il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 468/2023 della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto del 28 giugno 2023;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata ed il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Essendo stata contestata a COGNOME NOME la violazione dell’art. 5, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000 per avere lo stesso omesso di presentare, nella qualità di titolare di ditta individuale, quanto all’anno di imposta 2014, l dichiarazione Iva, in tale modo evadendo la detta imposta per un importo pari ad euri 53.958,00, pertanto superiore alla soglia di punibilità prevista dal legislatore, sia il Tribunale di Taranto, che, successivamente, la locale Sezione distaccata della Corte di appello di Lecce hanno ritenuto la penale responsabilità del prevenuto, il quale è stato, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza del giudice del gravame ha interposto ricorso per cassazione il COGNOME, articolando 4 motivi di ricorso.
Il primo attiene al vizio di notificazione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.
Con il secondo motivo è lamentato il vizio di motivazione e di violazione di legge per essere stato fondato, secondo la ricorrente difesa, il giudizio sulla responsabilità dell’imputato in ordine alla dovutezza della imposta evasa solo sulle risultanze dell’avvenuta applicazione dello “spesometro”, quindi su dati congetturali e presuntivi.
Il terzo motivo di ricorso attiene, anche in questo caso sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Infine, il quarto motivo di ricorso attiene alla quantificazione, ritenuta eccessiva poiché non contenuta entro il minimo edittale vigente al momento del fatto, della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, essendo risultati non fondati i motivi dedotti a suo sostegno dal ricorrente, deve essere rigettato.
Quanto alla doglianza avente ad oggetto il preteso vizio della notificazione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. all’interessato, si osserva che la questione già aveva formato oggetto di tempestiva eccezione sia di fronte al giudice di primo grado che di fronte a quello del gravame; in tali sedi la questione dedotta dall’odierno ricorrente era stata disattesa, s pure per ragioni non pienamente sovrapponibili.
Ha, in particolare, rilevato la Corte territoriale che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (e, per vero, anche da quanto affermato dal Tribunale tarentino), l’avviso in questione risultava essere stato regolarmente notificato all’interessato “per compiuta giacenza”.
A fronte della reiterazione della doglianza anche nella presente sede di cassazione – nella quale il sindacato di questa Corte, trattandosi di questione afferente al merito processuale, è esteso, limitatamente al contenuto della eccezione, anche al fatto – si rileva che non risponde al vero che, come sostenuto dalla parte ricorrente, nell’avviso di ricevimento del “plico raccomandato” contenente la comunicazione di chiusura delle indagini siano apposte delle indicazioni che non consentono di comprendere, stante la loro contraddittorietà, a chi il plico stesso sia stato materialmente consegnato (se cioè ciò sia avvenuto nei confronti di “persona di famiglia convivente” ovvero di “persona addetta al servizio del destinatario”) né quali siano state le modalità di notificazione dell’atto.
Come è, infatti, possibile comprendere, sia pure nella non pienamente ordinata apposizione di segni sul documento in questione da parte dell’Ufficiale postale, quest’ultimo ha compilato il modulo segnalando che non era stato possibile consegnare il plico per il rifiuto opposto alla ricezione d esso (o comunque per la impossibilità della sua consegna a costoro) dai soggetti appartenenti alla due citate categorie, precisando, quindi, che il plico stesso era stato regolarmente depositato presso l’Ufficio preposto al recapito di esso e che di tale deposito era stato dato avviso – contenente le modalità per procedere al ritiro di quello presso l’Ufficio in questione – al destinatario dell’atto con ulteriore “lettera raccomandata”.
Adempimento, questo, che dagli atti risulta essere stato correttamente eseguito in quanto vi è l’attestazione – redatta dall’Ufficiale postale e pertanto, dotata di fede privilegiata (e comunque non oggetto di contestazione) – dell’avvenuta consegna di tale ulteriore comunicazione presso il recapito postale del prevenuto.
