Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29087 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29087 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Sava DATA_NASCITA
NOME, nato a Mesagne il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/5/2023 della Corte d’appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi; uditi per entrambi i ricorrenti l’AVV_NOTAIO e, per il solo NOME, anche l’AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 maggio 2023 la Corte d’appello di Lecce ha rigettato le impugnazioni proposte dagli imputati nei confronti della sentenza del 7 dicembre 2021 del Tribunale di Taranto, con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati dichiarati responsabili del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 20 (per avere, in concorso tra loro e quali amministratori della RAGIONE_SOCIALE, di diritto e dal 31/5/2013 COGNOME, di diritto dal 18/12/2006 al 31/5/2013 e di fatto dal 1/6/2013 NOME, al fine di evadere l’imposta sui redditi e quella sul valore aggiunto, omesso di presentare la dichiarazione annuale dei redditi per gli anni 2012 e 2013 e quella relativa all’iva per l’anno 2012; fatti perfezionatisi i 30/12/2023 e il 30/12/2024), venendo condannati alla pena di un anno di reclusione ciascuno e con la confisca delle somme in sequestro.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a cinque motivi.
2.1. Con un primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 192 e 507 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento alla assunzione della testimonianza del teste COGNOME, disposta a seguito di ordinanza di integrazione probatoria ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. all’udienza del 14/1/2020, ossia anteriormente alla escussione dei testi della difesa e alla conclusione dell’istruttoria dibattimentale, in violazione dei principi in tema di integrazion probatoria e la conseguente nullità di tale testimonianza, in quanto assunta in violazione dell’art. 507 cod. proc. pen., nonché dell’art. 111 Cost. e dell’art. 7 CEDU.
Tale vizio era stato eccepito con l’atto d’appello ma la Corte territoriale non aveva considerato la relativa censura, con la conseguente sussistenza di un vizio di motivazione sul punto.
2.2. In secondo luogo, ha denunciato una ulteriore violazione delle medesime disposizioni legge processuale e un collegato vizio della motivazione, sempre con riferimento alla assunzione della medesima testimonianza, a causa della mancata considerazione della omessa ricostruzione dei fatti da parte di tale testimone per assenza di ricordo, come tale non utilizzabile ai fini dell’accertamento di responsabilità, in quanto detta testimonianza era stata assunta all’udienza del 14 gennaio 2020 in relazione ad accertamenti fiscali iniziati nel 2002 e terminati nel 2013 ed era risultata assai generica e indeterminata.
2.3. Con un terzo motivo ha lamentato l’errata applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento alla irreperibilità del coimputato NOME, considerata dai giudici di merito come un elemento a carico del ricorrente, benché, al contrario, dovesse essere interpretata come la volontà di
costui, al quale entrambi i ricorrenti avevano ceduto le proprie quote della RAGIONE_SOCIALE, di sottrarsi al giudizio e non certamente come elemento a carico dei ricorrenti.
Altrettanto ingiustificate sarebbero le affermazioni della inverosimiglianza della conclusione di detta cessione di quote nel corso di un cambio di gomme, non essendo state indicate le ragioni di tale inverosimiglianza; della sistematica inottemperanza da parte dei ricorrenti agli obblighi tributari,, essendo ciò stato contestato solamente in relazione agli anni di imposta 2012 e 2013 (anno, quest’ultimo, nel quale, peraltro, la società non era più attiva); della significativi della presenza di entrambi i ricorrenti nei locali della RAGIONE_SOCIALE successivamente alla cessione delle loro quote, non essendo ciò in contrasto con dette cessioni.
Ha censurato anche l’affermazione secondo cui il ricorrente e il NOME avrebbero agito in concorso tra loro, non essendovi elementi dimostrativi di tale circostanza, e anche quella relativa al superamento della soglia di punibilità di euro 50.000,00 annui, in quanto l’imposta evasa per l’anno 2012 era pari a euro 48.028,21.
2.4. Con un quarto motivo ha lamentato il mancato rilievo della estinzione per prescrizione del reato, in quanto l’aumento del relativo termine di un terzo previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 74 del 2000 non dovrebbe essere computato sul termine di sei anni previsto dall’art. 157 cod. pen., ma su quello di cinque anni che costituisce la pena edittale massima prevista per il reato di cui all’art. 5 de medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, giacché altrimenti si determinerebbe una sperequazione rispetto ad altri reati puniti con pena edittale massina inferiore a sei anni.
In ogni caso tale termine sarebbe comunque decorso per la dichiarazione concernente i tributi relativi all’anno 2012, che avrebbe dovuta essere presentata entro il 30 dicembre 2013.
