Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9703 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9703 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata a Solofra il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di Roma, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO del foro di Avellino, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Avellino ed impugnata dall’imputato, la quale aveva condannato NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento all’annualità imposta del 2011.
Avverso la sentenza, l’imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce:
la prescrizione del reato maturata prima della pronuncia impugnata;
il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità, GLYPH in GLYPH riferimento alla GLYPH illegittima valutazione degli atti di accertamento fiscale;
il vizio di motivazione per non essersi la Corte di merito criticamente misurata con i motivi dedotti con l’appello;
la violazione di legge in relazione agli elementi costitutivi del reato ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
E’ ben vero che la Corte di merito ha rigettato la prospettazione difensiva incentrata sull’intervenuta prescrizione del reato, assumendo erroneamente, come dies a quo, la data del 30 novembre 2011, indicata nel capo di imputazione quale “termine finale per la presentazione della dichiarazione”, in quanto detto termine va individuato, come per legge, nel 30 settembre 2011.
Nondimeno, la ricorrente non si confronta taizttzli giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il termine dilatorio di novanta giorni, concesso al contribuente – ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario, non si configura quale elemento di una causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all’obbligo dichiarativo, e per individuare il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione previsto al comma primo del citato art. 5 (Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017 – dep. 21/04/2017, Pollastrelli, Rv. 269635), con la conseguenza che il termine di prescrizione del
reato di omessa dichiarazione, di cui all’art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale (Sez. 3, n. 48578 del 19/07/2016 – dep. 17/11/2016, COGNOME, Rv. 268189; Sez. 4, n. 24691 del 03/03/2016 – dep. 14/06/2016, Villabuona, Rv. 267229).
Orbene, aggiungendo al 31 dicembre 2021 – data di scadenza del termine lungo pari a dieci anni – i 504 giorni di sospensione, come calcolati dalla Corte di merito e parimenti considerati dal ricorrente – la prescrizione è maturata il 19 maggio 2023: dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
Poiché l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266).
I restanti motivi, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono inammissibili perché generici e di contenuto fattuale, in ogni caso, non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Con doppia valutazione convergente, i giudici di merito, sulla base della deposizione del funzionario dell’agenzia delle Entrate di Avellino, hanno accertato che, nel gennaio 2020, la RAGIONE_SOCIALE, nella veste dell’omonima ditta individuale, emise cinque fatture di vendita, con un incasso complessivo pari a 404.948,75 euro, di talché l’iva da versare era pari a 80.989 euro; nondimeno, la ricorrente non presentò alcuna dichiarazione.
Nel confrontarsi con l’obiezione difensiva, secondo cui la fattura n. 3/2010 si riferiva a un’operazione che l’imputata dichiarava essere inesistente, la Corte di merito si è correttamente appellata al principio secondo cui il delitto di omessa dichiarazione a fini I.V.A. è configurabile anche nel caso in cui siano state emesse fatture per operazioni inesistenti, in quanto, secondo la normativa tributaria, l’imposta sul valore aggiunto è dovuta anche per tali fatture, indipendentemente dal loro effettivo incasso, con conseguente obbligo di presentare la relativa dichiarazione (Sez. 3, n. 32500 del 06/06/2018, COGNOME, Rv. 273697; Sez. 3, n. 39177 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 241267)
Quando alle restanti fatture, la Corte d’appello ha ritenuto che le cessioni fossero effettive, essendo relative a merce che era realmente presenìau in magazzino alla data del 31 dicembre 2009.
Quanto, poi, alla sussistenza del dolo specifico, la Corte territoriale, nel richiamare correttamente il principio secondo cui la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022), circostanza ritenuta provata nel caso di specie, in quanto l’imputata aveva emesso le cinque fatture in contestazione e, quindi, si era chiaramente rappresentata l’incasso complessivo, pari a oltre 400 mila euro, e considerando – a conferma del dolo di evasione – che l’imputata medesima non aveva comunque provveduto al pagamento, sia pure postumo, dell’imposta dovuta.
A fronte di tale apparato argomentativo, adeguato e non manifestamente illogico, la ricorrente oppone censure generiche e astratte, mediante il costante richiamo a massime giurisprudenziali, censure che, quindi, non attaccando la motivazione né evidenziando violazioni di legge, sono viziate da genericità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 17/01/2024.