Essendosi, pertanto, perfezionata – tramite la “compiuta giacenza” del plico contenete l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. presso l’Ufficio postale segnalato al COGNOME – la notificazione dell’atto in questione, l’operazione de qua risulta essere stata, regolarmente e senza alcuna incertezza in ordine alle sue modalità esecutive, compiuta sicché la relativa doglianza formulata dal ricorrente è, in definitiva, priva di pregio.
Quanto alla successiva lagnanza contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, avente ad oggetto, in sostanza l’avvenuta dimostrazione della penale responsabilità del ricorrente, si osserva, in primo luogo che la imputazione a lui mossa ha ad oggetto la omessa presentazione della obbligatoria dichiarazione Iva, circostanza di fatto questa che il ricorrente non ha contestato; le sue doglianze attengono, pertanto, alla sola determinazione dell’entità della imposta evasa (circostanza comunque rilevante, posto che il delitto contestato deve ritenersi integrato solo in caso di superamento di un certo importo di tributo evaso).
A tale determinazione gli Uffici tributari sono pervenuti tramite l’utilizzo dello strumento del cosiddetto “spesometro”, raggiungendo, peraltro, osserva il ricorrente, un risultato, cioè l’entità della imposta sul valore aggiunto ch risulterebbe essere stata evasa, che è superiore di solo circa 4.000,00 euri alla soglia di punibilità fissata dal legislatore.
Osserva al riguardo il Collegio che, in disparte la circostanza (sebbene la stessa non sia trascurabile) che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte ai fini della determinazione dell’ammontare delle imposte evase il giudice penale è legittimato, ferma restando la possibilità per questo di esaminare anche altri elementi probatori – ove gli stessi siano, però, stati offerti quanto meno segnalati dalla parte che vi abbia interesse -, a prendere in considerazione, stante il generale principio della libertà dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudicante proprio del processo penale, anche le risultanze degli eventuali accertamenti, sebbene induttivi, operati dagli Uffici tributari (così, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 agosto 2019, n. 36207, rv 277581; Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 ottobre 2013, n. 40992, rv 257619), nel caso che ora interessa, secondo quanto pacificamente risultante dagli atti, la determinazione dell’imposta evasa dal COGNOME è stata compiuta attraverso la consultazione della banca-dati (comunemente, ma con espressione fuorviante, indicata come “spesometro”) contenente i riferimenti delle fatture commerciali emesse o ricevute, quanto al caso di specie, dal COGNOME in quanto titolare della omonima ditta individuale.
Non si tratta, pertanto, di un accertamento di carattere induttívo ma di un accertamento avente un contenuto “materiale”, essendo fondato su dati “reali” e non merannente presuntivi, costituiti appunto dalle fatture commerciali che all’Amministrazione tributaria risultano essere state emesse dal COGNOME o da questo ricevute, poco rilevando che il dato informativo in
tale modo acquisito non sia stato implementato dal prelievo fisico dei documenti i cui contenuti sono stati in tale modo assunti agli atti.
La correttezza del metodo adottato in sede di merito per la determinazione dell’importo della imposta della cui evasione si tratta, rende evidentemente ingiustificata anche questa secondo,, censura mossa dal ricorrente avverso la sentenza impugnata.
Passando al successivo motivo di impugnazione, riferito alla mancata applicazione nel caso in esame della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. si rileva che ciò, secondo quanto risultante dalla impugnata sentenza, è stato motivato dalla Corte di Taranto a cagione della esistenza, nella storia personale dell’imputato, di altri due precedenti penali della medesima specie di quello per cui è ora processo, fattore questo che è apparso alla Corte territoriale tale da integrare il requisito della abitualità n comportamento, ostativo alla applicabilità della causa di non punibilità in questione.
