Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5452 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5452 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO Della Repubblica Presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA nei confronti di:
COGNOME NOME NOME a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/09/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Reggio Calabria data per letta la relazione del AVV_NOTAIO COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palmi propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale per il riesame di Reggio Calabria che annullava, per carenza del fumus, il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Palmi a carico di COGNOME NOME, con riferimento al reato di cui all’art. 5 d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 – omessa dichiarazione I.R.P.E.F. anno di imposta 2020 -in relazione alla percezione di redditi provento di attività illecite (narcotraffico), fatti oggetto di separato giudizio.
Il ricorso è affidato a tre motivi, tutti articolati con riferimento alla sussisten del fumus commissi delícti.
In particolare, con il primo motivo il Pubblico Ministero ricorrente deduce violazione dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla erronea applicazione dell’art. 240 cod. pen. e all’art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74: il ricorrente ritiene che la motivazione del Tribunale del riesame si fondi su una sovrapposizione del thema decidendum (e probandum) del procedimento relativo alla violazione fiscale oggetto del presente giudizio, rispetto a quello relativa ai fatti illeciti generativi di reddito, avendo il giudice del gravame ritenuto che non vi fosse prova certa dell’anno di imputazione del reddito provento di reato (e quindi dell’avvenuto superamento della soglia prevista dalla legge), anziché considerare tale dato come assodato e già provato nell’ambito di altri procedimenti, sicché, estendendo la sua cognizione ad aspetti propri delle altre vicende giudiziarie avrebbe richiesto, con riferimento al reto tributario, presupposti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, con conseguente ritenuta erronea applicazione sia dell’art. 240 cod. pen. che dell’art. 5 d. Igs. 74/00 citato.
Il secondo motivo, relativo a violazione di legge processuale ai sensi dell’art. 606, lett. c) cod. proc. pen., in particolare degli artt. 181, 270, 273 e 292 e 321 cod. proc. pen., parimenti si sofferma sul ritenuto dubbio circa l’imputabilità dei redditi da reato all’anno 2020, offrendo una lettura alternativa rispetto a quella svolta dal Tribunale di Reggio Calabria quanto al contenuto di una intercettazione acquisita nell’ambito di altro procedimento, lettura tale da ricondurre con elevata probabilità (o comunque con maggiore verosimiglianza) proprio al 2020 l’introito della somma provento di reato. Con particolare riferimento a tale intercettazione, inoltre, si deduce che la stessa non potesse essere utilizzata nel presente procedimento relativo al reato tributario, non ricorrendo i presupposti di legge.
Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., motivazione che si censura come manifestamente carente, illogica e contraddittoria in ragione del fatto che, ove anche si imputa se al
successivo anno 2021 il reddito da reato, sarebbe integrata la fattispecie di cui all’art. 5 con riferimento a tale successiva annualità, valutandosi, sotto altro profilo, come non rilevante ai fini del sequestro una oscillazione nella fissazione del tempus commissi delicti.
All’udienza fissata per la trattazione orale del procedimento, la Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Nelle more dell’udienza, il difensore dell’indagato COGNOME NOME ha trasmesso conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero, ovvero il relativo rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Ai fini della valutazione del primo motivo di ricorso, occorre anzitutto premettere che, come ricostruito dal Tribunale del riesame nell’ordinanza impugnata, i fatti oggetto del presente procedimento scaturiscono da altra vicenda processuale nella quale all’odierno indagato COGNOME NOME, in concorso con altri, si ascrivono plurimi delitti “…consistenti, sinteticamente, in importazione d ingenti quantità di stupefacenti di tipo cocaina” (pag. 1 dell’ordinanza impugnata). Sempre nell’ordinanza impugnata si legge, a pagina 3, che tali ipotesi di importazione sono state ascritte allo COGNOME in concorso con altri soggetti, e che l’individuazione dei redditi asseritamente percepiti dall’indagato sia stata operata su base presuntiva, “…basata sulla divisione in parti uguali tra i concorrenti nel singolo episodio delittuoso, del profitto del reato…”, con l’ulteriore precisazione, svolta sempre dal Tribunale del riesame che, per talune delle imputazioni (capi 9) e 10) del procedimento distrettuale) si fosse giunti alla determinazione degli importi del profitto conseguito sulla scorta di una stima, per la quali i portuali sarebbero stati destinatari di cifre corrispondenti, che non è stata ritenuta sempre corrispondente al vero. Ebbene, il primo motivo di ricorso non si confronta con le predette argomentazioni, svolte nell’ordinanza impugnata con motivazione esaustiva e scevra da profili di irragionevolezza. Il pubblico ministero ricorrente, testualmente, giunge ad affermare che il tema relativo alla individuazione del profitto dei delitti in materia di stupefacenti, reati fonte dei redditi illeciti ogg della contestazione elevata per il reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 del d. Igs. 74/00 citato, sarebbe proprio ed esclusivo del procedimento distrettuale presupposto, e che, comunque, la prova relativa all’entità dei profitti conseguiti sarebbe oltremodo complessa, con ciò sostanzialmente ipotizzando una non condivisibile preclusione per il Tribunale del riesame proprio in ordine al
valutazione del fumus del reato, prerogativa irrinunciabile dell’impugnazione cautelare.
Quanto al secondo motivo, si osserva come con esso, benché formulato come censura di violazione di legge processuale, si tenda ad ottenere una diversa valutazione in fatto delle emergenze investigative richiamate dal Tribunale del riesame (in particolare, del tenore della conversazione captata nell’ambito del procedimento distrettuale) al fine di ritenere “… se non certo almeno altamente probabile…” che il compenso per l’intermediazione illecita del traffico degli stupefacenti sia stato incassato da COGNOME NOME nel 2020, come da contestazione, e non nel 2021, ipotesi alternativa prospettata nell’ordinanza impugnata. Sul punto si osserva che la censura addotta si risolve in una richiesta di nuova valutazione in fatto, preclusa a questa Corte a fronte della condivisibile motivazione contenuta nell’ordinanza impugnata, e che con esso, nella sostanza, si prospetta un vizio di motivazione per manifesta carenza (e non inesistenza), illogicità e contraddittorietà, che l’art. 325 cod. proc. pen. non consente di dedurre in sede di ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali. Come infatti affermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093 – 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893 – 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01). 3. Il terzo motivo, formulato espressamente in relazione alla violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e), per le ragioni sopra esposte, non è consentito dalla legge atteso il disposto di cui all’art. 325 cod. proc. pen.. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 13/01/2026