Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18614 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18614 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Pagani il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 27/06/2023 dalla Corte d’Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27/06/2023, la Corte d’Appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, in data 12/09/2022, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all’art. 5 d.lv. n. 74 del 2000, a lui ascritto per l’anno di imposta 2 in qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
Ricorre per cassazione l’COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla nullità assoluta derivante dalla omessa notifica del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale. Si censura la sentenza per avere la Corte territoriale disatteso il corrispondente motivo di appello, ritenendo rituale la notifica a mezzo posta perfezionatasi con la compiuta giacenza per mancato ritiro.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità. Si censura la decisione perché motivata solo attraverso verifiche cartolari di carattere presuntivo, certamente inidonee a giustificare una sentenza di condanna specie dopo la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, senza alcun effettivo accertamento in ordine alla corretta determinazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta evasa e alle eventuali ragioni impeditive RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione e del versamento RAGIONE_SOCIALE imposte. Si lamenta inoltre, quanto alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento psicologico, la mancata considerazione del sequestro RAGIONE_SOCIALE quote societarie, disposto nel febbraio 2012, e RAGIONE_SOCIALEa denuncia di smarrimento RAGIONE_SOCIALEa documentazione contabile RAGIONE_SOCIALEa società presentata nel luglio 2013.
2.3. Violazione di legge con riferimento al diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche. Si censura la mancata considerazione del comportamento processuale RAGIONE_SOCIALE‘NOME, il quale, una volta venuto a conoscenza del processo, aveva illustrato al Tribunale le vicende societarie e personali che gli avevano fatto perdere il controllo RAGIONE_SOCIALEa società e di presentare la dichiarazione dei redditi.
2.4. Violazione di legge con riferimento al rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di sospensione del processo per messa alla prova. Si censura la motivazione del diniego, fondate su remoti precedenti e senza alcuna valutazione in ordine al programma presentato.
2.5. Vizio di motivazione su tutti i profili già censurati per violazione di legge
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la genericità e manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate.
Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore sviluppa e riprende i motivi di ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Assume invero rilievo assorbente il fatto che l’COGNOME è comparso all’udienza del 12/09/2022, ovvero nel corso del giudizio di primo grado: udienza
in cui non solo non risulta essere stato chiesto, dalla difesa ricorrente, un termine per organizzare la difesa (art. 184, secondo comma, cod. proc. pen.), ma che l’COGNOME ha utilizzato per rendere spontanee dichiarazioni sul merito RAGIONE_SOCIALE accuse a lui rivolte (cfr. pag. 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata). Appare dunque pacifica l’applicabilità, nella fattispecie in esame, RAGIONE_SOCIALEa sanatoria di cui al primo comma del predetto art. 184.
- Per ciò che riguarda il secondo ordine di censure, deve anzitutto qui richiamarsi il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorat quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità, RAGIONE_SOCIALEa credibilità, RAGIONE_SOCIALEo spessore RAGIONE_SOCIALEa valenza probatoria de singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le doglianze difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito RAGIONE_SOCIALE valutazioni operate dalla Corte d’Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa e più favorevole lettura RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite, il cui apprezzamento in questa sede è evidentemente precluso.
D’altra parte, la Corte d’Appello ha diffusamente richiamato, nella prima parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione, gli esiti RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria svolta in primo grado, nonché l valutazioni espresse dal Tribunale in ordine alla piena convergenza RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite rispetto all’ipotesi accusatoria, con particolare riferimento: agl accertamenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e poi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in ordine al volume di affari emerso ma non riscontrato presso la RAGIONE_SOCIALE, non avendo l’NOME prodotto la documentazione contabile dichiarando altresì di aver smarrito le fatture; all’avvenuta cessione secondo tali valutazioni presuntive – RAGIONE_SOCIALE‘intera merce nella medesima annualità, con conseguente determinazione RAGIONE_SOCIALE‘IVA e RAGIONE_SOCIALE‘IRES evase (cfr. pag. 3, cit.); alla ritenuta attendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni testimoniali, cui corrispondeva la scarsa plausibilità RAGIONE_SOCIALE spiegazioni offerte dall’COGNOME con le già richiamate dichiarazionispontanee (cfr. pag. 3, cit.). Si tratta di un compendio argomentativo valutabile congiuntamente alle considerazioni svolte nella sentenza impugnata, secondo i noti principi in tema di “doppia conforme”.
Dal canto proprio, la Corte territoriale ha condiviso il percorso argomentativo tracciato dal primo giudice, sottolineando sia la piena legittimità del procedimento utilizzato in sede di indagini per la quantificazione del volume di affari RAGIONE_SOCIALE‘imposta evasa, sia la “tenuta” degli esiti RAGIONE_SOCIALE‘attività investigativa rispetto controdeduzioni difensive.
