Omessa Dichiarazione: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’omessa dichiarazione fiscale è un reato che può comportare serie conseguenze penali per gli amministratori di società. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 47214/2023) offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in sede di legittimità, stabilendo quando le argomentazioni della difesa non possono essere prese in considerazione. Il caso riguarda la legale rappresentante di una società, condannata per non aver presentato le dichiarazioni dei redditi per due annualità consecutive, che ha visto il suo ricorso respinto perché basato su questioni di fatto e non di diritto.
Il Contesto Giudiziario del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna inflitta alla legale rappresentante di una società per il reato previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, ovvero l’omessa dichiarazione dei redditi per gli anni d’imposta 2014 e 2015. La sentenza di condanna, emessa dalla Corte d’Appello di Milano, è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. La difesa ha basato il proprio ricorso su due motivi principali, tentando di scardinare l’impianto accusatorio e la dichiarazione di responsabilità.
Le Argomentazioni della Difesa
Il ricorso presentato dall’imputata si fondava su due pilastri:
1. Manifesta illogicità della motivazione: La difesa sosteneva che la sentenza d’appello fosse illogica nel dichiarare la responsabilità penale, contestando di fatto la ricostruzione dei ricavi operata dagli inquirenti.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione: Veniva lamentata la mancata applicazione della causa di esclusione della colpevolezza per forza maggiore (art. 45 c.p.). Secondo la tesi difensiva, una grave crisi economica avrebbe reso impossibile l’adempimento degli obblighi fiscali.
Omessa Dichiarazione e la Valutazione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità. La decisione si basa su una netta distinzione tra il giudizio di merito, che valuta i fatti, e il giudizio di legittimità, che controlla la corretta applicazione della legge.
Le Doglianze Fattuali non sono Ammesse
In merito al primo motivo, la Corte ha sottolineato che le critiche mosse dall’imputata erano semplici “doglianze fattuali”. In altre parole, la difesa non contestava un errore di diritto, ma cercava di ottenere una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa alla Cassazione. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, la quale aveva congruamente determinato l’imposta evasa basandosi sulle fatture di vendita acquisite dal curatore fallimentare, in assenza di prove contrarie fornite dall’imputata.
La Crisi Economica non è Forza Maggiore
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la difficoltà economica non integra automaticamente la “forza maggiore”. Per poter invocare questa esimente, è necessario che l’impossibilità di pagare le imposte derivi da un evento imprevedibile, inevitabile e non riconducibile a scelte imprenditoriali pregresse. Nel caso di specie, non è emersa alcuna situazione di crisi che non fosse, in ultima analisi, il risultato di decisioni gestionali dell’imputata stessa.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione ribadisce principi cardine del diritto processuale penale e tributario. Innanzitutto, il ricorso in Cassazione deve concentrarsi su vizi di legge o motivazioni palesemente illogiche o contraddittorie, non su una diversa interpretazione dei fatti. Le lamentele generiche e fattuali, già esaminate e respinte con adeguata motivazione nei gradi di merito, non trovano spazio in sede di legittimità. In secondo luogo, l’esimente della forza maggiore richiede prove rigorose di un fattore esterno, imprevedibile e insormontabile, che abbia reso oggettivamente impossibile l’adempimento. Le difficoltà finanziarie, spesso frutto di una gestione aziendale non ottimale, non rientrano in questa categoria.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito per gli imprenditori e i loro difensori. Per evitare una condanna per omessa dichiarazione, non è sufficiente addurre una generica crisi di liquidità come giustificazione. La giurisprudenza è costante nel ritenere che le difficoltà economiche aziendali, se derivanti da scelte imprenditoriali, non escludono la responsabilità penale. Inoltre, la vicenda evidenzia l’importanza di strutturare un ricorso per cassazione in modo tecnicamente corretto, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto, pena l’inevitabile dichiarazione di inammissibilità e la condanna al pagamento di ulteriori spese e sanzioni.
È possibile presentare ricorso in Cassazione lamentando una valutazione dei fatti ritenuta errata?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare i fatti del caso. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio perché si basava su ‘doglianze fattuali’, ovvero contestazioni sulla ricostruzione dei fatti già valutati dal giudice di merito.
Una crisi di liquidità aziendale può essere considerata ‘forza maggiore’ per giustificare l’omessa dichiarazione dei redditi?
Generalmente no. Secondo l’ordinanza, una situazione di difficoltà economica che impedisce di adempiere all’obbligazione tributaria non costituisce forza maggiore se è riconducibile a precedenti scelte imprenditoriali dell’imputato.
Come è stato calcolato l’importo dell’imposta evasa in questo caso?
L’ammontare dell’imposta evasa è stato determinato sulla base della ricostruzione dei ricavi effettuata dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando le fatture di vendita fornite dal curatore fallimentare. In assenza di prove contrarie da parte della difesa, tale ricostruzione è stata ritenuta valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47214 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47214 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che COGNOME NOME, nella quanta di legale rappresentante delta RAGIONE_SOCIALE – imputata del reato di cui all’art. 5, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000 per gli anni d’imposta 2014 e 2015 – ha dedotto con il primo motivo di ricors la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazion responsabilita per il reato a lei ascritto e con il secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’esiment cui all’art. 45 cod. pen.;
Considerato rhp pntramhi i motivi non sono consentiti dalla legge in sede legittimità avendo ad oggetto censure (peraltro, generiche e prive di apprezzab consistenza logica) costituite da mere doglianze fattuali già vagliate e disa nel merito con puntuale motivazione, senza che vi sia alcun confronto critico c !c. nem illr`rj!rhe ›rgorment-27nni re1 – GLYPH it h>ce rioRn con 1- c,n7n impiignnt2;
che, invero, in merito al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale – sulla della ricostruzione dei ricavi operata dall’RAGIONE_SOCIALE entrate altraverso le f di vendita prodotte dal curatore fallimentare e in assenza di prova contraria congruamente determinato l’ammontare dell’imposta evasa e ritenuto integrato i reato di cui all’imputazione, in ciò allineandosi alla giurisprudenza di questa (Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 agosto 2019, n. 36207);
che, parimenti con riferimento all’esimente di cui all’art. 45 cod. pe provvedimento oggetto di gravame la Corte di merito ha rimarcato come non sussistono i presupposti della forza maggiore sul rilievo che dagli atti non eme alcuna situazione di crisi o di difficoltà economica che abbia impedito alla ricor di adempiere all’ohbliga7ione tributaria rhp nrin foccp rironducihilp a precedenti scelte imprenditoriali della imputata.
Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma d euri 3.000,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, non potendosi escrudere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e conaanna ia ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 12 maggio 2023
consigliere estensore
Il Presidente