Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1543 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1543 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN MARTINO SANNITA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con due motivi di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto: a) vizio di violazione di legge in relazione all’art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000 e correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 121, 192 e 597, cod. proc. pen. con riferimento al superamento della soglia di punibilità e alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato e travisamento probatorio per omissione (primo motivo: in sintesi, si censura la sentenza impugnata in quanto i giudici di appello avrebbero confermato la sentenza di primo grado accreditando la ricostruzione operata dal tribunale secondo cui l’ammontare dell’imposta evasa sarebbe stata correttamente calcolata dalla Guardia di finanza, non dovendosi tener conto dei costi non contabilizzati prodotti dalla difesa; sostiene il ricorrente che i giudici di appello non avrebbero compiuto alcuna autonoma valutazione dei fatti devoluti, limitandosi a sostenere con una motivazione del tutto apparente che gli esborsi indicati non costituirebbero costi di impresa, ma esborsi non contabilizzati e non rettamente documentati che la società potrebbe aver sostenuto per qualsiasi motivo, certamente non qualificabili come costi; si tratterebbe di una motivazione censurabile in quanto i giudici d’appello non avrebbero tenuto conto degli elementi fattuali e concreti offerti dalla difesa idonei a dimostrare i costi effettivamente sostenuti e, quindi, l’esatto volume d’affari generato dalla società per l’anno d’imposta 2015; che tali elementi in particolare sarebbero costituiti dalla consulenza tecnica di parte, dagli estratti conto bancari ad essa allegati e dalla deposizione dibattimentale del commercialista che aveva redatto la CTP; la verifica della correttezza del calcolo dell’imposta evasa compiuta nei gradi di momento, quindi, dovrebbe ritenersi del tutto apparente e parziale); b) vizio di violazione di legge in relazione all’art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000 e correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 121, 192 e 597, cod. proc. pen., quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e travisamento per omissione (secondo motivo: si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la prova del dolo sarebbe rappresentata dal fatto che l’imputato non avrebbe pagato le imposte dovute in virtù della dichiarazione omessa; si tratterebbe di affermazione censurabile in quanto non tiene conto della giurisprudenza di legittimità secondo cui la sussistenza del dolo specifico nel reato di omessa dichiarazione richiede la ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi del fatto che l’obbligato abbia consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di punibilità; diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d’appello, il dolo omissivo sarebbe escluso dagli elementi indicati in precedenza in relazione al primo motivo, nonché dalla situazione di crisi in cui versava la società del ricorrente, posta in liquidazione Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
proprio nel 2016, nonché, ancora, dalla presentazione della dichiarazione per le precedenti annualità);
ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto: a) entrambi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) prefigurano peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; c) entrambi sono manifestamente infondati perché inerenti ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato;
rilevato, infatti, quanto al primo motivo, che i giudici di appello motivano puntualmente indicando le ragioni per le quali il reato ben potesse considerarsi integrato con superamento della soglia diponibilità; che, in particolare, già la prima sentenza aveva osservato come la contabilità della società relativa al 2015, anno cui si riferirebbero i costi dichiaratamente sostenuti e non considerati, risultasse regolare, sicché ricorrerebbe una anomala ipotesi nella quale l’imprenditore avrebbe sostenuto costi, peraltro documentabili, ma non li avrebbe iscritti in contabilità; con motivazione non manifestamente illogica, i giudici d’appello qualificano tale condotta come inspiegabile e contraria all’interesse dell’imprenditore, nella misura in cui i costi sostenuti sono deducibili e detraibili dal punto di vista fiscale, sì che è condotta del tutto incomprensibile quella dell’imprenditore che, avendo sostenuto costi di impresa, non li iscriva in contabilità; si aggiunge, in particolare, in sentenza come i predetti costi sono in gran parte privi di documentazione giustificativa, e nella parte in cui tale documentazione esiste, essa è incompleta, formalmente errata ed inattendibile, come indicato nella sentenza di primo grado; con motivazione altrettanto logica, i giudici d’appello sottolineano come, in realtà, gli esborsi indicati non costituiscono costi di impresa ma esborsi non contabilizzati e non rettamente documentati che la società può aver sostenuto per qualsivoglia motivo, certamente non qualificabili come costi; a tal proposito, i giudici territoriali sottolineano come proprio la mancata presentazione della dichiarazione annuale dei redditi fornisca una chiave di lettura affidabile in ordine alle ragioni per le quali la società nel 2015 avesse dato luogo ad esborsi non contabilizzati non rettamente documentati e in buona parte privi di titolo, richiamando in particolare il disposto dell’articolo 32 DPR n. 600 del 1973; a tal proposito osservano come tale presunzione non sia applicabile al diritto penale, ma consente tuttavia di evidenziare come gli esborsi di impresa non contabilizzati non possono affatto presumersi in generale come costi ma, al Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
contrario, possono essere contraddistinti da una pluralità di titoli tale da indurre il legislatore fiscale a ritenerli addirittura profitti, a fronte della natura passiva esborsi;
ritenuto, poi quanto al secondo motivo, che analogamente i giudici d’appello, con motivazione non manifestamente illogica, affermano come l’imputato fosse al corrente dei propri redditi avendoli prodotti, sicché quando aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi era dunque al corrente del fatto che l’imposta evasa fosse superiore alla soglia di legge, escludendo peraltro i giudici territoriali la ricorrenza di alcuna ipotesi di errore di fatto o di errore di dir conseguente ad ignoranza inevitabile; aggiungono, tra l’altro, i giudici territoriali come gli esborsi invocati dall’imputato documentavano adeguatamente come la sua gestione del patrimonio sociale nel 2015 fu intesa all’utilizzo improprio di ogni attività sociale in evasione di imposta, al fine di trattenere per sé o utilizzare per proprie finalità l’interezza del profitto sociale, senza erogare l’imposta in favore del Fisco;
ritenuto che, pertanto, al cospetto di tale apparato argonnentativo, le doglianze del ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di appello, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità; ed invero, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 – 01); e ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie;
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ét . mmende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso, 1’11/12/2025