2.5. Infine, con un quinto motivo, ha denunciato la violazione e l’errata applicazione degli artt. 62-bis cod. pen. e 460, quinto comma, cod. proc. pen., e un vizio della motivazione, con riferimento al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche.
Tale beneficio era stato negato considerando le due condanne riportate dal ricorrente per omesso versamento di contributi previdenziali, che, però, riguardano fatti depenalizzati, in quanto relativi a omessi versamenti inferiori all’attuale soglia di punibilità di 10.000,00 euro annui, sanzionati con decreti penali ai quali non avevano fatto seguito altri reati, cosicché gli effetti penali dovevano considerarsi estinti e non ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena.
Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato con le precedenti condanne, risultava, per le medesime ragioni, indebito.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche NOME COGNOME, anch’egli mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a sei motivi.
3.1. Con il primo motivo ha denunciato anch’egli la violazione degli artt. 192 e 507 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento alla assunzione della testimonianza del teste COGNOME, disposta con ordinanza di integrazione probatoria resa ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. all’udienza del 12/1/2019, ossia anteriormente alla escussione dei testi della difesa e alla conclusione dell’istruttoria dibattimentale, con la conseguente violazione dei principi in tema di integrazione probatoria, per le medesime ragioni esposte nel primo motivo del ricorso presentato nell’interesse di COGNOME.
3.2. In secondo luogo, ha denunciato anch’egli una ulteriore violazione delle medesime disposizioniilegge processuale e un collegato vizio della motivazione, sempre con riferimento alla assunzione della medesima testirmonianza, a causa della mancata considerazione della omessa ricostruzione operata da tale teste per assenza di ricordo, come tale non utilizzabile ai fini dell’accertamento di responsabilità, per le medesime ragioni esposte nel secondo motivo del ricorso presentato nell’interesse di COGNOME.
3.3. Con il terzo motivo ha lamentato l’errata applicazione dell’art. 192 cod. proc. peri. e un vizio della motivazione con riferimento alla irreperibilità d coimputato NOME, alla inverosimiglianza della conclusione della cessione delle quote della RAGIONE_SOCIALE nel corso di un cambio di gomme, alla rilevanza della sistematica inottemperanza da parte dei ricorrenti agli obblighi tributari, alla significatività della presenza di entrambi i ricorrenti nei locali della RAGIONE_SOCIALE successivamente alla cessione delle loro quote, al concorso tra i ricorrenti e al superamento della soglia di punibilità di euro 50.000,00 annui, per le medesime ragioni poste a fondamento del terzo motivo del ricorso di COGNOME.
3.4. Con un quarto motivo ha denunciato la violazione di disposizioni di legge processuale e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della sua veste di amministratore di fatto della società dal 2013, con totale pretermissione della testimonianza del teste COGNOME, che aveva chiarito che il suo unico datore di lavoro nella New RAGIONE_SOCIALE era COGNOME, mentre NOME era un semplice frequentatore saltuario dell’officina.
Ha censurato anche l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, dell’agire sinergico di COGNOME e NOME, il primo come amministratore di diritto e il secondo come amministratore di fatto, trattandosi di coesistenza poco plausibile e comunque non dimostrata.
3.5. Con un quinto motivo ha lamentato il mancato rilievo della estinzione per prescrizione del reato per le medesime ragioni poste a fondamento del quarto motivo del ricorso di COGNOME.
3.6. Infine, con un sesto motivo, ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo stati considerati adeguatamente gli elementi che la difesa aveva sottolineato ai fini del riconoscimento di tali circostanze, consistenti nel breve periodo di tempo di partecipazione alla amministrazione della società e dell’esiguo contributo concorsuale offerto, nella propria incensuratezza, nella assenza di condanne per fatti successivi e nella distanza cronologica dalle condotte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Possono essere esaminati congiuntamente il primo, il secondo e il terzo motivo di entrambi i ricorsi, che hanno contenuto identico e sono relativi ; i primi due / alla violazione dell’art. 507 cod. proc. pen. e alla adeguatezza della motivazione nella parte relativa alla valutazione della testimonianza del teste COGNOME e il terzo, più in AVV_NOTAIO, alla valutazione di tutte le prove acquisit per le stesse ragioni può essere esaminato unitariamente anche il motivo di entrambi i ricorsi relativo al mancato rilievo della estinzione per prescrizione del reato ascritto ai ricorrenti (quarto motivo del ricorso COGNOME e quinto motivo del ricorso COGNOME), essendo anch’esso affidato a rilievi identici.
