Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8026 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8026 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, che ha chiesto l’annullamento della sentenza e, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 maggio 2025, la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 16 gennaio 2024, ha assolto NOME COGNOME dal reato contestato al capo 5), relativo all’omessa presentazione delle dichiarazioni ai fine delle imposte sui redditi, in relazione all’anno d’imposta 2014, p il fatto non sussiste, ha dichiarato non doversi procedere per l’analogo reato, rela all’anno d’imposta 2012, contestato al capo 3), per intervenuta prescrizione, confermando la condanna per il reato di cui all’art. 5 del d.lgs. 74/2000 con riferime all’omessa presentazione della dichiarazione relativa alle imposte dirette in relazi
all’anno d’imposta 2013, contestato al capo 4, ha ridetermiNOME la pena in anni uno e mesi due di reclusione, concedendo i doppi benefici di legge e riducendo l’importo della confisc a C 114.914,38.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l’imputato, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606, com 1, lett. e) c.p.p., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motiva in relazione alla ritenuta sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha fondato la propria decisione s conclusioni di una perizia contabile, disposta in sede di appello, che, sebbene migliorati rispetto agli accertamenti iniziali della Guardia di Finanza, risulterebbe del tutto irrea e incompatibile con la situazione di fatto della società amministrata dall’imputato “RAGIONE_SOCIALE“. Si evidenzia come la società, nell’anno di imposta 2013, versas in una profonda e irreversibile crisi economica, culminata con la cessazione dell’attività primi mesi del 2014. Tale stato di crisi, pacificamente emerso in dibattimento, sarebb comprovato da plurimi elementi quali il drastico calo dei dipendenti, la perdita del DURC il crollo del fatturato e l’impossibilità di far fronte ai debiti verso fornitori, isti e professionisti. La perizia, invece, pur partendo da una documentazione contabile pacificamente incompleta (in particolare per l’assenza di gran parte delle fatture passiv a totale svantaggio dell’imputato), avrebbe determiNOME per l’anno 2013 un reddito imponibile di C 450.432,05 a fronte di ricavi per C 679.442,24. Ciò comporterebbe un margine di guadagno del 66,29%, un dato definito “assolutamente impossibile” per un’impresa edile, settore in cui i margini medi si attestano tra il 14% e il 18%, e anco più per la RAGIONE_SOCIALE che, in un “anno florido” come il 2011, aveva conseguito u margine del 17,21%. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, pertanto, manifestamente illogica e contraddittoria laddove, da un lato, dà atto dello stato di c della società e, dall’altro, avalla acriticamente le conclusioni del perito che delinea quadro di eccezionale redditività, senza fornire alcuna spiegazione plausibile per tale pales incongruenza. La Corte avrebbe erroneamente liquidato le obiezioni difensive, basate su studi di settore e dati storici della società, come meri “dati statistici” astratt confrontarsi con la concreta e drammatica realtà aziendale. Sotto il profilo soggettivo, contesta l’affermazione del dolo specifico di evasione. L’imputato, travolto dalla c aziendale e personale, non avrebbe potuto avere la percezione di conseguire utili, tanto meno di entità tale da superare la soglia di rilevanza penale. La Corte avrebbe disattes tale doglianza sulla base dell’erroneo presupposto fattuale di un utile di oltre 450.000 eu Si censura, infine, l’illogicità dell’argomento con cui la Corte ha svalutato elementi indi Corte di Cassazione – copia non ufficiale
della buona fede dell’imputato, come l’accettazione dell’eredità materna in pendenza degli accertamenti fiscali.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. e) c.p.p., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazio al trattamento sanzioNOMErio. Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello, pur riducendo pena rispetto al primo grado, abbia reiterato l’errore del Tribunale, omettendo di valuta tutti i parametri indicati dall’art. 133 c.p. e fondando la commisurazione della p unicamente sul criterio della gravità del danno, ossia sull’ammontare dell’imposta evasa. La difesa aveva specificamente sollecitato una valutazione complessiva che tenesse conto di tutti gli indici di cui alla citata norma, la quale avrebbe dovuto condurre a una contenuta nei minimi edittali. La Corte, invece, si sarebbe limitata a una riduzi meramente aritmetica della pena, conseguente alla minor quantificazione dell’imposta evasa risultante dalla perizia, senza svolgere alcuna autonoma e completa valutazione sulla congruità della sanzione alla luce di tutti gli elementi del caso concreto.
