Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39782 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39782 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di NOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 14/9/2023 la Corte di appello di COGNOME confermava la pronuncia emessa il 28/1/2019 dal locale Tribunale, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno di reclusione.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando che il superamento della soglia di punibilità sarebbe stato accertato con mere presunzioni della Guardia di finanza, che non potrebbero assurgere a prova in sede penale, con evidente vizio motivazionale.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché – riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello – tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame – pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il superamento della soglia di punibilità di cui all’art. 5 era stato adeguatamente accertato, e che l’imputato non aveva allegato alcun elemento di segno contrario, con particolare riguardo ad eventuali spese e costi; questi argomenti, peraltro, sono contestati nel ricorso con affermazioni generiche, che contestano una indimostrata, mera “trasposizione delle presunzioni in ambito penale”, in contrasto con il contenuto della sentenza.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024