Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3672 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3672 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE dell’Il dicembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 30 aprile 2024, con la quale NOME COGNOME, era stato condanNOME alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 5 del d. Igs. n. 74 de (capo U); fatto commesso in RAGIONE_SOCIALE il 30 dicembre 2016.
Letta la memoria del 7 ottobre 2025, con la quale l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di fiducia di COGNOME, ha chiesto che sia disposta la rimessione degli atti al Presidente della Co affinché, previa riassegnazione ad altra Sezione, il ricorso possa essere trattato.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio d colpevolezza del ricorrente, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fo probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell’adeguata ricostruzione operata d giudici di merito, i quali hanno richiamato gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza (la utilizzabilità è stata ben argomentata alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), da cui è emerso che la RAGIONE_SOCIALE, di cui COGNOME è stato legale rappresentante all’epoca dei fat non ha presentato le dichiarazioni dei redditi e dell’iva riferite al 2015, pur essendovi tenuta, evasione iva pari a 245.985,38 euro e ires pari a 4.565.284,07 euro, avendo la Corte di appello sottolineato la coerenza delle acquisizioni probatorie delineatesi a carico dell’imputato, rimas prive di una seria smentita, e ciò anche rispetto alla sussistenza dell’elemento soggettivo desumibile dalla rilevante entità delle imposte evase e dal loro mancato pagamento postumo.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il 31 ottobre 2025.