Con memoria datata 22 gennaio 2026 la difesa ha replicato alla requisitori del PG riprendendo gli argomenti esposti nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto generico, in relazione ai costi che si assume no computati per determinare la base imponibile, e, per il resto, in quanto volto a ottene una rivalutazione fattuale non consentita al giudice di legittimità.
Il primo motivo non denuncia una reale mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dell’apparato argomentativo della sentenza impugnata, quanto piuttosto contest la sua forza persuasiva e sollecita una rilettura delle emergenze processuali e una divers valutazione del compendio probatorio, in particolare della perizia contabile disposta appello.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte,però, il sindacato di legittimità sul motivazione non può spingersi a una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, ma deve limitarsi a verificar coerenza strutturale della decisione, ossia l’esistenza di un apparato argomentativo priv di fratture logiche evidenti e macroscopiche. Il controllo di logicità deve, in altri t rimanere all’interno del provvedimento impugNOME senza che, in ragione del circoscritto orizzonte cui è confiNOME il giudizio di legittimità, sia possibile procedere a una nuo diversa valutazione degli elementi indizianti né opporre alla logica valutazione degli effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (
U, n. 16 del 19/06/1996 – dep. 22/10/1996, COGNOME Francesco, Rv. 20562101). Compito del giudice di legittimità non è, infatti, quello di valutare ex novo le emergenze process sulle quali i giudici di merito hanno fondato il proprio convincimento così da rendere terzo grado di giudizio, ma quello di stabilire se detti giudici abbiano fornito una cor interpretazione di esse, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo dell argomentazioni che hanno giustificato la scelta dì determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante: Sez. 4, n. 3862 del 13/11/2025, dep. 2026, COGNOME; Sez. 6, n. 5 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507-01).
2.1 Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato conto del percorso logico segui evidenziando come, fra le differenti ipotesi ricostruttive elaborate dal perito, nomin proprio per superare le incertezze dell’accertamento iniziale, abbia optato per quella p favorevole per la difesa che escludeva dal computo i versamenti su conti di terzi, versamenti tracciabili per i quali non era stato possibile escludere un collegamento co fatture già emesse e, soprattutto, ha riconosciuto tutti i costi emergenti d documentazione contabile disponibile (registri IVA acquisti e libro giornale), pur in assen delle relative fatture passive.
I giudici d’appello hanno anche esplicitamente affrontato il tema del “margine d guadagno” sollevato dalla difesa, che, muovendo dai dati statistici del settore e dai bila degli anni precedenti, assume che la percentuale del 66,29% sia irrealistica per una qualunque impresa operante nel settore dell’edilizia e ancor di più per la RAGIONE_SOCIALE che, nel 2013, versava in uno stato di profonda crisi, ritenendo, da una parte, condivisib l’osservazione del perito secondo cui il dato statistico di settore non è necessariament vincolante per la singola impresa in un determiNOME anno d’imposta, e, dall’altra, che ricostruzione recepita era fondata non “su dati statistici tendenziali ed astratti bensì su specifici acquisiti sulla base di una convergente pluralità di elementi documentali (fattu note di redito, conti correnti, registri contabili)”.
La Corte distrettuale ha, quindi, spiegato perché ha ritenuto di recepire le conclusi del perito disattendendo le censure difensive che, lungi dall’individuare palesi illogic contraddittorietà su passaggi decisivi della motivazione, senza precisare i cos preternnessi, propongono una differente valutazione di fatto, che rappresenta come “impossibile” un determiNOME margine di guadagno e dà prevalenza alla situazione di crisi aziendale rispetto ai dati contabili, la cui maggior capacità dimostrativa rispetto motivazione contestata esula, però, dal sindacato di legittimità.
