Omessa Dichiarazione: Quando la Cassazione non può Rivedere i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in sede di legittimità, in particolare per il reato di omessa dichiarazione previsto dal d.lgs. 74/2000. Il caso riguarda un imprenditore condannato per aver omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali, superando le soglie di punibilità previste dalla legge. La Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, ribadisce un principio fondamentale: le valutazioni sui fatti e sulle prove sono di competenza esclusiva dei giudici di merito e non possono essere rimesse in discussione in Cassazione, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria.
I Fatti del Caso: La Ricostruzione del Reddito da Parte dell’Agenzia delle Entrate
Un imprenditore individuale veniva condannato in Corte d’Appello per il reato di cui all’art. 5 del d.lgs. 74/2000. L’accusa si basava su una ricostruzione del suo volume d’affari effettuata dall’Agenzia delle Entrate. Gli inquirenti, attraverso l’interrogazione dei principali clienti dell’impresa, avevano accertato un debito IVA non dichiarato per oltre 54.000 euro e un ammontare di IRPEF dovuta e non dichiarata per 95.000 euro.
Di fronte a questi accertamenti, l’imputato non forniva alcun elemento a propria discolpa, né contribuiva alla ricostruzione della contabilità, omettendo di indicare eventuali elementi passivi che avrebbero potuto ridurre l’imponibile.
La Decisione della Cassazione sull’Omessa Dichiarazione
L’imprenditore presentava ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo: la violazione di legge in relazione al superamento della soglia di punibilità. Sostanzialmente, contestava la quantificazione del debito fiscale che aveva portato alla sua condanna.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che la doglianza dell’imprenditore non rientrava nel numerus clausus delle censure ammissibili in sede di legittimità. Contestare l’ammontare dell’imposta evasa significa, infatti, mettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, attività che sono riservate esclusivamente al giudice di merito (in questo caso, la Corte d’Appello).
La Distinzione tra Questione di Fatto e Violazione di Legge
Il punto centrale della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di fatto e quello di legittimità. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono riesaminare le prove. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e completa. Se la motivazione del giudice di merito è congrua e spiega in modo esauriente l’iter logico-giuridico seguito, essa diventa insindacabile in Cassazione.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse fornito una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata. I giudici di secondo grado avevano esaminato tutte le argomentazioni difensive e avevano raggiunto le loro conclusioni attraverso una disamina completa e approfondita delle risultanze processuali. La decisione si fondava su apprezzamenti di fatto solidi, basati sugli elementi forniti dall’Agenzia delle Entrate, e non presentava alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà. Pertanto, il tentativo del ricorrente di rimettere in discussione tali apprezzamenti si è scontrato con i limiti strutturali del giudizio di cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che, in materia di reati tributari come l’omessa dichiarazione, la ricostruzione del reddito basata su accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, se ben motivata dal giudice di merito, assume un valore probatorio difficilmente contestabile in Cassazione. Per l’imputato, è cruciale fornire elementi concreti a propria difesa già nelle fasi di merito, come documentazione contabile o prove di costi sostenuti, poiché in sede di legittimità non sarà più possibile introdurre nuove valutazioni sui fatti. La declaratoria di inammissibilità comporta, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000 euro.
È possibile contestare in Cassazione la ricostruzione dei redditi fatta dal giudice di merito?
No, non è possibile se la contestazione riguarda la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti. La Corte di Cassazione può intervenire solo in caso di violazione di legge o di motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o carente, ma non può riesaminare il merito della vicenda.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è fissato dalla Corte.
Su quali basi è stato ricostruito il volume d’affari nel caso di omessa dichiarazione?
Il volume d’affari dell’impresa individuale è stato ricostruito sulla base degli elementi forniti dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha condotto indagini interrogando i principali clienti dell’imprenditore per determinare l’ammontare delle operazioni commerciali effettivamente avvenute.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3465 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3465 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CHIARI il 24/10/1963
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato d 5 d.lgs. 74/2000, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in superamento della soglia di punibilità.
La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di l investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati a del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in ca siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’i giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, d motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fat circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni d essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso u completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sott della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, c dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che l’accer avvenuto sulla base degli elementi forniti dall’Agenzia delle Entrate, che il volu dell’impresa individuale è stato ricostruito attraverso l’interrogazione dei principal dalle suddette indagini è emerso un debito per Iva non dichiarata pari a euro 54 ammontare di Irpef dovuta e non dichiarata pari a euro 95.000, senza che l’imput fornito alcun contributo alla ricostruzione della contabilità della ditta, nean elemento di natura passiva.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore dell delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 04/10/2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente