Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6820 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6820 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del COGNOME Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso
lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO Il difensore insiste nell’accoglimento del ricorso
L
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 22 dicembre 2022 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Avezzano il 15 dicembre di 202 a NOME COGNOME alla pena di un anno, un mese e 15 giorni di reclusio riconosciuta la continuazione e le circostanze attenuanti generiche, per i re art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per l’omessa presentazione delle dichiarazioni Iv gli anni di imposta 2013, 2014 e 2015.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso ta sentenza deducendo, con l’unico motivo, l’omessa risposta al primo motivo d appello sulla carenza dell’elemento soggettivo del reato.
Dopo aver riportato la motivazione della sentenza del Tribunale di Avezzano sul dolo specifico, si rileva che la Corte territoriale non avrebbe risposto al di appello sull’avvenuto deposito della comunicazione annuale dei dati Iva, c dimostrerebbe l’assenza del dolo specifico.
Il motivo sarebbe rilevante ai fini della decisione perché inciderebbe s prova della volontarietà dell’omessa dichiarazione; la presentazione de comunicazioni annuali confermerebbe quanto dichiarato dall’imputato sin dall’inizio e cioè che l’omissione era il frutto di una non corretta comunicazion lo studio commercialista incaricato della tenuta della contabilità aziendale.
Il difensore ha, poi, depositato una memoria, anche in replica a argomentazioni del Procuratore Generale, con cui ha chiesto raccoglimento del ricorso proposto, mancando la sentenza della motivazione sulla sussistenz dell’elemento soggettivo del reato.
Si rappresenta infine che dopo la presentazione del ricorso, l’imputato, qu legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, aderito alla cd. «rottamazione quater» per il pagamento dell’imposta evasa, come da documentazione allegata, e si è formalmente impegNOME al pagamento del debito tributario omesso per le annualità 2013, 2014 e 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È inammissibile la produzione documentale relativa al pagamento del debito tributario effettuata in sede di conclusioni.
Secondo la giurisprudenza (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013 Platarnone, Rv. 254302 – 01), nel giudizio di legittimità possono essere prod esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibir precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e n
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comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito.
I documenti prodotti costituiscono prove nuove, potenzialmente incidenti sulla confisca, non valutabili in sede di legittimità.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. La sentenza, dopo aver riassunto la decisione di primo grado ed i motivi di appello sull’elemento soggettivo del reato, ha descritto a pag. 4 nel primo capoverso la condotta commessa dall’imputato, per altro, indicando erroneamente che si sarebbe concretizzata nell’errata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, per gli anni 2013, 2014 e 2015, mentre la condanna attiene all’omessa presentazione delle dichiarazioni Iva, tanto che nei righi successivi la stessa Corte territoriale fa riferimento all’evasione dell’Iva.
La Corte di appello ha, poi, dato atto, nel secondo capoverso di pag. 4, dell’elemento oggettivo del reato, provato dalle dichiarazioni di un teste in servizio presso la Guardia RAGIONE_SOCIALE; va rilevato che l’elemento oggettivo del reato non è contestato dal ricorrente.
2.2. Rispetto al motivo di appello, specifico, sulla sussistenza del dolo del reato contestato, l’unico passaggio che si rinviene è quello in cui la sentenza afferma che la colpevolezza sussisterebbe in quanto «la dedotta estraneità dell’imputato nella gestione della ditta individuale» sarebbe meramente assertiva e contrastante con il compendio probatorio in atti.
Tale motivazione non è inerente al motivo di appello, in quanto l’imputato è stato condanNOME quale legale rappresentante di una RAGIONE_SOCIALE, e non di una ditta individuale, né ha contestato l’estraneità alla gestione, bensì la presentazione di dichiarazioni Iva che, seppure non incidenti sull’elemento oggettivo, potrebbero in astratto significare l’assenza di una volontà di sottrarsi al pagamento dell’Iva, trattandosi dei documenti poi adoperati per ricostruire l’imposta evasa.
Il motivo di appello concerneva l’assenza di dolo e la sussistenza, al più della colpa, tenuto conto delle condotte antecedenti e dell’omesso controllo dell’attività del commercialista.
2.3. La motivazione è, pertanto, assente rispetto alle questioni dedotte ed è manifestamente illogica perché concerne un fatto, la gestione della ditta individuale, estraneo all’imputazione ed alle ragioni della condanna.
2.4. Si impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per un nuovo giudizio.
2.5. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza, in tema di reati tributari, l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla
responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere; tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull’operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordiNOME l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso il 24/10/2023.