Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13093 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13093 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2020 dalla Corte d’appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni, per il ricorrente, dell’AVV_NOTAIO, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 3 luglio 2020, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina che, per quanto di interesse in questa sede, aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME per il delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, e lo aveva condannato al pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, NOME COGNOME, in qualità di amministratore della società “RAGIONE_SOCIALE“, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione fiscale per l’anno 2012, con evasione dell’IRES per euro 93.747,00 e dell’IVA per euro 76.072, con condotta commessa il 29 dicembre 2013.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, quale sostituta dell’AVV_NOTAIO NOME, articolando un solo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo all’affermazione della responsabilità dell’imputato per la ritenuta sussistenza del dolo, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. proc. pen., nonché al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.
Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di motivare sulle specifiche censure formulate nell’atto di appello con riguardo alla sussistenza del dolo, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. proc. pen., e al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. trascrivono i motivi nuovi di appello, per esporre il contenuto delle censure in essi formulate, nelle quali si rappresentava l’assenza di accertamenti concreti, la mancata assunzione di testi richiesti dalla difesa, l’inoffensività del fatto con riguardo all’interesse protetto dalla norma incriminatrice, l’omessa considerazione della riferibilità della asserita condotta «alla persecuzione di altri fini, non accertati dal Giudice di primo grado», piuttosto che alla finalità d evasione, la speciale tenuità del danno cagionato. Si osserva che, nonostante queste censure, la sentenza impugnata non ha detto nulla con riguardo alla offensività della condotta, si è limitato ad una motivazione apparente in ordine alla sussistenza del dolo, e nessuna risposta ha fornito con riferimento alla richiesta di concessione delle attenuanti di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata, diversamente da quanto denunciato nel ricorso, ha offerto una corretta motivazione in ordine ai punti attinti dall’impugnazione, richiamando elementi precisi e congrui.
Innanzitutto, la Corte d’appello ha evidenziato che deve ritenersi accertata al di là di ogni ragionevole dubbio l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l’anno 2012, da parte della società “RAGIONE_SOCIALE“, di cui era amministratore l’attuale ricorrente, e la correlata evasione dell’IRES per euro 93.747,00, dell’IVA per euro 76.072, e dell’IRAP per euro 16.431,00. Si
rappresenta, specificamente, che gli accertamenti, compiuti dall’Amministrazione finanziaria con il metodo induttivo puro, hanno trovato piena conferma nella documentazione contabile successivamente prodotta dalla società a corredo di una istanza per l’accertamento in adesione: si precisa che questa documentazione evidenzia la coincidenza dei ricavi con quelli ricostruiti dall’Amministrazione finanziaria, ed una discordanza con riferimento ai soli costi, e che il procedimento per l’accertamento in adesione non si è perfezionato per contestazioni sollevate dagli interessati.
La Corte d’appello, poi, proprio muovendo da questa ricostruzione relativa alle imposte dovute e non pagate per gli importi sopra specificati, ricostruzione nemmeno contestata nel ricorso, e quindi dalla rilevante entità delle somme indebitamente non versate all’Erario, nonché dell’assenza di prospettazioni dirette ad indicare ragioni giustificative dell’omessa presentazione della dichiarazione diverse dalla finalità di evadere il fisco, ha ritenuto sussistenti l’offensività della condotta ed il dolo specifico, ed ha escluso la configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 13 bis cod. pen., e della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 14/02/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente