Omessa Dichiarazione per Gratuito Patrocinio: la Cassazione Sancisce l’Inammissibilità
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, garantito anche a chi non dispone delle risorse economiche per sostenerne i costi, attraverso l’istituto del patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, l’accesso a tale beneficio è subordinato alla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito il rigore necessario in questa materia, sanzionando una omessa dichiarazione per il gratuito patrocinio con l’inammissibilità del ricorso. Analizziamo la decisione per comprenderne la portata e le implicazioni.
I Fatti del Caso: Una Dichiarazione Incompleta
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per il reato previsto dall’art. 95 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia (d.P.R. 115/2002). L’imputato era stato ritenuto colpevole di aver omesso di dichiarare l’esistenza di un precedente penale nella sua istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio.
Sentendosi ingiustamente condannato, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, contestando la decisione dei giudici di merito su due fronti principali. Il ricorso, tuttavia, è stato giudicato inammissibile dalla Suprema Corte, che ha colto l’occasione per ribadire principi fondamentali sia sul merito della questione sia sugli aspetti procedurali della redazione di un ricorso.
La Valutazione della Corte e l’Importanza della Correttezza nella Richiesta di Gratuito Patrocinio
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e generico. In primo luogo, ha stabilito che i motivi presentati non contenevano un’analisi critica e specifica delle argomentazioni su cui si basava la sentenza impugnata, un requisito essenziale per qualsiasi atto di impugnazione. Citando precedenti giurisprudenziali consolidati, i giudici hanno sottolineato che un ricorso non può limitarsi a ripetere le doglianze già esposte nei gradi precedenti, ma deve confrontarsi puntualmente con la logica della decisione che intende contestare.
Le Motivazioni: Perché il Precedente Penale Rileva
Entrando nel merito della questione, la Corte ha spiegato perché l’omessa dichiarazione per il gratuito patrocinio relativa a un precedente penale fosse così rilevante. Secondo i giudici, tale omissione era idonea a incidere sulla presunzione iuris tantum (cioè valida fino a prova contraria) di superamento della soglia di reddito prevista per l’accesso al beneficio. In altre parole, la presenza di condanne penali può essere un indicatore che suggerisce la disponibilità di redditi non dichiarati, e la sua omissione impedisce all’autorità giudiziaria di effettuare le dovute verifiche. La dichiarazione, quindi, non è una mera formalità, ma un elemento essenziale per la valutazione dei requisiti di legge.
La Corte ha inoltre specificato che il secondo motivo di ricorso era altrettanto inammissibile, in quanto non affrontava le ragioni specifiche già chiaramente esposte nella sentenza di primo grado, che, essendo stata confermata in appello, ne costituiva parte integrante.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
La conseguenza di un ricorso inammissibile è duplice. In primo luogo, la condanna impugnata diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende. In questo caso, l’importo è stato fissato in tremila euro.
Questa ordinanza invia un messaggio chiaro: la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio deve essere compilata con la massima diligenza e trasparenza. Le omissioni, anche se apparentemente non legate direttamente al reddito, possono avere conseguenze penali e procedurali gravi, compromettendo non solo l’accesso al beneficio ma anche l’esito del giudizio stesso. La redazione dei ricorsi, inoltre, richiede una tecnica rigorosa e una critica puntuale delle sentenze, pena l’immediata declaratoria di inammissibilità.
Perché è stata considerata rilevante l’omessa dichiarazione di un precedente penale nella richiesta di gratuito patrocinio?
Perché, secondo la Corte, l’esistenza di un precedente penale è un elemento idoneo a incidere sulla presunzione (valida fino a prova contraria) che il richiedente superi la soglia reddituale prevista per legge, potendo suggerire l’esistenza di redditi non dichiarati.
Quali sono i requisiti per presentare un ricorso in Cassazione valido secondo questa ordinanza?
Un ricorso in Cassazione non può essere generico, ma deve contenere una necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Deve confrontarsi specificamente con le ragioni della sentenza, non limitandosi a ripetere motivi già presentati in appello.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1338 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1338 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRAPANI il 11/03/1976
avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;40
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Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il il 16 dicembre 2020 dal Tribunale di Palermo, che lo ha condannato per il reato di cui all’art.95, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 commesso in Palermo il 12 settembre 2017;
considerato che í motivi di censura non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la sussistenza del precedente penale di cui è stata omessa la dichiarazione era idonea a incidere sulla presunzione iuris tantum di superamento della soglia reddituale (Sez. 5, n. 23713 del 20/05/2021, Rv. 281438 – 01);
considerato che il secondo motivo non si confronta con le specifiche ragioni già esposte a pag. 2 della sentenza di primo grado, che integra la conforme sentenza di appello;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Presidente
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