2.1. Per quanto riguarda la denunciata violazione dell’art. 507 cod. proc. pen., conseguente alla assunzione della testimonianza del teste COGNOME ai sensi di detta disposizione anteriormente alla conclusione dell’istruttoria, in particolare prima della assunzione delle testimonianze dei testi della difesa e dell’esame degli imputati, va, anzitutto, rammentato che il mancato rispetto dell’ordine di assunzione delle prove non è causa di nullità, risolvendosi in una mera irregolarità non presidiata da alcuna sanzione processuale, stante il principio di tassatività delle nullità (Sez. 6, n. 3609 del 03/10/2018, dep. 2019, Furnari, Rv. 275880 02; Sez. 2, n. 6914 del 25/01/2011, COGNOME, Rv. 249362 – 0.1).
L’assunzione di una testimonianza ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. in un momento diverso da quello indicato dalla disposizione (ossia “terminata l’acquisizione delle prove”) costituisce, poi, anch’essa, una mera irregolarità, non essendo la stessa affetta da inutilizzabilità o da nullità di ordine AVV_NOTAIO ricollegabile all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l’escussione di un tes “anticipata” rispetto al termine di acquisizione delle prove, non può incidere sull’assistenza, sulla rappresentanza o sull’intervento dell’imputato (Sez. 3, n.
45931 del 09/10/2014, COGNOME, Rv. 260871 – 01; Sez. 5, n. 26163 del 11/05/2010, COGNOME, Rv. 247896 – 01; Sez. 6, n. 2424 del 06/11/2009, dep. 2010, S., Rv. 245808 – 01).
Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza dei, peraltro generici, rilievi sollevati con il primo motivo di entrambi i ricorsi, non comportando alcuna nullità o inutilizzabilità il mancato rispetto della sequenza procedimentale stabilita per l’assunzione delle prove o per disporre d’ufficio l’assunzione di prove non richieste dalle parti.
2.2. I rilievi in ordine alla inattendibilità della testimonianza del suddetto tes COGNOME, oggetto del secondo motivo di entrambi i ricorsi, sono, poi, del tutto generici, consistendo nella mera affermazione della scarsa attendibilità di quanto riferito da tale testimone a causa del tempo trascorso dagli accertamenti dallo stesso compiuti, disgiunta da qualsiasi analisi di tale testimonianza e della vicenda, e anche di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata, che, sul punto, ha dato atto della precisione della testimonianza del COGNOME e dei dettagli presenti nella sua deposizione, con la conseguente inammissibilità di detti rilievi a causa della loro genericità.
2.3. Le censure, anch’esse comuni a entrambi i ricorrenti, in ordine alla valutazione delle prove e all’adeguatezza della relativa motivazione, con riferimento alla considerazione della irreperibilità del coimputato COGNOME, alla affermazione della inverosimiglianza della cessione delle quote sociali a favore di costui, alla rilevanza della sistematica inottemperanza da parte dei ricorrenti agli obblighi tributari, alla significatività della presenza di entrambi ricorrenti nei lo della RAGIONE_SOCIALE successivamente alla cessione delle loro quote, al superamento della soglia di punibilità per l’anno 2012, sono inammissibili, sia per la genericità di tutte tali censure, prive della illustrazione della loro rilevanza nella ricostruzio della vicenda (ossia di specificità intrinseca) e anche di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata (cioè di specificità estrinseca), sia perché sono volte, peraltro senza neppure chiaramente illustrarne la concludenza o la decisività, a conseguire una non consentita rivisitazione delle risultanze istruttorie, sia quanto alla veste del NOME, sia quanto alla effettività della cessione delle quote, sia quanto alla reale partecipazione dei ricorrenti alla gestione sociale, sia quanto al superamento della soglia di punibilità.
Tali aspetti sono stati tutti adeguatamente considerati dalla Corte d’appello che, nel sottolineare la genericità dei rilievi sollevati sul punto con l’atto d’appe (sostanzialmente replicati con entrambi i ricorsi per cassazione), ha evidenziato: la scarsa verosimiglianza della cessione delle quote al NOME, rimasto sconosciuto, risultato irreperibile e mai rintracciato nei locali utilizzati per lo svolgim dell’attività d’impresa (di rivendita di penumatici), effettuata per un corrispetti di 10.000,00 euro pagato con un vaglia postale (nonostante la mancanza di una
valutazione dello stato patrimoniale della società e la rilevanza del suo volume d’affari); la mancanza di contestazione in ordine all’Ires dovuta (e quindi a proposito della sussistenza del relativo obbligo dichiarativo e anche circa il superamento della soglia di punibilità); la mancata allegazione e dimostrazione di costi d’impresa; la correttezza del calcolo dell’Iva, determinato in misura superiore alla soglia di punibilità sommando versamenti e prelevamenti dai conti della società, ai sensi dell’art. 32, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973 (disposizione, quest’ultima, ritenuta non illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 2023).