A tale ultimo proposito, la Corte d’Appello (pag. 6) ha per un verso posto in rilievo l’assoluta genericità RAGIONE_SOCIALEa denuncia di smarrimento prodotta dall’NOME, genericità che aveva impedito la possibilità di affermare che l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa denuncia fosse effettivamente costituito dalla documentazione rilevante nel caso di specie.
Per altro verso, sono state richiamate e condivise le considerazioni del Tribunale in ordine alla inconsistenza RAGIONE_SOCIALEa giustificazione addotta per la condotta omissiva qui ascritta, imperniata sull’avvenuto sequestro RAGIONE_SOCIALE quote societarie: avendo il primo giudice osservato che il sequestro non aveva certo impedito all’NOME di disporre RAGIONE_SOCIALEa merce acquistata, né tanto meno avrebbe potuto esimerlo dall’adempimento degli obblighi dichiarativi su di lui gravanti quale amministratore RAGIONE_SOCIALEa società (cfr. pag. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, in cui si sottolinea anche l’inverosimiglianza di quanto sostenuto dal ricorrente in ordine alla sopravvenuta necessità di distruggere la merce, coinvolgendo le autorità sanitarie, in quanto ciò avrebbe necessariamente dovuto implicare la redazione di un verbale, o comunque un riscontro documentale circa l’intervento RAGIONE_SOCIALE predetta autorità: laddove invece nessun documento era stato offerto a sostegno di tale prospettazione).
Le concordi valutazioni dei giudici di merito appaiono pienamente in linea con il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di reati tributari, per principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l’art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta dovuta, ferma restando l’autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall’art. 192, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581 – 01). A fronte di ciò, le doglianze veicolate con il motivo di ricorso appaiono meramente reiterative di quanto già prospettato e motivatamente disatteso dalla Corte territoriale.
Anche le censure volte a sostenere l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo appaiono manifestamente infondate.
Si tratta di doglianze imperniate su quanto già illustrato nel precedente paragrafo (smarrimento RAGIONE_SOCIALEa documentazione, intervenuto sequestro RAGIONE_SOCIALE quote), la cui inconsistenza è stata chiarita dai giudici di merito, e che la Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha ritenuto (pag. 6, cit.) indicativa del dolo specifico del reato, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa condizione soggettiva RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME (esperto imprenditore) e RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALE imposte evase, ampiamente superiore alla soglia di punibilità (a tale ultimo proposito, cfr.
Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022 – 01, secondo la quale «in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall’entità del superamento RAGIONE_SOCIALEa soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, RAGIONE_SOCIALE‘esatto ammontare RAGIONE_SOCIALE‘imposta dovuta»).
A non diverse conclusioni deve pervenirsi quanto ai rilievi concernenti la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche.
La Corte d’Appello ha motivato la propria decisione sottolineando la necessità di ricondurre la concessione del beneficio ad elementi concretamente valutabili in senso positivo, ritenuti nella specie insussistenti anche per l’assenza di elementi indicativi di una resipiscenza rispetto alla condotta omissiva ascritta al ricorrente (cfr. pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Si tratta di una valutazione incensurabile in questa sede, che non può dirsi utilmente confutata dalle già ricordate dichiarazioni spontanee rese dall’COGNOME, con le quali egli aveva negato ogni addebito: dichiarazioni che costituiscono ovviamente un legittimo esercizio del proprio diritto di difesa, ma che – altrettanto ovviamente – non possono essere di per sé considerate, sic et simpliciter, come un elemento idoneo a supportare l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 62-bis cod. pen.
Anche la residua censura è manifestamente infondata.
La Corte territoriale è pervenuta al rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di messa alla prova valorizzando una “indole truffaldina” RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, desunta dai plurimi precedenti per reati fallimentari e dalla stessa complessiva condotta oggetto RAGIONE_SOCIALE‘odierno giudizio, formulando su tali basi una prognosi negativa quanto alla futura commissione di reati analoghi, ed escludendo che, in rapporto alla tipologia di reato ascritta all’COGNOME, potesse conferirsi validità rieducativa ad un programma “articolato sul coinvolgimento del prevenuto in attività di volontariato in parrocchia” (cfr. pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Anche in questo caso, trattasi di una valutazione di merito immune da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità qui deducibili (cfr. in argomento Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602 – 01, secondo la quale «in tema di sospensione del processo per la messa alla prova RAGIONE_SOCIALE‘imputato, il giudice che rigetti l’istanza di sospensione sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all’astensione RAGIONE_SOCIALE‘imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato»).
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 28 marzo 2024
GLYPH
estensore GLYPH
Il Presidente