2.2 Va, anche, aggiunto che il ragionamento probatorio della Corte territoriale risulta linea con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, “in tema di reati trib al fine di determinare l’ammontare della imposta evasa, il giudice deve operare una verific
che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell’imponibile stabiliti d legislazione fiscale, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa fin dell’accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazion fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza (ex multis, Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019, Rv. 277120; Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Rv. 275856; Sez. 3, n. 37094 del 29/05/2015, Rv. 265160). In altri termini, i costi indi possono essere ritenuti credibili se è dimostrata la loro consistenza; tuttavia, se consistenza si basa su mere asserzioni congetturali, prive di collegamento a concreti elementi istruttori, è corretto ritenere che tali costi siano inesistenti” (Sez. 3, n. 14 11/12/2024, dep. 2025, Tarricone, Rv. 287860).
2.3 Anche le censure relative all’elemento soggettivo si fondano su una pretesa rivalutazione degli elementi di fatto (lo stato psicologico dell’imputato, le sue convinz il significato da attribuire all’accettazione dell’eredità), rispetto ai quali la Corte te richiamando anche la sentenza di primo grado, ha offerto una propria interpretazione, non manifestamente illogica, evidenziando come l’omissione della dichiarazione si inserisse in un contesto di crisi in cui l’imputato tentava di “risparmiare.., proprio sugli o tributari” e che l’accettazione dell’eredità poteva aver trovato causa nella volo dell’imputato di non aggravare la sua posizione con condotte elusive e di non coinvolgere i figli nelle indagini e, comunque, che era intervenuta in un momento in cui le indag erano in una fase iniziale per cui l’imputato poteva anche confidare – si potreb aggiungere anche in forza dell’omesso aggiornamento delle scritture contabili- in un esito favorevole dell’accertamento.
Anche in questo caso, il motivo di ricorso si traduce in una mera riproposizione dell questioni già dedotte in appello, senza un reale confronto critico con le specifiche rispo fornite dalla Corte territoriale e senza evidenziare vizi che ne inficino la tenuta l giuridica, ma limitandosi a contrapporre a quella dei giudici di merito la propria, alterna lettura dei fatti.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il secondo motivo che, afferendo al trattamento punitivo, istituzionalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di mer non può essere sindacato, in assenza di valutazioni manifestamente illogiche o arbitrarie che il ricorso non arriva neppure a ventilare, nella presente sede di legittimità.
La sentenza, facendo riferimento all’ “ammontare dell’imposta evasa (oltre il doppio della soglia prevista dall’art. 5 d.l.vo 74/2000) e della rilevanza delle carenze delle sc contabili”, offre una motivazione adeguata a giustificare una pena che, ponendosi ben al di sotto della media edittale, non avrebbe neppure richiesto alcuna specifica e dettaglia motivazione (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 1, n.
22604 del 21/3/2024, COGNOME) posto che è la stessa contenuta quantificazione del trattamento sanzioNOMErio a evidenziare un corretto esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito, frutto di una valutazione intuitiva e globale in rappor complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell’imputato. Va, ancora, aggiunto che non sono sindacabili in sede di legittimità i criteri seguiti dal giudice del merito né base di elementi di segno opposto addotti dalla difesa, non essendo il giudice tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dall ma dovendo, in una visione globale di ogni particolarità del caso, fornire l’indicazione quelli ritenuti rilevanti e decisivi, né a fortiori sulla base, come nel caso di spe contestazioni generiche e meramente assertive, basate su un apprezzamento del fatto che confligge con quello dei giudici di merito (Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, R 142252; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, COGNOME; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, La Selva).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarat inammissibile.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato sen “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragi dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/1/2026