A fronte di tale ricostruzione, che è sufficiente a giustificare la conferma della affermazione di responsabilità degli imputati circa l’esistenza dell’obbligo dichiarativo non adempiuto e che è stata illustrata con considerazioni non manifestamente illogiche, dunque non sindacabili sul piano delle valutazioni di merito, i ricorrenti propongono una rilettura, tra l’altro atomistica, di alcuni aspet di fatto (il ruolo di COGNOME, la cessione delle quote, la cooperazione tra i du ricorrenti, l’ammontare dei ricavi), allo scopo di conseguirne una diversa considerazione per effetto di una diversa lettura delle risultanze istruttorie, che, però, non è consentita in questa sede di legittimità, nella quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata). 2.4. I rilievi in ordine alla prescrizione del reato, il cui termine massimo sarebbe di cinque anni e non sei come stabilito dall’art. 157 cod. pen., con il conseguente decorso del relativo termine massimo anche considerando l’aumento di un terzo di cui all’art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000, sono manifestamente infondati. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
L’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, eleva di un terzo il termine di prescrizione per i reati tributari di cui agli artt. da 2 a 10 del medesimo d.lg 74/2000 facendo chiaro e inequivoco riferimento, senza possibilità di altre interpretazioni, che sarebbero prive di qualunque base normativa, al termine ordinario di prescrizione di cui all’art. 157 cod. pen., che è di sei anni per i deli che, dunque, risulta pari a otto anni, considerando il suddetto aumento di un terzo per i citati reati di cui agli artt. da 2 a 10 del medesimo d.lgs. 74/2000, e pu essere elevato di un quarto, fino a dieci anni, in presenza, come nel caso in esame, di atti interruttivi ai sensi dell’art. 161 cod. pen.
Ne consegue la manifesta infondatezza dei rilievi sollevati sul punto da entrambi i ricorrenti, posto che il termine decennale di prescrizione del reato loro
GLYPH
Lati’
contestato, commesso alle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2012 e 2013, cioè il 30/12/2013 e il 30/12/2014, decorrerà, tenendo conto di 159 giorni di sospensione (per 105 giorni per rinvio d’udienza dal 23/2/2021 al 8/6/2021 chiesto dalla difesa e per 54 giorni per rinvio d’udienza dal 24/3/2023 al 17/5/2023 per legittimo impedimento del difensore), il 6/6/2024 per l’anno 2012 (ossia per il reato consumato il 30/12/2013) e il 7/6/2025 per l’anno 2013 (cioè per il reato consumato il 30/12/2014).
Le doglianze di COGNOME in ordine al trattamento sanzionatorio sono inammissibili, non essendo stati sollevati rilievi di sorta, con l’unico atto d’appell presentato nei confronti della sentenza di primo grado nell’interesse di entrambi gli imputati, riguardo al trattamento sanzionatorio, in particolare a proposito della riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, e quindi le relative questioni non possono per la prima volta essere utilmente dedotte con il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903 – 01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01).
I rilievi di NOME in ordine alla affermazione dell’essere stato amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE sono manifestamente infondati, sia perché generici, consistendo, in sostanza, nella mera contestazione della affermazione della coesistenza di un amministratore di fatto e dell’amministratore di diritto (evenienza, in verità, non infrequente), disgiunti dalla considerazione, anche a questo proposito, di quanto esposto in sul punto nella sentenza impugnata; sia perché volti, anch’essi, a conseguire una non consentita riconsiderazione delle risultanze istruttorie.
La Corte d’appello, in accordo con il primo giudice, ha desunto la veste di amministratore di fatto di NOME da una pluralità di indici, ritenuti, in modo non manifestamente illogico, univocamente dimostrativi di tale veste, costituiti dalla titolarità del 95% delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE, dal conferimento della delega a operare sui conti correnti della società, dalla esecuzione di plurime operazioni su tali conti (bonifici, versamenti di contanti e assegni, pagamenti di fornitori), e anche tali rilievi, idonei a dimostrare la stabile e sistematica ingeren di NOME nella amministrazione della società, sono stati censurati in modo generico e sul piano della lettura e valutazione delle risultanze istruttorie, dunque, anche a questo proposito, in modo non consentito nel giudizio di legittimità, con la conseguente manifesta infondatezza di tale censura.
Le censure di NOME in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili per le medesime considerazioni esposte al par. 3, in
quanto, come già osservato, nel comune atto di appello non sono stati sollevati rilievi di alcun genere neppure a proposito del trattamento sanzionatorio stabilito a carico di NOME.
In conclusione entrambi i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, a cagione della genericità e della manifesta infondatezza di tutti i rilievi ai quali sono stati affidati.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE. Così deciso il 16/5/2024