Omessa Dichiarazione e Dolo Specifico: Analisi di una Recente Ordinanza della Cassazione
L’omessa dichiarazione fiscale rappresenta uno dei reati tributari più comuni e insidiosi, disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000. Affinché si configuri il reato, non è sufficiente la semplice dimenticanza, ma è necessaria la presenza del cosiddetto ‘dolo specifico di evasione’, ossia la volontà precisa di sottrarsi al pagamento delle imposte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 47215/2023) offre spunti cruciali su come viene valutata la responsabilità penale e sui limiti dell’impugnazione in sede di legittimità. Analizziamo il caso e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda il legale rappresentante di una società, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di omessa dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2015. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. L’assenza degli elementi costitutivi del reato, sia dal punto di vista oggettivo (il fatto materiale) che soggettivo (l’intenzione colpevole).
2. La richiesta di una riduzione della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la sua condotta non integrasse il reato contestato. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già respinto queste argomentazioni, confermando la condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Omessa Dichiarazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei limiti del giudizio di legittimità.
Analisi del Primo Motivo di Ricorso
La Cassazione ha giudicato inammissibile il primo motivo perché si limitava a riproporre le stesse censure già vagliate e logicamente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato che il ricorso non si confrontava criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. La Corte di merito aveva infatti ampiamente dimostrato la sussistenza di tutti gli elementi del reato, evidenziando:
* Il superamento della soglia di punibilità dell’imposta evasa.
* La piena consapevolezza dell’imputato riguardo all’ammontare del debito fiscale.
* L’assenza di qualsiasi volontà, anche successiva, di adempiere all’obbligo fiscale.
La Cassazione ha inoltre precisato che la successiva trasmissione della comunicazione annuale IVA non vale a escludere la responsabilità penale, confermando un orientamento consolidato.
Analisi del Secondo Motivo di Ricorso
Anche il secondo motivo, relativo alla riduzione della pena, è stato ritenuto inammissibile. La determinazione della sanzione è un’attività che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è palesemente illogica, insufficiente o contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e coerente, esaminando anche le deduzioni difensive, rendendo così insindacabile la sua decisione sul punto.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si concentrano sul principio secondo cui il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. È inammissibile un ricorso che sia meramente riproduttivo di argomentazioni già disattese, senza individuare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata. Per quanto riguarda il reato di omessa dichiarazione, la Corte ha ribadito che la prova del dolo specifico di evasione era stata raggiunta in modo convincente, basandosi su elementi concreti come la consapevolezza dell’imposta dovuta e la persistente inerzia del contribuente. L’atto di adempiere a un obbligo diverso e successivo, come la comunicazione IVA, non sana il reato già perfezionatosi con la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza alcuni principi fondamentali in materia di reati tributari e processuali. In primo luogo, chi intende ricorrere in Cassazione deve formulare censure specifiche e pertinenti, dimostrando perché la decisione dei giudici di merito sarebbe errata in diritto o viziata nella logica, e non semplicemente riproporre la propria versione dei fatti. In secondo luogo, per il reato di omessa dichiarazione, la piena consapevolezza del debito tributario unita alla mancata presentazione della dichiarazione sono elementi sufficienti a integrare il dolo specifico di evasione. Qualsiasi adempimento parziale o successivo (come la comunicazione IVA) non è, di per sé, idoneo a escludere la responsabilità penale una volta che il reato si è consumato.
Quando un ricorso in Cassazione per omessa dichiarazione viene considerato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre le medesime argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza confrontarsi criticamente e in modo specifico con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare.
L’invio della comunicazione annuale IVA dopo la scadenza può escludere il reato di omessa dichiarazione?
No. La Corte ha stabilito che la successiva trasmissione della comunicazione annuale IVA è una circostanza irrilevante ai fini dell’esclusione della responsabilità penale per il reato di omessa dichiarazione, il quale si perfeziona con la semplice mancata presentazione della dichiarazione fiscale entro i termini previsti dalla legge.
La Corte di Cassazione può modificare la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può sindacare l’entità della pena, poiché la sua determinazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Un intervento è possibile solo se la motivazione fornita dal giudice è manifestamente insufficiente, illogica o non ha tenuto conto delle argomentazioni difensive, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47215 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47215 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BOSISIO PARINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che li primo motivo di ricorso di COGNOME NOME NOME imputato dei reato di cui all’art. 5 del dlgs n. 74 del 2000 commesso nella qualità di le rappresentante della RAGIONE_SOCIALE – con il quale ha dedotto la violazione di legg ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità per il reato in questio rilievo che io stesso non sia stato integrato per l’assenza aerreiemento oggetti e di quello soggettivo, non sia consentito dalla legge in sede di legittimità p meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e logicamente disatt con corretti argomenti dal giudice del merito, senza che il ricorso si confr criticamente con essi, essenao stato spiegato come si ritiene raggiunta ra pr della sussistenza di entrambi gli elementi costitutivi il reato e, in particol dolo specifico di evasione considerati: il superamento della soglia di punibilit relazione all’omessa presentazione della dichiarazione per l’anno 2015; la pie consapevolezza dei ricorrente aeiresatto ammontare deirimposta dovuta e a tatto che lo stesso, neppure successivamente, abbia manifestato la volontà d adempiere all’obbligo fiscale, a nulla valendo, ai fini delle esclusione della p responsabilità del prevenuto, la circostanza che questi abbia poi trasmesso comunicazione annuale IVA (si veda, intatti, da ultimo, in tate senso: Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 gennaio 2023, n. 381);
che è del pari inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta di (egge in roi.a7lone > 1 .i m>nc2t2 ridu7inne ri0 1 . 1 .2 nona 1-rai-tane-1nel di censura concernente il trattamento punitivo, la cui determinazione è, invec sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame del deduzioni difensive, senza che questa Corte possa altrimenti sindacare l’eserci dei potere discrezionale sul punto attribuito ai giudice di marito;
Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profil di colpa nella proposizione del ricorso.
PQM
nirhiArA inAmrnicctillIP li rirnNn P CllnriAnn COGNOME rìcorrPnte COGNOME pagArn.Pnto dpup cppcp processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 maggio 2023
COGNOME
P ccinsigiiere estenseire
Ii Presidente