A tale motivazione il ricorrente ha, genericamente, opposto un giudizio di manifesta illogicità, oltre che la rilevazione di una non meglio identificata violazione di legge; ora, quanto a tale secondo aspetto, non è assolutamente chiaro in quali termini la esclusione della causa di non punibilità si ponga in contrasto con alcuna norma legislativa, di tal che la doglianza si palesa del tutto inammissibile; quanto al denunziato vizio di motivazione si osserva che la motivazione con la quale la Corte distrettuale ha rigettato la domanda volta al riconoscimento del beneficio, lungi dall’essere manifestamente illogica (il che, stante l’ampio margine di discrezionalità che compete ai giudici del fatto nel riconoscere gli estremi della causa di non punibilità, già renderebbe inammissibile sul punto il sindacato di questa Corte di legittimità), è, viceversa, pienamente in linea con la giurisprudenza della Corte regolatrice (si vedano, infatti: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 8 aprile 2024, n. 14073, rv 286175; Corte di cassazione, Sezione II penale, 24 settembre 2018, n. 41011, rv 274260), secondo la quale il presupposto ostativo alla applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole di quello per cui si procede (Corte di cassazione, Sezione I penale, 7 marzo 2024, n. 9858, rv 286154).
Non ignora questo Collegio che sul punto la Corte ha espresso anche tesi apparentemente dissonanti rispetto a quella ora proclamata (si veda, infatti,
Corte di cassazione, Sezione VI penale, 10 gennaio 2020, n. 605, rv 278095; Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 luglio 2017, n. 35757, rv 270948, secondo la quale il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall’esistenza di precedenti penali gravanti sull’imputato), ma, si osserva, quanto al caso di specie la, solo apparente, distonia del dictum della Corte tarentina con il richiamato orientamento giurisprudenziale è ricondotta a coerenza sistematica ove si rifletta sulla circostanza, debitamente valorizzata in sede di merito, che i precedenti penali gravanti sul COGNOME sono caratterizzati dalla medesimezza di indole rispetto a quello ora in discussione, di tal che essi – esulando il giudizio rispetto ai medesimi, da un parametro meramente soggettivo legato alla personalità del reo – costituiscono, per lo stesso legislatore – il quale ha precisato che deve intendersi abituale il comportamento, come tale inidoneo ad ingenerare un’offesa di particolare tenuità, allorché “l’autore (…) abbia commesso più reati della stessa indole” – un sintomo, oggettivamente ostativo alla riconoscibilità del beneficio in questione, della abitualità della condotta e, pertanto, della maggiore offensività del comportamento posto in essere dal prevenuto.
E’ al riguardo, infatti, rimarchevole il dato che la Corte distrettuale, ai fini della esclusione della ipotesi non punibile per la particolare tenuità non abbia rimandato ai “plurimi precedenti penali di varia natura” che ombreggiano la figura dell’imputato ma specificamente ai “due precedenti penali della stessa indole” che, appunto, ne delineano la abitualità nel delitto ora in contestazione.
Venendo al quarto motivo di doglianza, riferito alla entità della pena irrogata, va osservato che il pur sussistente (e consapevole) scostamento della pena inflitta dal minimo edittale relativo ratíone temporis al reato in contestazione – scostamento non certo elevato, come dimostrato dal fatto che il semplice riconoscimento (frutto di generosa attribuzione) delle circostanze attenuanti generiche ha restituito l’entità della pena al minimo edittale vigente al momento dei fatti – è stato – con motivazione che, essendo stata plausibilmente resa in un ambito, quale quello della dosímetria sanzionatoria, governato dalla discrezionalítà giudiziaria, non è suscettibile di sindacato laddove non manifestamente illogica – giustificato non certo a cagione della entità, invero contenuta rispetto alla soglia di punibilità, della evasione tributaria posta in essere dal COGNOME, ma, in termini pienamente logici, dal fatto che per un verso la condotta ora giudicata è inserita in un contesto illecito di più ampio respiro, caratterizzato da una generale trascuratezza degli
obblighi, anche contabili, funzionali al regolare adempimento delle obbligazioni tributarie e che, per altro verso, la personalità dell’imputato, gravato da “plurimi recedenti penali” giustifica una risposta – non solo sanzionatoria ma anche rieducativa – da parte dell’ordinamento la cui adeguatezza richiede tempi dilatati rispetto alla loro minima durata possibile.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente va condannato, visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore