Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24349 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24349 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato, in relazione all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, relativo all’anno di imposta 2011, perché estinto per prescrizione, ed ha rideterminato la pena per il medesimo reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l’omessa presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2012, in anni uno di reclusione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
Violazione di cui agli artt. 157-160 cod.pen., inosservanza della legge penale. La difesa aveva eccepito la nullità del decreto di citazione nel giudizio di appello in quanto non si era perfezionata la notificazione presso il domicilio eletto perché insufficiente l’indirizzo e la notificazione presso la residenza non si era perfezionata in quanto la raccomandata era stata consegnata a mani diverse dal destinatario e non vi era prova della ricevuta della CAN. La corte territoriale avrebbe omesso di trattare la eccepita nullità e per l’effetto di dichiarare la prescrizione del reato.
Violazione di cui all’art. 157 cod.pen. omessa declaratoria di prescrizione del reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, relativo all’anno di imposta 2012. La contestazione concernente l’omessa presentazione della dichiarazione, relativa all’anno di imposta 2012, si sarebbe prescritta alla data 6 settembre 2023, tenuto conto del termine di prescrizione di dieci anni, oltre a 276 giorni di sospensione del corso della prescrizione, non potendosi considerare, a fini della decorrenza, la data di accertamento al 30/09/2013.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
In disparte la considerazione che, contrariamente all’assunto difensivo, il ricorrente non aveva eccepito la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello, avendo unicamente eccepito la prescrizione dei reati (sia con riferimento all’anno di imposta 2011 che 2012), la questione di nullità posta è manifestamente infondata.
Risulta dagli atti che l’imputato aveva eletto domicilio in INDIRIZZO, luogo in cui, come attestato dalla relata di notificazione, l’ufficiale giudiziario non aveva potuto effettuare la notificazione perché l’indirizzo era insufficiente e, di conseguenza, in data 9 maggio 2023, la Corte aveva disposto la notificazione del decreto di citazione a giudizio di appello, ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod.proc.pen., al difensore dell’imputato, sicchè è da escludersi la nullità della notificazione della citazione a giudizio.
Anche il secondo motivo non ha sorte diversa. Esso è manifestamente infondato perché muove da un errato presupposto di fatto.
Il modello Unico Sc deve essere presentato entro 9 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta. Pertanto, se la società o l’ente ha l’esercizio coincidente con l’anno solare, la scadenza di presentazione è fissata al 30 settembre. Non risultando diversamente, il reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 relativo all’anno di imposta 2012, si è consumato al 30/09/2013, come correttamente indicato nel capo di imputazione.
Tenuto conto dei termini di prescrizione di cui all’art. 157-160 cod.pen. e dell’art. 17 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di anni dieci e del periodo di sospensione del corso della prescrizione di giorni 276, il reato non si è ad oggi prescritto (si prescriverà i 07/06/2024).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 14/05/2024