Omessa Dichiarazione: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’omessa dichiarazione dei redditi rappresenta uno dei reati tributari più comuni, ma le strategie difensive devono essere ben ponderate per superare il vaglio della Corte di Cassazione. Una recente ordinanza ha ribadito i principi cardine che regolano l’ammissibilità del ricorso e la valutazione del dolo specifico, offrendo importanti spunti di riflessione per professionisti e contribuenti. Vediamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Tre Anni di Irregolarità Fiscali
Il caso riguarda un imprenditore condannato dalla Corte d’Appello per il reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, ovvero per aver omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per ben tre annualità consecutive. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa si fondava su due principali motivi:
1.  Sulla sussistenza del reato: Si contestava la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse analizzato criticamente le argomentazioni difensive.
2.  Sulle circostanze attenuanti: Si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una mitigazione della pena.
Omessa Dichiarazione e Decisione della Corte: i Punti Chiave
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo una chiara lezione sulla tecnica di redazione dei ricorsi e sui criteri di valutazione della colpevolezza nei reati fiscali.
L’Inammissibilità del Primo Motivo: Mancata Critica e Dolo Specifico
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché la doglianza non si confrontava specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Cassazione ha ricordato che non è suo compito riesaminare i fatti, ma solo verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione. La Corte d’Appello, con una valutazione ritenuta immune da vizi, aveva già accertato la sussistenza del dolo specifico, ovvero l’intenzione di evadere le imposte. Questo era stato desunto da elementi concreti come:
*   La mancata tenuta delle scritture contabili.
*   La cessazione dell’attività d’impresa in assenza delle relative dichiarazioni fiscali.
*   L’effettiva e protratta evasione delle imposte per tre anni.
Il Rigetto del Secondo Motivo: Nessuna Attenuante Generica
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito nel negare le attenuanti generiche. La motivazione era solida: la gravità del fatto, caratterizzato da un’omessa dichiarazione per tre annualità e per importi rilevanti, costituiva un elemento ostativo a una riduzione della pena. Inoltre, non erano emersi altri elementi positivi valutabili ai sensi dell’art. 62-bis del codice penale.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte si concentra su un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso quando questo si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza una critica puntuale e specifica della sentenza impugnata. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. La Corte ha sottolineato come la valutazione dei fatti, se logicamente motivata, sia insindacabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente ricostruito l’intento evasivo dell’imputato basandosi su una serie di indicatori fattuali chiari e concordanti, rendendo la sua decisione incensurabile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma che, per contestare una condanna per omessa dichiarazione, non è sufficiente una generica negazione della colpevolezza. È necessario costruire un ricorso che demolisca, punto per punto e su un piano strettamente giuridico, il ragionamento dei giudici di merito. La prova del dolo specifico può legittimamente basarsi su elementi presuntivi, come la disorganizzazione contabile e la condotta post-reato, se questi sono gravi, precisi e concordanti. Infine, la gravità oggettiva del reato, come l’entità dell’evasione e la sua durata nel tempo, può da sola giustificare il diniego delle attenuanti generiche, rendendo più difficile ottenere una mitigazione della sanzione.
 
Quando un ricorso per omessa dichiarazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene considerato inammissibile quando non contiene un’analisi critica specifica delle argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre doglianze generiche che richiederebbero una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Come viene provato il dolo specifico nel reato di omessa dichiarazione?
Secondo la sentenza, il dolo specifico di evasione può essere desunto da una serie di elementi fattuali, quali la mancata tenuta delle scritture contabili, la cessazione dell’attività d’impresa senza presentare le dichiarazioni fiscali e l’effettiva evasione delle imposte per più annualità consecutive.
Per quale motivo non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa della gravità del fatto. In particolare, l’omessa integrale dichiarazione dei redditi per tre anni e per importi rilevanti è stata considerata un elemento ostativo a una mitigazione della pena, in assenza di altri fattori positivi da valutare.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8229 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8229  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRANCOFORTE( GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(A
Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME NOME il qu deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza d elementi oggettivi e soggetti del delitto di cui all’art. 5. d.lgs. n. 74 del 2000 – è inamm in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni post a base della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto immune da profili d illogicità manifesta, per un verso, ha evidenziato che la GRAGIONE_SOCIALE ha tenuto conto dei costi rel all’acquisto dei attrezzature e all’esecuzione di lavori sostenuti dall’impresa dell’imputato, risultanti della fatture passive in atti; per altro verso, ha ribadito la sussistenza specifico, desunto dalla mancata tenuta delle scritture contabili, dalla cessazione dell’impre in assenza di dichiarazioni fiscali, dalla effettiva evasione delle imposte per ben tre annua consecutive;
rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motiva in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, per un verso, evidenziato che la gravità del fatto, relativo all’omessa int dichiaraziontdei redditi per tre annualità e per importi rilevanti, rappresentata un eleme ostativo a una mitigazione della pena, e, per altro verso, che, nella specie non sono comunque u presentltititabili ai sensi dell’art. 62 -bis cod. pen.;
stante l’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazion della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa dell ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.